Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9718 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19522-2016 proposto da:

TEKNOSISTEMI SRL, in persona del legale rappresentante

C.D.O.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 141,

presso lo studio dell’avvocato ANTONFRANCESCO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CARLO PESCHIULLI;

– ricorrente –

contro

N.A., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 560/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 13/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’improcedibilità per tardivo

deposito atto dell’integrazione al contraddittorio in subordine

accoglimento in relazione al 1 motivo;

udito l’Avvocato ANTONFRANCESCO VENTURINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A., creditore di T.G., pignorò il credito da questi vantato nei confronti della società Teknosistemi s.r.l..

Nel procedimento esecutivo la Teknosistemi ammise di essere stata debitrice di T.G., ma aggiunse di avere saldato tutti i propri debiti.

Il giudice dell’esecuzione, a fronte dell’assenza del terzo pignorato nell’udienza fissata ad hoc per l’istruttoria in merito alla dichiarazione di quantità, ritenne non contestata la somma precettata, e pronunziò ordinanza di assegnazione.

2. La Teknosistemi propose avverso tale ordinanza di assegnazione opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.p., comma 2. Depositò le fatture emesse per prestazioni ricevute da T.G. e la distinta dei bonifici eseguiti a pagamento di esse.

3. Con sentenza 13.2.2016 il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione. Ritenne il Tribunale che dai documenti depositati dalla società opponente non fosse possibile desumere l’avvenuto adempimento dei debiti di quest’ultima nei confronti del debitore esecutato. Ciò in quanto non vi era una corrispondenza inequivoca e biunivoca tra le singole fatture depositate e le “distinte di bonifico” effettuate nei confronti di T.G..

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla società Teknosistemi con ricorso fondato su tre motivi.

Con ordinanza 18 ottobre 2019 n. 26584 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di T.G..

Nessuna delle parti intimate si è difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c..

Come già accennato, infatti, questa corte con ordinanza 18.10.2019 n. 26584 ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.G., fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

Come noto, l’art. 371 bis c.p.c. stabilisce che quando la Corte ordini l’integrazione del contraddittorio assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato in adempimento di tale ordine “deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato”.

Nel caso di specie l’ordinanza interlocutoria è stata comunicata al ricorrente il 18.10.2019; il termine per la notifica è scaduto il 17.12.2019 (ed è stato rispettato); il termine per il deposito in cancelleria dell’atto di integrazione del contraddittorio è scaduto il ventesimo giorno successivo al 17.12.2019, e cioè il 7.1.2020.

Il suddetto atto, però, è stato depositato in cancelleria solo il 27 gennaio, e dunque tardivamente, nonostante questa stessa Corte, nella suddetta ordinanza, aveva raccomandato (p. 3, secondo capoverso) il “rispetto dei successivi termini di procedibilità”.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Teknosistemi s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

(4) Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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