Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 972 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 17/01/2020), n.972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35258-2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO

4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1710/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 1710/2018, accogliendo il ricorso proposto da F.F., della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, ha condannato il Ministro della giustizia al pagamento in favore della ricorrente a titolo di equa riparazione della somma di Euro 750,00 con gli interessi dalla data della domanda; condannava altresì il predetto Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che venivano liquidate in Euro 203,00.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia il F. propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia ha depositato un mero atto di costituzione, senza svolgere difese.

Su proposta del relatore, che riteneva che potesse essere dichiarato fondato l’unico motivo di ricorso, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unica censura il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e con le norme del D.M. n. 55 del 2014. A detta del ricorrente, l’importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Perugia sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 286,00 (anzichè di Euro 203,00).

Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.

Il decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6”, indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1 di tale decreto e sulla scorta di apposita e specifica motivazione.

La liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 203,00, si pone effettivamente al di sotto dei limiti imposti dal decreto, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014.

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 286,00, così computata: Euro 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 135,00 come importo medio ordinario); Euro 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 135,00 quale importo medio ordinario); Euro 51,00 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce – rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 170,00); Euro 100,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 200,00 quale importo medio ordinario).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello di Perugia in complessivi 203,00 Euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione delle spese processuali, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia, che provvederà nuovamente sul punto alla luce dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla determinazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020

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