Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9718 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/04/2017),  n. 9718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6110/2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIOLO

ROMANO, 69, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GARGALLO DI

CASTEL LENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

CARBONI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del suo Presidente

C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato FILIPPO GARGALLO;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto in subordine rinvio

per acquisizione fascicolo d’ufficio.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 17 giugno 2013, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che, in data 26 settembre 2012, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione di un incidente verificatosi, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la Strada statale (OMISSIS), a causa dell’impatto con un cinghiale.

Avverso tale decisione il P. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la Regione Autonoma della Sardegna, che ha altresì depositato memorie ex art. 378 c.p.c., con contestuale costituzione di nuovo difensore.

Tale costituzione di nuovo difensore, tuttavia, non è rituale.

Com’è noto, il difensore che rappresenta la parte nel giudizio di cassazione deve essere munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.), che può rilasciata a margine o in calce all’atto difensivo ovvero con atto separato (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3). Queste regole valgono pure per il controricorrente, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 3.

A mente dell’art. 83 c.p.c., comma 3, la procura speciale può essere rilasciata in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. A seguito della modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, la procura speciale può essere rilasciata anche in calce o a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Quest’ultima possibilità, tuttavia, trova applicazione solo per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009, ossia il cui atto introduttivo del primo grado di giudizio sia stato depositato (se ricorso) o notificato (se atto di citazione) a decorrere dal 4 luglio 2009.

Poichè nella specie il giudizio è stato instaurato in data anteriore (atto di citazione passato per la notificazione il 17 ottobre 2008, ricevuto il 20 ottobre 2008) la procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, anzichè su atto separato, non è valida.

Nondimeno, poichè il controricorso risulta invece debitamente sottoscritto da un difensore (poi deceduto) munito di procura speciale, non può dirsi che la Regione Autonoma della Sardegna non abbia svolto attività difensiva. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire la regolare costituzione di un nuovo difensore.

PQM

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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