Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9717 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 10788-2008 proposto da:

L.R. (c.f. (OMISSIS)), vedova di MARCUCCI PIERO

FRANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-

48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 10793-2008 proposto da:

C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 10796-2008 proposto da:

D.C.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

26/02/2007 n. 280/04 AA.CC.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Presidente Dott. MARIO ADAMO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.F. adiva la C.A. di Genova per sentir condannare la P.C.M. al pagamento in proprio favore dell’equa riparazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, dovutagli a causa dell’irragionevole durata di un giudizio da lui iniziato avanti al TAR della Toscana ed avente ad oggetto il computo, nel trattamento economico della pensione, delle ore di lavoro straordinario prestato. Precisava il ricorrente che il giudizio avanti al TAR era iniziato con ricorso depositato in data 22.1.1996 ed era stato definito con sentenza di rigetto della domanda pronunziata in data 23.06.2003, sicchè il procedimento era durato oltre sette anni.

La C.A. adita respingeva la domanda sul presupposto che la manifesta infondatezza della domanda, evidenziata anche dalla sua reiezione da parte del Giudice amministrativo, dimostrava l’assenza di stress o patemi, chiaro essendo fin dall’inizio il probabile esito negativo del giudizio; precisava altresì la C.A. che, tenuto conto, fra l’altro, che si trattava di un ricorso collettivo proposto su iniziativa di qualche associazione sindacale di categoria, fortemente ridotto doveva ritenersi il preteso patema d’animo.

Per la cassazione della sentenza della C.A. propone ricorso, fondato su tre motivi, T.F.; non svolgono attività difensiva il Ministero dell’economia e Finanze e la P.C.M..

Avverso il medesimo decreto della Corte d’appello di Genova hanno proposto separato e successivo ricorso L.R., C. A. e D.C.G. esponendo argomentazioni identiche a quelle del T..

I ricorsi proposti dagli indicati ricorrenti sono stati quindi registrati ai nn. 10788/03, 10793/08 e 10796/08 del R.G..

Preliminarmente va disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione degli indicati procedimenti al presente procedimento in quanto proposti avverso il medesimo decreto della Corte d’appello di Genova.

Sempre preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i ricorsi stessi in quanto proposti contro il Ministero dell’Economia non sussistendo, ratione temporis, la legittimazione passiva di tale Amministrazione.

Ciò premesso si osserva che i ricorrenti con il primo motivo di ricorso lamentano che il giudice di merito abbia effettuato una non consentita sovrapposizione fra il dato oggettivo della infondatezza della domanda e quello soggettivo della consapevolezza di tale infondatezza.

Rilevano altresì che, come precisato anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 marzo 2004 n. 91, il giudice è soggetto solo alla legge sicchè è libero di decidere autonomamente anche in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, considerazione che esclude la temerarietà di una domanda proposta nonostante l’esistenza di giurisprudenza contraria.

Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza sul presupposto che l’equa riparazione è comunque sempre dovuta in presenza di irragionevole durata del processo a prescindere dal fatto che la domanda sia stata proposta singolarmente o cumulativamente da più ricorrenti.

Con il terzo motivo infine assumono che la C.A. senza adeguata motivazione abbia ritenuto che essi ricorrenti avessero prestato acquiescienza alla decisione del TAR della Toscana.

I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in prosieguo.

Si osserva in relazione ai primi due mezzi di cassazione, che possono essere unitariamente esaminati in quanto diretti a censurare la statuizione di rigetto per difetto di stress o patema d’animo, che la Corte di cassazione ha più volte precisato che al fine di escludere il diritto alla percezione dell’equa riparazione non è sufficiente la sola infondatezza della domanda ma è altresì necessario che l’istante abbia agito o resistito in giudizio temerariamente ovvero che la sua resistenza in giudizio sia stata motivata da ragioni da lui percepite come vantaggiose.

Consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.A. non è sufficiente a determinare l’infondatezza della domanda la sola esistenza di una giurisprudenza contraria alla tesi dedotta in giudizio specie, come nel caso in esame, allorchè la giurisprudenza contraria si sia consolidata successivamente all’inizio del giudizio.

Risulta infatti dall’impugnato decreto che, nella specie, il giudizio avanti al TAR è stato introdotto con ricorso del 22.1.1996 mentre la giurisprudenza contraria si è consolidata con la decisione n 19 adottata dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, in data 17.09.1996.

Parimenti irrilevante è la questione relativa alla collettività del ricorso posto che ciascuno dei partecipanti vive una propria personale vicenda processuale, sicchè la proposizione del ricorso da parte di più soggetti può esplicare unicamente una funzione moderatrice dello stress, idonea ad influire sull’ammontare dell’equa riparazione ma non ad escluderla in radice.

I primi due motivi del ricorso vanno pertanto accolti.

Il terzo motivo deve al contrario essere dichiarato inammissibile in quanto i ricorrenti si sono limitati a censurare solo genericamente l’assunto relativo all’omessa impugnazione della sentenza del TAR senza peraltro indicare quando tale pretesa impugnazione, ritenuta omessa dalla C.A., sarebbe stata proposta.

L’impugnato decreto va pertanto cassato e poichè non rimangono elementi di fatto da accertare la vertenza può essere definita ex art. 384 c.p.c., con determinazione di una durata ragionevole di anni 3, sulla base dei parametri della CEDU, non essendo emersi elementi idonei a giustificare la determinazione di una diversa durata ragionevole ed una liquidazione di Euro 3250,00 pari ad Euro 750,00 per ciascuno dei tre anni di irragionevole durata, ed ad Euro 1000,00 per l’ulteriore anno di irragionevolezza, sulla base della giurisprudenza di questa sezione che ha ormai definitivamente stabilito che, per i primi tre anni di irragionevolezza il minimo di Euro 1000,00, previsto dalla CEDU, può essere congruamente ridotto ad Euro 750,00 per anno.

Sulla somma come su determinata sono infine dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,sia per il grado di merito che per la fase di legittimità, senza l’aumento previsto per l’ipotesi di pluralità di ricorrenti, stante la semplicità della questione trattata.

PQM

Riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze e li accoglie per il resto, cassa l’impugnato decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la P.C.M., in persona del Presidente pro-tempore a corrispondere ai ricorrenti la somma di Euro 3250,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda; condanna inoltre la P.C.M. a corrispondere ai ricorrenti le spese del giudizio di merito che liquida in complessive Euro 873,00 di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 378,00 per competenze, oltre alle spese generali ed accessori come per legge nonchè le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 950,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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