Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 972 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 20/01/2021), n.972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14065-2019 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 345/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 345 pubblicata il 5.11.18 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di D.B.A., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 53 giornate prestate in ciascuno degli anni 2004 e 2005, alle dipendenze della ditta C.D.;

2. la Corte territoriale ha dato atto che la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato era stata disposta dall’INPS nel 2010, in seguito ad accertamenti ispettivi conclusi il 27.11.2009 e da cui era emerso il carattere fittizio dei rapporti di lavoro; che il lavoratore, onerato, non aveva dimostrato l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi; ciò in quanto i testimoni addotti, peraltro coinvolti nella medesima vicenda, avevano reso dichiarazioni imprecise, contraddittorie e in contrasto con altre emergenze processuali;

3. avverso tale sentenza D.B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’INPS non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

6. ha censurato la sentenza d’appello per non aver tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 3352 emessa il 5.5.2014 dal Tribunale di Taranto (trascritta integralmente nel corpo del ricorso), passata in giudicato, con cui è stato dichiarato il diritto del D.B. di essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2004, 2005 e 2006; ha allegato di aver depositato in appello copia autentica di tale sentenza, munita della dichiarazione di passaggio in giudicato;

7. il motivo è inammissibile in quanto l’attuale ricorrente non ha dato prova di aver depositato, nel giudizio di appello, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3352 del 2014, con relativa attestazione di giudicato;

8. in particolare, il ricorrente non ha depositato, in allegato al ricorso per cassazione, il verbale della prima udienza tenuta dinanzi alla Corte d’appello in cui avrebbe chiesto termine per produrre la sentenza n. 3352/2014 nonchè le ricevute atte a dare prova del deposito per via telematica della citata sentenza, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 369 c.p.c.; la sentenza n. 3352 del 2014 con attestazione di giudicato non è neppure allegata al ricorso per cassazione;

9. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies;

10. ha premesso che l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli rientra tra i provvedimenti amministrativi subordinati all’accertamento dei presupposti di legge e vincolati quanto alla adozione, ove detti presupposti ricorrano; che l’art. 21 nonies citato, nel disciplinare l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, prevede tra le altre condizioni che ciò avvenga “entro un termine ragionevole”; che lo stesso Istituto, nel regolamento in materia di autotutela, ha previsto che “il provvedimento di annullamento è disposto in presenza di un ragionevole limite temporale dall’emanazione del provvedimento ed in assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati”; che anche legislatore ha privilegiato l’esigenza di stabilizzazione delle situazioni giuridiche prevedendo un termine di soli 120 giorni per l’impugnazione da parte del bracciante delle risultanze degli elenchi; che nel caso di specie tale termine ragionevole non sarebbe stato rispettato;

11. il motivo è infondato, alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 20604 del 2014; n. 31954 del 2019), secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento della prestazione pensionistica in favore dell’assicurato comporta che l’inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonchè, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell’obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all’Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno”;

12. col terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 115 e 246 c.p.c. nella valutazione della prova testimoniale viziata da errore di percezione; si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento dei rapporti di lavoro per essere i testimoni a loro volta in lite con l’INPS per la stessa vicenda; si assume che la decisione è viziata da errore di percezione laddove afferma che i terreni di cui il datore di lavoro aveva la disponibilità erano di appena 48 are, mentre gli ispettori riferiscono di un terreno agricolo di proprietà della moglie esteso a 5.29.70 ettari, coltivato a vigneto uva da tavola; la medesima censura come errore di percezione è svolta in riferimento alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte sui verbali ispettivi;

13. il motivo è inammissibile in quanto non risultano trascritti nè prodotti in allegato al ricorso gli atti processuali ed i documenti (liste testimoniali, verbali ispettivi) su cui le censure si fondano; inoltre, per il fatto che le critiche sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nel giudizio di legittimità;

14. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

15. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’INPS non ha svolto difese;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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