Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9715 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COBAS PT CORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI P.T., ADERENTE ALLA CUB,

DI LA SPEZIA & PROVINCIA, in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 8/04/2008 r.g.n. 1303/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il COBAS PT, Coordinamento di base dei delegati P.T., aderente alla CUB di La Spezia e Provincia, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia di dichiarare antisindacale il comportamento di Poste italiane spa consistente nell’applicazione di sanzioni disciplinari ad alcuni portalettere che, in adesione ad un’astensione dal lavoro proclamata contro l’accordo collettivo 29 luglio 2004, si erano rifiutati di eseguire le prestazioni accessorie (ogni prestazione accessoria comunque denominata) a partire dal 25 ottobre 2005 per 27 giorni; astensione proseguita per periodi successivi per 21 mesi.

2. Con l’accordo l’azienda e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, avevano stabilito che l’agente di recapito (portalettere), titolare di una “zona” ricompresa all’interno di un’ “area territoriale” (costituita dall’accorpamento di un numero di zone da 4 a 7, di massima 6), facesse parte di un “team”, costituito da tutti gli agenti assegnati alle zone che compongono l’area territoriale. I portalettere facenti parte del “team” erano tenuti a sostituire gli agenti titolari di altre zone dell’area territoriale in caso di loro assenza dal servizio, entro un limite individuale mensile di 10 ore e con il limite giornaliero di 2 ore. Per tali sostituzioni veniva previsto “un importo complessivo pari a 35,00 Euro, da ripartire tra coloro che partecipano alla sostituzione dell’agente assente”.

3. Il giudice del lavoro con decreto emesso ai sensi dell’art. 28 st.

lav. accoglieva il ricorso e dichiarava l’antisindacalita’ della condotta di Poste annullando la sanzione. La societa’ propose opposizione, respinta dal Tribunale, e propose, quindi, appello, accolto dalla Corte d’Appello di Genova che, con sentenza pubblicata l’8 aprile 2008, respingeva il ricorso ex art. 28 st. lav.

4. Il Cobas ricorre per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso. Poste italiane spa si difende con controricorso deducendo inammissibilita’ e infondatezza del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso il Cobas denunzia la violazione dell’art. 40 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 28 e di una serie di articoli della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14).

6. Con il secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo collettivo 29 luglio 2004 in materia di regolamentazione delle “aree territoriali”, nonche’ art. 28 CCNL Poste Italiane 2003.

7. Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., per l’interpretazione dell’accordo collettivo 29 luglio 2004.

8. Il quarto motivo attiene ad un vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; fatto cosi’ indicato: “lo sciopero oggetto di causa, cosi’ come storicamente proclamato ed attuato”.

9. Come gia’ ritenuto da questa Corte in altre controversie, con decisione alla quale il Collegio intende uniformarsi (v. Cass. nn. 547 e 548/ 2011, le questioni esaminabili sono due, in quanto le altre censure sono inammissibili. In particolare e’ proposto in modo inammissibile il quarto motivo concernente un vizio di motivazione in cui non si individua un fatto controverso e decisivo per il giudizio, come invece richiede l’art. 360 c.p.c., n. 5. Non vi e’ quesito in relazione all’asserita violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., censura, enunciata nei motivi secondo e terzo, peraltro aspecifica in quanto tra i molteplici criteri fissati da tali norme non si precisa quali sarebbero stati violati e in che modo.

10. Sfrondato dalle parti inammissibili, il ricorso pone due questioni.

11. La prima questione, in ordine logico sistematico, e’ quella posta con il secondo motivo, che il ricorrente conclude con il seguente quesito di diritto: “laddove un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale gia’ determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero”.

12. La questione e’ di fondo. Se il comportamento dei lavoratori che hanno aderito alla astensione proclamata dal Cobas ricorrente e’ una forma di sciopero, la sanzione disciplinare e’ illegittima e la sua applicazione costituisce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, in quanto lo sciopero e’ un diritto costituzionalmente sancito e il suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico, ma rende immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non e’ sciopero, il rifiuto della prestazione costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione disciplinare e’ legittima.

13. Non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Peraltro, la stessa dottrina che chiede all’interprete questa attenzione al dato storico-sociologico ed una particolare duttilita’ ermeneutica, al tempo stesso precisa che non puo’ essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale.

14. Lo sciopero nei fatti si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unita’ di tempo: una giornata di lavoro, piu’ giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita “minima unita’ tecnico temporale”, al di sotto della quale l’attivita’ lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo.

15. In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, riporto’ entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass., 28 giugno 1976, n. 2480).

L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attivita’ richieste al lavoratore.

16. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unita’ di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o piu’ tra i compiti che il lavoratore e’ tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).

17. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Genova ha accertato e motivato il perche’ “non si verte in tema di rifiuto di lavoro straordinario, ma di diniego di prestare la propria attivita’ secondo le modalita’ e in ottemperanza alle direttive disposte dal datore di lavoro”.

18. Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, pertanto, non e’ astensione dal lavoro straordinario, ne’ astensione per un orario delimitato e predefinito, ma e’ rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione assimilabile a quella del c.d.

sciopero della mansioni, perche’, all’interno del complesso di attivita’ che il lavoratore e’ tenuto a svolgere, l’omissione concerne uno specifico di tali obblighi.

19. L’astensione pertanto non puo’ essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta. Di conseguenza, la sanzione disciplinare non e’ illegittima e il comportamento datoriale non e’ antisindacale.

20. Questa conclusione non solo e’ in linea con le coordinate generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di legittimita’ sull’argomento: Cass. 25 novembre 2003, n. 17995, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, e’ “rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore” e “non costituisce esercizio del diritto di sciopero”, con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalita’ della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare.

21. La seconda questione da affrontare concerne il rapporto con le determinazioni della Commissione di garanzia. Il quesito formulato dal ricorrente e’ il seguente: “in tema di sciopero nei servizi essenziali ed in particolare in quello dei dipendenti di Poste italiane, attinente alla liberta’ di comunicazione, assoggettato alla normativa di regolamentazione, per sciopero deve intendersi ogni forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti, cio’ valendo anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo e, in ogni caso, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva e’ di esclusiva competenza della Commissione di garanzia che eventualmente prescrive al datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste italiane costituisce comportamento antisindacale poiche’ teso a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero”.

22. Si e’ gia’ detto del perche’ l’astensione in esame non costituisce esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi che la nozione di sciopero proposta dal ricorrente non e’ condivisibile, perche’ non puo’ definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio. Ne’, invero, lo sciopero si caratterizza per il fatto che determina un danno per gli utenti.

Questo puo’ essere un effetto collaterale, ma non e’ elemento costitutivo dello sciopero; molti scioperi non danneggiano gli utenti.

23. La definizione di sciopero proposta dal sindacato ricorrente invero richiama l’espressione usata dalla Commissione di garanzia nel provvedimento del 7 marzo 2002 allegato al ricorso, che peraltro non si occupa delle astensioni contro l’accordo sulle aree territoriali, che del resto e’ del 2004, bensi’ in generale degli scioperi dei dipendenti delle Poste. In ogni caso, tale provvedimento non incide sulla soluzione delle questioni oggetto di questa controversia.

24. Nel delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa che “la presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti”. Ed aggiunge che si applica anche al caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario.

25. La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo, nella sua ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali implicanti danni per l’utenza, siano o non siano qualificabili come sciopero. Qualora si tratti di azioni qualificabili come sciopero varranno le esenzioni dal diritto comune dei contratti derivanti dall’art. 40 Cost. Al contrario, in caso di azioni estranee a tale ambito, l’esenzione non operera’ e si applicheranno le regole civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni prima esaminate. L’intervento della Commissione di garanzia non incide su questo ordine di conseguenze, ne’, in caso di inadempimento della prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere disciplinare del datore di lavoro.

26. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con le conseguenze previste dal codice in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 24,00 oltre Euro 4.000,00 (quattromila) per onorario, IVA e CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA