Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 972 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17141/2012 proposto da:

IMMAGINE DI… G.L. DI G.P. & C.

S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso

l’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO CAMILLETTI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATEP ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato

LAURA TRICERRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCA PERTICONE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1458/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABRIZIO IMBARDELLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCA PERTICONE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 23 maggio 2003, la società Immagine di… G.L. s.n.c. di G.P. & C. s.n.c. (che sarà di seguito denominata Immagine) chiedeva al Tribunale di Lecco di inibire a Atep Italia s.r.l. (da qui in avanti Atep) il protrarsi di condotte che costituivano inadempimento degli obblighi assunti da quest’ultima società con l’accordo transattivo consacrato nel verbale di conciliazione dell’11 ottobre 2001: condotte che integravano pure concorrenza sleale per imitazione servile, confusione e sviamento di clientela; in tal senso, era richiesto che ad Atep fosse vietato di produrre, di esporre in mostre e manifestazioni fieristiche, nonchè di commercializzare i prodotti indicati nel suddetto verbale di conciliazione ed ulteriori prodotti, presenti sul sito Internet della resistente.

Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza che veniva confermata in sede di reclamo.

In seguito era introdotto il giudizio di merito. Questo si concludeva con sentenza in cui era accertato che Atep si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione, dal momento che sul sito Internet della nominata società erano pubblicizzati un portariviste di colore blu e un vassoio a forma circolare in cima, sempre di colore blu, e con il fondo in legno, di fattezze pressochè identiche agli oggetti rappresentati nel depliant allegato al verbale di conciliazione. Riteneva al riguardo il Tribunale che la presenza di minime differenze tra i prodotti rappresentati nel depliant e quelli raffigurati sul sito web non consentisse di ritenere che Atep avesse ottemperato a quanto convenuto nel verbale di conciliazione giudiziale. In conseguenza, il giudice di prime cure applicava alla società convenuta la penale pattuita in ragione della somma di Euro 41.316,55. Lo stesso Tribunale pronunciava inoltre inibitoria con riferimento a prodotti che riteneva rappresentassero imitazione servile di quelli realizzati dalla società attrice, reputando che questi fossero ictu oculi confondibili con quelli.

Proposto gravame, la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 20 maggio 2011, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta da Immagine nei confronti di Atep.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione la società Immagine facendo valere nove motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Atep.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene lamentata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo particolarmente riguardo alla responsabilità contrattuale della controricorrente, nonchè assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla diversità dei beni contestati rispetto a quelli contemplati nell’accordo transattivo. Rileva la ricorrente che la Corte di Milano aveva escluso la sussistenza di inadempimento in ordine alla transazione consacrata nel verbale di conciliazione. In quell’atto Atep si era impegnata a non esporre, commercializzare, distribuire e in qualsiasi modo pubblicizzare i prodotti indicati nel depliant di cui al doc. n. 27 del fascicolo di parte ricorrente, con esclusione di quelli contraddistinti con alcuni codici espressamente indicati. Il giudice del gravame, accogliendo la tesi sostenuta da Atep, aveva conferito rilievo al fatto che i prodotti contestati non erano stati rappresentati nel depliant, sicchè non avrebbero costituito oggetto dell’accordo. La Corte di merito, tuttavia, non aveva motivato circa le ragioni per le quali gli oggetti contestati sarebbero risultati diversi da quelli raffigurati nel suddetto depliant, richiamato dalla transazione: essa avrebbe dovuto invece esaminare gli oggetti controversi, verificare se potessero o meno essere ricondotti a quelli presi in considerazione nell’accordo e motivare al riguardo: non avrebbe potuto, invece, limitarsi ad affermare in modo apodittico che gli oggetti di cui trattasi risultavano soltanto simili a quelli individuati nella convenzione transattiva. Rammenta, in proposito, parte ricorrente che i prodotti dalla controparte risultavano pressochè identici a quelli di cui al depliant, così come accertato dal giudice di prime cure, e che le minime differenze riscontrate dovevano, in sostanza, ritenersi irrilevanti, con conseguente necessità di affermare la sussistenza del denunciato inadempimento.

La censura è inammissibile.

La questione circa la supposta totale identità fisica tra i prodotti indicati nel depliant e quelli commercializzati da Atep non è affrontata dalla Corte di appello: del resto, quest’ultima richiama la pronuncia di prime cure, la quale presuppone, al contrario, che esistesse una qualche diversità tra i manufatti pubblicizzati (richiamati nell’accordo transattivo) e gli articoli posti in commercio dall’odierna controricorrente. Si legge infatti nella sentenza impugnata per cassazione che secondo il giudice di prima istanza i prodotti in questione risultavano “non espressamente rappresentati nel depliant” e che, inoltre, dovessero ravvisarsi differenze, ancorchè “minime”, tra gli uni e gli altri. In buona sostanza, dunque, è la stessa sentenza di prime cure a dar conto della non perfetta sovrapponibilità delle due tipologie di prodotti: e la Corte di merito muove da tale dato per esaminare il rilievo che esso poteva in concreto assumere alla stregua delle intercorse pattuizioni. E’ ovvio, dunque, che il giudice del gravame non abbia reputato necessario spiegare le ragioni per le quali gli oggetti in contestazione, commercializzati da Atep, fossero in qualche modo diversi da quelli rappresentati nel depliant.

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). Spettava dunque alla ricorrente chiarire ove, nella precedente fase del giudizio, avesse mai dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i prodotti per cui è causa erano gli stessi che risultavano indicati nel foglio pubblicitario richiamato nell’accordo transattivo.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, omesso esame di un documento, costituito dal ricorso cautelare dell’8 ottobre 2001, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La Corte distrettuale secondo la ricorrente aveva erroneamente ritenuto che l’accordo transattivo impegnava Atep a non produrre e commercializzare alcuni, determinati, prodotti (quelli indicati nel depliant di cui al documento n. 27 di cui si è detto): di contro, il detto accordo vietava all’odierna controricorrente di realizzare e porre in commercio tutti i prodotti contestati nel giudizio cautelare introdotto con ricorso dell’8 ottobre 2001. Gli unici manufatti esclusi dalla pattuizione intercorsa erano quelli in ottone identificati attraverso i vari codici rispetto ai quali non era insorta alcuna contestazione; la tipologia di prodotti indicati all’interno del depliant pubblicitario richiamato nell’accordo concerneva invece i prodotti “in cima”, cioè in corda nautica: e il procedimento ex art. 700 c.p.c.,aveva avuto precisamente ad oggetto l’intera gamma degli articoli in questione. D’altro canto – aggiunge la ricorrente – la Corte territoriale aveva omesso di verificare a quale gamma di prodotti appartenessero i codici identificativi menzionati nell’accordo transattivo; essa aveva pure mancato di rilevare, in conseguenza, come l’esclusione avesse riguardato, per l’appunto, i soli oggetti costruiti in ottone, estranei alle liti insorte. Se il giudice distrettuale avesse verificato in concreto la corrispondenza dei codici identificativi riportati nell’accordo transattivo, avrebbe compreso che il contenuto di questo doveva sovrapporsi, in tutto e per tutto, all’oggetto delle pretese azionate da Immagine in sede cautelare. Ulteriore vizio che affligge la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe costituito – secondo la società istante – dall’omesso esame, da parte della Corte lombarda, del ricorso cautelare dell’8 ottobre 2001: infatti, la lettura di esso avrebbe consentito di comprendere la ragione per la quale prodotti in ottone erano estranei alla convenzione intercorsa (e, cioè, che non vi erano inclusi proprio in quanto non entravano a far parte dell’oggetto del contendere del giudizio cautelare).

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1325 e 1346 c.c., oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in punto di interpretazione dell’accordo transattivo dell’11 ottobre 2001 e di responsabilità contrattuale di Atep con riferimento allo stesso. Sostiene Immagine che la res dubia della transazione riguardava l’accertamento giudiziale degli atti di concorrenza sleale per imitazione servile, sviamento di clientela e utilizzo di pratiche non conformi alla correttezza commerciale: essa ricorrente aveva rinunciato a tale accertamento, oltre che alla conseguente domanda risarcitoria, proprio a fronte dell’impegno della controparte di non produrre, commercializzare ed esporre in vendita tutti i prodotti oggetto del ricorso cautelare, e cioè quelli di cui al noto depliant. La Corte territoriale non aveva preso in considerazione la causa, e cioè lo scopo pratico, della suddetta transazione e aveva trascurato di considerare l’interesse concreto ed obiettivo che le parti avevano inteso con essa perseguire. In particolare, il giudice dell’impugnazione aveva mancato di considerare che con l’accordo era stata offerta ad Atep la possibilità di prendere parte a un imminente salone nautico dietro impegno, da parte sua, di desistere dagli atti di concorrenza sleale in relazione a tutta la sua produzione in cima: atti che erano stati lamentati nel giudizio cautelare. La conclusione cui era pervenuta la Corte di appello privava la transazione della sua causa concreta, giacchè consentiva all’odierna controricorrente di continuare a produrre manufatti sostanzialmente identici a quelli per cui era stato instaurato il procedimento cautelare.

Sono oggetto del quarto motivo doglianze aventi rispettivamente ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’interpretazione dell’accordo transattivo dell’11 ottobre 2001 secondo la comune intenzione delle parti e con riguardo, altresì, alla responsabilità contrattuale di Atep. Lamenta la ricorrente che il giudice distrettuale aveva osservato come il criterio della buona fede potesse trovare applicazione laddove il contenuto delle obbligazioni non fosse emerso chiaramente dal testo dell’accordo. Per contro, la Corte di merito aveva comunque dovuto interpretare lo stesso e, nel farlo, aveva mancato di applicare correttamente l’art. 1362 c.c., secondo cui il giudice, nella sua attività ermeneutica, ha il compito di ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare quale fosse stato l’impegno assunto con la transazione, avendo riguardo alla domanda cautelare proposta con il ricorso ex art. 700 c.p.c.: accertando, quindi, che Atep si era obbligata a non produrre e commercializzare alcuno degli oggetti per cui era stata lamentata la concorrenza sleale.

Questi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno disattesi.

Si legge nella sentenza impugnata che l’accordo dell’11 ottobre 2001 prevedeva espressamente l’impegno, da parte di Atep, “a non esporre, commercializzare, distribuire ed in qualsiasi modo pubblicizzare i prodotti indicati nel depliant di cui al documento 27 allegato al fascicolo di parte ricorrente (…) con esclusione dei prodotti indicati a pag. 5 e contraddistinti da alcuni codici, specificamente individuati. Per l’ipotesi di violazione dell’accordo era poi convenuta una penale di Lire 80.000.000.

Dalla sentenza impugnata si ricava che in primo grado Atep era stata condannata al pagamento della penale in quanto dichiarata responsabile di aver prodotto un portariviste e un vassoio. La Corte di Milano è stata investita della questione afferente la mancata inclusione dei detti prodotti all’interno del depliant: manufatti che secondo il giudice di prime cure dovevano ritenersi inclusi nell’accordo avendo “fattezze pressochè identiche rispettivamente agli oggetti rappresentati nel depliant allegato al verbale di conciliazione contraddistinti ai nn. 915 e 905”. Ha ritenuto invece la Corte milanese che il tenore della transazione fosse molto chiaro nel senso di obbligare Atep a non porre in essere alcuna attività commerciale con riferimento ai soli prodotti indicati nel depliant che era stato richiamato nell’accordo transattivo. Sul punto, la sentenza impugnata nella presente sede rileva come nel testo della transazione non si facesse riferimento alcuno a prodotti simili a quelli indicati nel documento pubblicitario o a prodotti confondibili con essi. Rimarca, poi, il giudice distrettuale che l’impegno contrattuale fosse molto ben delimitato, in quanto alcuni prodotti indicati nel noto depliant erano stati espressamente esclusi.

Occorre premettere che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (per tutte: Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

Ora, la norma dell’art. 1362 c.c., deve essere interpretata nel senso che quando la comune intenzione delle parti risulti chiara attraverso la formulazione delle clausole contrattuali, il giudice non è tenuto a ricorrere a criteri interpretativi sussidiari: ciò significa che in presenza di una clausola che, sul piano testuale, è di significato univoco, deve esaminarsi se esistano indici rilevatori di una difforme volontà delle parti e, in caso negativo, deve attribuirsi prevalenza al dato letterale, escludendosi alcuna ulteriore operazione ermeneutica (in tema: Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840).

Nell’interpretare l’accordo transattivo la Corte di merito ha attribuito rilievo alla formulazione testuale dell’impegno di non commercializzare prodotti indicati nel depliant, sottolineando come nel corpo dell’atto non si faccia “riferimento a prodotti simili a o confondibili con quelli previsti in detto depliant”. A fronte dell’univoca indicazione del dato letterale, non ha poi individuato il segno di un volontà contrattuale diversamente orientata (intesa, cioè, ad attribuire rilievo all’affinità, alla mera somiglianza dei prodotti). La conclusione cui pervenuto il giudice del gravame risulta quindi conforme alla regola posta dall’art. 1362 c.c..

Non rileva, poi, che la Corte meneghina, nel prendere in esame i contorni dell’accordo, abbia precisato che ad esso erano estranei – perchè esplicitamente esclusi alcuni prodotti, che non risultavano però ricompresi nell’oggetto della lite introdotta col procedimento cautelare. In sè considerato, il fatto che l’accordo transattivo abbia inteso occuparsi dei soli prodotti “in cima nautica”, e non anche degli oggetti in ottone specificamente identificati, nel contratto, attraverso i rispettivi codici (ivi riprodotti) non consente di affermare, sul piano logico, che all’odierna controricorrente fosse inibito di porre in commercio articoli diversi da quelli individuati nel depliant: infatti, l’evenienza decritta non interferisce con la previsione negoziale con cui, in modo puntuale ed univoco, è chiarito ciò che ad Atep era vietato di esporre, pubblicizzare e porre in vendita.

Parimenti non concludente è l’affermazione della ricorrente secondo cui “il contenuto dell’accordo era analogo alle pretese di Immagine contenute nel ricorso cautelare” (il ricorso, è da aggiungere, cui seguì il procedimento poi definito col verbale di conciliazione dell’11 ottobre 2001). A prescindere dal fatto che il contenuto del detto ricorso non è riprodotto nel corpo del motivo – sicchè la censura risulta carente di autosufficienza la pendenza, all’epoca della conciliazione, del procedimento cautelare non esclude che le parti, nel quadro di un regolamento di interessi del tutto insindacabile nella presente sede (e che ben può trovar ragione nell’esigenza di certezza di cui si dirà tra breve), abbiano inteso regolamentare la commercializzazione dei prodotti di Atep inibendola con esclusivo riferimento agli articoli che risultassero perfettamente coincidenti con quelli descritti nel depliant: soluzione, questa, che trova del resto chiara evidenza nel testo contrattuale. Si rammenta, in proposito, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254, Cass. 20 novembre 2009, n. 24539).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, il senso pratico dell’accordo non vanificato dall’opzione interpretativa fatta propria dalla Corte distrettuale. La definizione di precisi modelli cui confrontare la produzione di Atep era infatti oggettivamente funzionale a un’esigenza di certezza quanto all’individuazione di ciò che era vietato e ciò che era consentito. Sul piano logico non può trascurarsi di considerare come una pattuzione quale quella in esame presentasse una sicura utilità per i contraenti, giacchè in tema di imitazione servile non sono tutelati gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva (cfr. infra): in conseguenza, l’intercorsa pattuizione, incentrata sulla predeterminazione di modelli ben individuati, comportava che, a prescindere da ogni giudizio circa la proteggibilità della forma del singolo prodotto in base alla disciplina che punisce l’illecito concorrenziale (ex art. 2598 c.c., n. 1, nella specie), la riproduzione degli articoli rappresentati nel noto depliant fosse comunque proibita, costituendo inadempimento contrattuale. In altri termini, è proprio la definizione puntuale, in termini positivi, di ciò che non era consentito imitare a conferire utilità pratica all’accordo di cui qui si dibatte.

Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’interpretazione dell’accordo transattivo dell’11 ottobre 2001 e alla responsabilità contrattuale della controricorrente. La censura è incentrata sui seguenti rilievi: posto che l’art. 1367 c.c., impone di interpretare il contratto nel senso in cui possa avere un qualche effetto, e non nel senso in cui non ne avrebbe alcuno, la soluzione restrittiva offerta dalla Corte di Milano, che aveva attribuito rilievo ai soli prodotti specificamente indicati nel depliant, equivaleva ad eliminare, sul piano fattuale, ogni possibilità di comparazione tra i prodotti indicati nel documento e quelli successivamente contestati, privando così di alcun valore l’accordo transattivo. Infatti, secondo l’interpretazione della sentenza impugnata, sarebbe stata sufficiente una qualche minima e insignificante variazione del prodotto rispetto alla descrizione contenuta nel depliant per affermare che con la produzione o messa in commercio nel manufatto contestato non si era attuato alcun inadempimento contrattuale.

Col sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c.. Osserva anzitutto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto l’interpretazione secondo buona fede criterio interpretativo meramente sussidiario; rileva, poi, che il giudice del gravame, anche a prescindere dal profilo relativo alla negata sussidiarietà, avrebbe comunque dovuto applicare la regola posta dall’art. 1366 c.c., in quanto il contenuto del contratto era tutt’altro che chiaro.

I due motivi che precedono possono esaminarsi unitariamente. Ne va affermata l’infondatezza.

Come è risaputo, le norme in tema di interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 ss., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione ha ragion d’essere proprio quando la ricerca soggettiva non conduca ad un utile risultato (sul punto cfr. ad es.: Cass. 24 gennaio 2012, n. 925, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852). Una volta che il giudice di appello aveva chiarito il contenuto dell’accordo transattivo avendo riguardo al canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c., non vi era alcuna necessità di ricorrere al principio di buona fede (art. 1366 c.c.) e a quello di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.).

Il settimo motivo prospetta una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., con riferimento all’accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento di Atep, sempre con riguardo all’accordo transattivo dell’11 ottobre 2001. Sostiene la società istante che la Corte milanese, nell’escludere la responsabilità contrattuale della controricorrente, aveva violato le dette norme; sottolinea che la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale di neminem laedere. In conseguenza, Atep, per andare esente da responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto concretamente differenziare la propria produzione da quella della società ricorrente, al fine di non ingenerare confusione nella clientela di questa.

La questione che pone il settimo motivo è nuova e come tale inammissibile. Non si comprende, infatti, quando, nella precedente fase del giudizio, sia stato trattato il tema dell’adempimento, odell’inadempimento, agli obblighi di solidarietà che integrano il contratto. Vanno sul punto richiamate le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.

L’ottavo motivo enuncia, in rubrica, sia il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, con particolare riguardo ai caratteri individualizzati della produzione della ricorrente, sia quello della violazione di legge, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Evidenzia la società Immagine che nel corso del giudizio aveva indicato in modo circostanziato la particolarità dei propri prodotti, precisando quali fossero gli elementi la cui combinazione dovesse essere apprezzata ai fini della tutelabilità dei medesimi. In particolare, i dati individualizzanti dei nominati prodotti erano stati oggetto di precisazione nel corso dell’iter processuale, ma il giudice di appello aveva mancato di prendere in considerazione le evidenze documentali o testimoniali che erano state fornite. Inoltre la Corte di Milano aveva negato la tutelabilità dei manufatti sulla base di elementi individualizzanti mai dedotti da essa ricorrente. Il motivo investe, infine, il giudizio espresso dalla Corte di appello circa la natura necessitata di alcune delle forme dei prodotti, soffermandosi sulle affermazioni contenute nella sentenza impugnata relative alla natura decorativa, e non funzionale, di singoli elementi.

Il nono motivo censura la sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare per il mancato esame di deposizioni testimoniali, documenti e istanze istruttorie, nonchè per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Lamenta la società istante che il giudice d’appello aveva omesso di considerare elementi di prova che, se correttamente valutati, avrebbero portato ad una decisione diversa da quella in concreto assunta. In particolare, la Corte territoriale aveva aprioristicamente reputato non attendibili i testimoni indotti dalla ricorrente, senza avvedersi che le loro dichiarazioni erano state confermate dalle deposizioni dei testimoni di Atep. Inoltre, la Corte di merito non aveva reso motivazione circa la prova della confusione tra gli oggetti prodotti delle due società: confusione risultante dalla documentazione prodotta e riferita da due testimoni indicati dalla controricorrente, oltre che dai testi indicati dalla stessa società Immagine.

Viene in questione, nell’ottavo e nel nono motivo, il capo della decisione con cui è stata respinta la domanda di inibitoria per imitazione servile proposta da Immagine con riferimento a un elenco di articoli, contenuti a pag. 17 della sentenza di primo grado.

Ha sottolineato la Corte di Milano che il Tribunale aveva omesso di analizzare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 1, di accertare se i prodotti avessero o meno carattere e se sussistesse il rischio di confusione sul mercato. Al riguardo il giudice dell’impugnazione ha osservato come l’uso di determinati materiali, di forme decorative e di colori caratteristici per il settore nautico, non potesse essere oggetto di alcune esclusiva e che, inoltre, nemmeno lo potesse essere la combinazione di tali elementi, singolarmente noti e tipici. Ha evidenziato, inoltre, come, in un ambito produttivo caratterizzato dall’assenza di brevetti industriali e da una sostanziale standardizzazione del prodotto, dovesse escludersi la fattispecie confusoria di cui all’art. 2598 c.c., n. 1; ha sottolineato, poi, che Atep aveva prodotto ampia documentazione atta a comprovare che le soluzioni decorative date dalla combinazione degli elementi in stile marino erano usate da molti operatori concorrenti. Ancora, la Corte territoriale ha affermato come diversi particolari dei prodotti di contestazione non fossero meramente decorativi, avendo precise funzioni utilitarie; ha infine preso in esame alcune deposizioni rese, sul tema della confondibilità dei prodotti, da testimoni di Immagine ritenendole inattendibili in quanto provenienti da dipendenti o costituenti deposizioni de relato.

I due motivi, che si prestano a un esame congiunto, paiono nel complesso intesi a un riesame dell’accertamento di fatto condotto dalla Corte di merito in ordine alle forme individualizzanti e funzionali dei singoli prodotti di cui è stata negata l’imitazione servile.

Sul punto, riprendendo quanto in precedenza osservato in ordine ai limiti della tutelabilità del rischio confusorio determinato da imitazione servile, occorre premettere che tale imitazione, per tradursi in illecito, non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062).

Ora, il giudizio espresso dalla Corte di Milano quanto all’assenza di capacità distintiva dei prodotti commercializzati da Immagine non è evidentemente sindacabile in questa sede. Infatti – come è ben noto – il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 99 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357); d’altro canto, va pure sottolineato, il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, non è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

Il percorso argomentativo della Corte di appello appare del resto assolutamente congruo e valorizza un dato assai significativo, non adeguatamente considerato dalla ricorrente: quello della presenza, in atti, di ampia documentazione comprovante la diffusione delle soluzioni decorative che si assumono oggetto dell’imitazione servile. E’ evidente che in tal modo il giudice di appello ha finito per sottolineare come prodotti di Immagine non presentassero caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante.

Non rileva, poi, che il giudice del gravame abbia fondato il proprio giudizio su elementi di fatto diversi da quelli dedotti dalla società istante, giacchè quel che conta è l’accertamento, rimesso al giudice del merito, della presenza o meno delle suddette forme individualizzanti.

Sul tema delle forme funzionali, poi, la Corte territoriale non ha affatto escluso, come sostiene la ricorrente, che le finiture e le decorazioni prese in esame fossero necessitate. La censura è del resto mal posta, dal momento che ai fini del riscontro del denunciato vizio motivazionale non è utile richiamare il contenuto di alcuni documenti che – a detta della ricorrente – smentirebbero quanto ritenuto dalla Corte di appello. Infatti, chi denunci l’omessa valutazione di prove documentali ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass. 25 agosto 2006, n. 18506).

Per il resto, Immagine si duole, come si è detto, del mancato aprezzamento di alcune prove testimoniali: ma trascura di riprodurne il contenuto, così rendendo la censura priva di autosufficienza, omette di considerare che il giudizio circa l’attendibilità dei testimoni compete al giudice del merito e manca infine di attribuire il giusto rilievo al fatto che le suddette deposizioni, per essere riferite al dato della mera confondibilità dei prodotti (di Immagine con quelli di Atep) non potrebbero comunque risultare decisive, in presenza della comprovata assenza, negli articoli della ricorrente, di forme individualizzanti.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

La sorte delle spese del giudizio è regolata dal principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ella Sezione Prima Civile, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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