Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9718 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9718 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
Agenzia delle Entrate,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente –

contro
Unità Locale Socio Sanitaria n.1 di Belluno,

in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e
difesa per procura a margine del controricorso dagli
Avv.ti Antonio Prade e Gabriele Pafundi ed
elettivamente

domiciliata

presso

lo

studio

di

Data pubblicazione: 13/05/2015

quest’ultimo in Roma, via Giulio Cesare n.14
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n.13/6/09, depositata il
29.1.2009;

udienza del 12.2.2015 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Giovanni Palatiello;
udito per la controricorrente l’Avv.Gabriele Pafundi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Riccardo Fuzio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

L’Unità Locale Socio Sanitaria n.1 di Belluno impugnò il provvedimento
di rigetto delle istanze di rimborso della maggiore IRPEG versata nell’anno 2003
sul presupposto di avere erroneamente dichiarato il reddito fondiario degli
immobili strumentali all’attività assistenziale e sanitaria istituzionalmente svolta.
Il ricorso venne accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Belluno e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale dei Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello ritenne che i fabbricati di proprietà della ricorrente,
strumentali all’esercizio dell’attività sanitaria, non generassero reddito fondiario
sulla base dei seguenti dati:
-il dato storico per cui detti beni, allorquando erano di proprietà degli Enti

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

locali non costituivano presupposto di imposizione né lo erano diventati dopo il
loro trasferimento alla USL;
-la relazione governativa al d.l.vo n.460/1997 che ne prevedeva la non
tassazione siccome strumentali all’attività esercitata;
-il secondo comma dell’art.88 T.U.I.R. secondo cui non costituisce attività

degli enti pubblici.
Avverso la sentenzal’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione su unico motivo.
L’U.L.S.S., n.1 di Belluno resiste con controricorso successivamente
illustrato con memoria depositata ex art.378 c.p.c..
Motivi della decisione.
1.Con unico motivo —rubricato: violazione e falsa applicazione degli
artt.,88, 34, 40, 108, 109 d.p.r. n.917/86 in combinato disposto all’art.360 n.3
c.p.c. —l’Agenzia delle Entrate deduce come l’interpretazione delle norme di
riferimento operata dalla C.T.R. contrasti con il contrario pacifico orientamento di
questa Corte. In particolare, la ricorrente evidenzia che, finché gli immobili
utilizzati dalle U.L.S.S. erano di proprietà degli Enti locali, gli stessi non
generavano reddito imponibile, giusta il disposto dell’art.5 dpr n.601/73 il cui
testo, non includente le Unità Socio Sanitarie, era rimasto identico anche dopo il
trasferimento degli immobili. Sempre secondo la prospettazione difensiva, poi, la
ricomprensione di dette Unità socio sanitarie nel disposto dell’art.88 del T.U.I.R.
voleva solo significare che lo svolgimento delle attività istituzionali non
costituisce, ai fini fiscali, reddito di impresa ma non valeva ad escludere che il
reddito complessivo fosse composto anche dai redditi fondiari degli immobili

3

commerciale l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte

e
I

strumentali alla loro attività.
2. II motivo, respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso per
essere il quesito ex art.366 bis c.p.c. idoneo e conforme ai dettami di questa Corte,
è fondato.
In materia, l’orientamento di questa Corte, dal quale non si ritiene doversi

di IRPEG il d.p.r. 22 dicembre 1986, n.917, art.88, comma 2, lett.c dispone che
l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale;
pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali
attività non subisce la trasformazione in reddito d’impresa a norma dell’art. 40,
comma 1, del medesimo decreto. Ne discende che il reddito complessivo va
determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente
dispone l’art. 108 del decreto” ( Cass. 19 ottobre 2012, n. 17994; Cass. 12 gennaio
2012, n. 288; Cass. 10 giugno 2011, n. 12773; Cass. 5 maggio 201 1, n. 9875;
Cass. 7 settembre 2010, n. 19038; Cass. 22 luglio 2009, n. 17089; Cass. 26
novembre 2008, n. 28176).
Si è, poi, ulteriormente, puntualizzato, che “per un verso, a norma dell’art.
87, 2 comma, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, gli enti pubblici
residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale sono soggetti ad IRPEG; per altro verso, non costituisce esercizio di
attività commerciale l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie
locali” (art. 88, comma 2, lett. c) del suddetto decreto), in quanto tale non
assoggettabile a prelievo IRPEG. In relazione a tali ultime attività, non si pone il

4

discostare in assenza di idonee ragioni, è ormai consolidato nel senso che “in tema

problema della qualificazione del reddito degli immobili relativi ad imprese
commerciali; reddito, che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 1, non
va considerato come fondiario, ma segue il regime del reddito di impresa, recte, è
in esso assorbito. Non essendo configurarle reddito di impresa, in mancanza di
un’attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali (art. 88 cit.),

fondiario nel reddito d’impresa. Il reddito fondiario, pertanto in tale caso, mantiene
la propria autonomia, ai fini dell’imposizione fiscale. Di fatti, a norma del D.P.R. n.
917 del 1986, art. 108, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito
in maniera atomistica, al fine di evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito
che non possono poi confluire nell’unica categoria del reddito di impresa”
(Cass.n.3346/2013).
3.- Da quanto esposto consegue che l’impugnata sentenza ha fatto applicazione di
una regola di diritto errata; il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza di
appello cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la
controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto
del ricorso introduttivo della contribuente.
4. Data l’epoca di consolidamento del principio di diritto applicato in relazione a
quella in cui risale il ricorso introduttivo della controversia, vanno compensate le
spese inerenti alla fasi di merito. In ossequio al principio di soccombenza vanno,
invece, liquidate, come in dispositivo, le spese concernenti questo grado.
P . Q . M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

5

suscettibile di prelievo fiscale, manca il presupposto per l’assorbimento dei reddito

4.
q

Condanna la controricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate
delle spese di questo grado liquidate, in complessivi curo 3.100 oltre accessori di
legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12.2.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA