Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9713 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONFRATERNITA SAN VITO MARTIRE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORITO

SERGIO, RICCA LUCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S., L.R.F., L.R.R., nella qualità

di eredi di L.R.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato TOMASELLI ANGELO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/05/2007 r.g.n. 1192/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del Tribunale della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.R.A., la convenuta Confraternita San Vito Martire era stata condannata alla corresponsione di Euro 58.517,49, oltre accessori, a titolo di differenze retributive relative a prestazioni di lavoro subordinato con mansioni di segretario addetto all’amministrazione e alla contabilità. In particolare, la Corte di merito, nel rigettare il gravame della datrice di lavoro, rilevava che lo svolgimento della prestazione anche di pomeriggio, nonchè nella giornata del sabato, era risultato sia dalla lettera di assunzione, sia dalle dichiarazioni dei testi escussi nonchè dello stesso commissario della Confraternita.

2. Di questa sentenza la ricorrente domanda la cassazione deducendo tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Gli eredi del lavoratore, già costituiti in appello a seguito del decesso del loro congiunto, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1862, 1367 c.c., error in procedendo e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni dei testi escussi, in ordine alla contestata dimostrazione della prestazione di lavoro nelle ore pomeridiane, e abbia valorizzato in modo inadeguato le previsioni dell’orario lavorativo previste nella lettera di assunzione, smentite peraltro dalle stesse ammissioni del lavoratore riguardo alla mancata prestazione di lavoro pomeridiano in epoca successiva al 1989.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 473 del 1925, nonchè vizio di motivazione. Si deduce, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., che al lavoratore che richieda un adeguamento retributivo compete esclusivamente la retribuzione commisurata a quella contrattuale, o comunque a quella proporzionata al lavoro prestato, in relazione all’orario lavorativo di cui sia fornita dimostrazione; e si lamenta che la inadeguata valutazione della prova, al riguardo, abbia finito per configurare un trattamento retributivo eccessivo, non corrispondente all’orario effettivo.

3. Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia, domandandosi alla Corte di affermare che “il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande proposte dalle parti ed il mancato esame delle stesse costituisce vizio di omessa pronunzia censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 1”.

1. L’esame congiunto dei primi due motivi ne rivela l’infondatezza o l’inammissibilità per ognuno degli evidenziati profili. Non pertinente, anzitvitto, è il riferimento ai criteri codicistici relativi all’intepretazione degli atti negoziali, non certamente utilizzabili in materia di valutazione delle prove assunte in giudizio, mentre l’asserita considerazione, in via esclusiva, della lettera di assunzione – rispetto alla quale non viene specificata alcuna violazione di criteri esegetici – è smentita dalle puntuali valutazione delle risultanze probatorie, sviluppate nella decisione impugnata con riguardo all’orario di lavoro, cui la ricorrente finisce per contrapporre, inammissibilmente, le propine valutazioni.

Infine, le precisazioni provenienti dall’attore – circa l’osservanza dell’orario pomeridiano solo fino a un determinato periodo lavorativo – risultano prese in considerazione ai fini della determinazione del credito, come risulta dalla sentenza impugnata.

5. Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), in quanto il quesito si risolve nella mera riproduzione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, senza alcun riferimento alla fattispecie e alla concreta violazione procedimentale addebitata al giudice di merito; nè sarebbe consentito integrare il quesito mediante il contenuto del motivo (cfr. Cass., sez. un., n. 2658 del 2008; n. 27347 del 2008).

6. In conclusione, il ricorso è respinto. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 31,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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