Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 972 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.M., elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 42,

presso lo studio dell’avv. Venceslai Massimiliano, dal quale e’

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 132/2007/35 depositata il 19/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.M. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 224/57/2004 aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1998 – 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi;

resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la CTR ha accolto l’appello del contribuente fondando il proprio convincimento sulla mancata prova, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’esistenza, nel caso di specie, dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.

La censura e’ fondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).

Non esente da censure sul punto e’ la decisione impugnata che, pur fondando la propria decisione sulla documentazione prodotta dall’appellante, afferma che incomberebbe all’Amministrazione provare i fatti costituenti la pretesa fiscale. Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 relativamente agli anni 2000 e 2001. La sentenza avrebbe escluso l’esistenza di un’autonoma organizzazione nonostante il possesso di beni strumentali, di elevate spese e di denunziati compensi a terzi direttamente afferenti l’attivita’”.

La censura e’ fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento laddove, nel valutare l’esistenza di “un’autonoma organizzazione”, ha affermato la irrilevanza dei compensi corrisposti a terzi, senza considerare l’incidenza di tali collaborazioni, svolte in modo non occasionale, nell’attivita’ artistica del L..

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice de merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base de principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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