Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9717 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9717 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA delle Entrate,

in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata
– ricorrente contro
AUSILIO

CAMILLA

e

AUSILIO

GIUSEPPE

AURELIO,

rappresentati e difesi per procura a margine del
controricorso dall’Avv.Roberto Carleo presso il cui
studio in Roma, via Luigi Luciani n.1 sono
elettivamente domiciliati
-controricorrenti-

1

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n.17/29/09, depositata il
28.1.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12.2.2015 dal Consigliere Dott . Roberta

udito per la ricorrente l’ Avv . Giovanni Palatiello;
udito per i controricorrenti l’ Avv . Daniele Mangabitti
per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Riccardo Fuzio, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella controversia
avente ad oggetto l’impugnazione da parte degli eredi di Francesco Ausilio di
cartella di pagamento portante IRPEF e o contributi sanitari nazionali per l’anno
1994, rigettò, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole ai ricorrenti.

Il Giudice di appello confermò la nullità della notificazione dell’avviso di
accertamento posto a base della cartella sull’argomentazione che la mancata
comunicazione del decesso del contribuente non legittimava la notificazione al de
cuius dell’atto impositivo nel suo ultimo domicilio avendo dovuto essere la
notificazione, in quel luogo, diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione, su unico motivo, resistito da Camilla e Giuseppe Aurelio Ausilio con

2

Crucitti;

e

controricorso e deposito di memoria ex art.378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione, ad opera del Giudice di Appello dell’art.65 del d.p.r. n.600/73
rilevando che detta norma, nel prevedere, al suo secondo comma, l’obbligo di

di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie il cui
presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa con la conseguenza
che, in mancanza di comunicazione, gli atti impostivi andranno notificati
nell’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente e collettivamente, solo quando
la morte del contribuente sia nota all’Ufficio.
2. Il ricorso non merita accoglimento, seppur con motivazione diversa da
quella adottata dalla Commissione regionale la quale, conforme a diritto nel
dispOsitivo, va corretta ex art.384 c.p.c.
3.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’avviso di
accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nel suo
ultimo domicilio, nonché la notificazione dello stesso avviso sono affetti da nullità
assoluta ed insanabile, atteso che, a norma dell’art.65 d.p.r. n.600/73, l’atto
impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di
quest’ultimo indirizzando la notificazione agli eredi collettivamente ed
impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano
comunicato all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius (circostanza
questa contestata nella specie) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
Una siffatta irregolarità di notifica, incide, infatti, sulla struttura del rapporto
tributario, il quale non è configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (così

3

comunicazione a carico degli eredi, è finalizzata a consentire agli uffici finanziari

”.4

Cass.n.18729/2014, id.n.ri 16669/2005 e 11447/2002).
4. Nel caso in specie, peraltro ed ancor prima, la nullità della notificazione
dell’avviso si impone essendo stata effettuata, per come risultante dagli atti e non
contestato, ai sensi dell’art.140 c.p.c. per essere il destinatario “ripetutamente
assente”. In tale ipotesi, il Collegio ritiene dare continuità all’orientamento per cui

e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dal d.p.r. 29
settembre 1973, n.600 art.65, comma 2 e u.c., è nulla la notificazione ai sensi
dell’art.140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna presso
l’ultimo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua
irreperibilità ovvero al rifiuto di ricevere l’atto” (cfr. Cass. n.2010/311 e di recente
Cass. 26718/2013).
5.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle
Entrate soccombente alle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P . Q .M .

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese
processuali che liquida in complessivi euro 3.700.00 oltre rimborso forfetario nella
misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12.2.2015

DEPOWATO IN CANCELLERIA

“nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto,

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