Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9716 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 14/04/2021), n.9716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6708-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato A-I AVVOCATI ASSOCIATI ITALIA

A-I AVVOCATI ASSOCIATI IN ITALIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI FERRAJOLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6/2013 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate di Trieste, previo espletamento di contraddittorio, notificò al Dott. P.M. avviso di accertamento in relazione alle imposte sui redditi per l’anno 2005, rideterminando i ricavi prodotti dal contribuente in base alle risultanze dello studio di settore, nonchè riprendendo a tassazione un imponibile di circa duemila Euro, contestando l’indeducibilità di costi relativi ad un’autovettura ed al “posto macchina” utilizzato per il rimessaggio della stessa, avendo il contribuente dedotto per intero detti costi, sebbene l’autovettura fosse stata utilizzata ad uso promiscuo.

Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Trieste, che accolse il ricorso.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Friuli Venezia Giulia, che, con sentenza n. 6/01/13, depositata il 21 gennaio 2013, non notificata, respinse il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), lamentando che la sentenza impugnata, nella parte in cui – pur a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, a seguito del quale l’Ufficio aveva ritenuto inidonee, in quanto non documentate, le circostanze fattuali addotte dal contribuente atte a superare la presunzione fondata sullo scostamento derivante dall’utilizzazione dello studio di settore riferibile all’attività espletata, in forza del quale era stato rilevato un sensibile scostamento rilevato (per ben 110.471,00 Euro) dei compensi dichiarati derivanti dall’esercizio dell’attività professionale rispetto allo studio di settore di riferimento-ha negato che le risultanze dello studio di settore, di per sè sole insufficienti a comportare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente (ciò invero mai contestato dall’Ufficio), fossero invece idonee, all’esito dell’espletamento del contraddittorio, ad integrare un sistema di presunzioni semplici, ferma restando per il contribuente la facoltà di provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività presa in esame.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, lamentando l’assoluta omissione di motivazione in relazione all’ulteriore questione riferita alla indeducibilità dei costi nei termini sopra indicati.

Pur avendo dato atto, nell’esposizione del fatto processuale, della proposizione da parte dell’Ufficio del relativo motivo d’appello avverso la sentenza di primo grado che anche sulla detta questione aveva accolto il ricorso del contribuente, alcuna motivazione ha reso la sentenza impugnata al riguardo.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza del 2009 delle Sezioni Unite (Cass. SU 18 dicembre 2009, n. 26635), che la pronuncia in questa sede impugnata richiama, ma dimostrando di non averne inteso correttamente il principio ivi enunciato, oltre che nelle coeve (nn. 26636, 26637, 26638 e 26639), sentenze depositate, ha chiarito che, se di per sè considerate, le risultanze degli studi di settore contribuiscono mere elaborazioni statistiche, una volta espletato il contraddittorio, esse assurgono al rango di presunzioni semplici, al contribuente incombendo l’onere di allegare e provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di quelle circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal normale modello di riferimento settoriale ritenuto applicabile, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16544; Cass. sez. 5, ord. 15 gennaio 2019, n. 769; Cass. sez. 5, 13 luglio 2016, n. 14288; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3415, Cass. sez. 5, 15 maggio 2013, n. 11633).

3.2. Detto indirizzo ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. CGUE 21 novembre 2018, in causa C-648/16), che ha riconosciuto la legittimità degli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, sempre a condizione che siano rispettati i diritti di difesa del contribuente. Ciò che nella fattispecie in esame è incontroverso, avendo riconosciuto il contribuente che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che la memoria ivi prodotta dal contribuente medesimo è stata ritenuta inidonea, segnatamente riguardo al principale elemento di divergenza costituito dalla dotazione dei beni strumentali da parte dello studio professionale, a giustificare il reddito inferiore dichiarato rispetto a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento standardizzato.

3.3. Laddove quindi la CTR ha ritenuto che l’onere probatorio dell’Amministrazione dovesse essere soddisfatto da ulteriori elementi indiziari atti a supportare l’accertamento presuntivo, non ha fatto corretta applicazione dei succitati principi di diritto, ferma restando per il contribuente la prova contraria, anche in via presuntiva, della non riferibilità all’attività in concreto dal contribuente medesimo espletata dei dati derivanti dallo studio di settore di riferimento.

4. Del pari è fondato il secondo motivo.

Pur dando atto della proposizione del motivo di appello dell’Amministrazione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato altresì la ripresa a tassazione dei costi ritenuti indeducibili, di modo che comunque nell’integrale pronuncia di rigetto debba intendersi anche la relativa questione, ricorre il difetto assoluto di motivazione denunciato nel ricorso in esame, nulla avendo dedotto la sentenza per la CTR, neppure per relationem alla pronuncia di primo grado, sicchè resta non in alcun modo manifestata, e dunque suscettibile di controllo, la ratio decidendi atta a sorreggere in parte qua la decisione in questa sede impugnata.

5. La sentenza va pertanto cassata, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Friuli-Venezia Giulia, che, nell’uniformarsi al principio di diritto esposto nell’ambito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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