Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9712 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30165/2018 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 25 B,

presso lo studio dell’avvocato IOLANDA GENTILE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO CIONI;

– ricorrente –

contro

G.G., G.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANGELO CARBONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1439/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza emessa in data 12.12.2016 ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda proposta da G.A.M. e di G.G. nei confronti di M.V. – avente ad oggetto la condanna al rilascio del duplicato dell’assegno intrasferibile, consegnato dalla seconda in pagamento a saldo del corrispettivo di compravendita immobiliare, nonchè al pagamento della relativa somma di Euro 67.500,00 – attesa la preclusione del giudicato esterno formatosi nella precedente causa, tra le medesime parti, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del medesimo corrispettivo a saldo, essendo stata definita quella controversia con il rigetto della pretesa creditoria della parte alienante, non avendo questa fornito prova che la somma portata dall’assegno bancario non trasferibile non fosse stata effettivamente incassata.

La Corte di appello di Torino, in totale riforma della decisione impugnata, con sentenza 31.7.2016 n. 1439, ha ritenuto di escludere la efficacia di giudicato essendo diverse le “causae petendi” fatte valere dai G., nei due giudizi, con entrambe le domande eterodeterminate, ed avendo rilevato che era stata presentata denuncia di smarrimento del titolo di credito e che era incontestato il mancato incasso del relativo importo, ha condannato la appellata M. sia al rilascio del duplicato dell’assegno che era stato emesso in favore di G.A.M., che al pagamento in favore della medesima della somma portata dal titolo.

La sentenza di appello, notificata in data 24.9.2018, è stata impugnata per cassazione da M.V. con ricorso affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso G.A.M. e G..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso,

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta manifestamente infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti, sul presupposto che il motivo con il quale si deduce la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., verrebbe ad introdurre una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.

Ora in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo: pertanto, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull’eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l’onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione, andando esente quindi dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la statuizione resa dal Giudice di merito sull’accertamento del giudicato esterno soltanto se resa nel rispetto dell’art. 2909 c.c. e se correttamente motivata (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 17/05/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 3325 del 21/03/2000).

Da tempo questa Corte ha affermato il principio della rilevabilità di ufficio da parte del Giudice di legittimità tanto del giudicato interno che del giudicato esterno, superando la risalente distinzione che vedeva nella violazione del primo un vizio di natura processuale e nel secondo, alternativamente, un vizio di violazione di norma di diritto ex art. 2909 c.c., o un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che in ogni caso il giudicato assolvesse alla stessa natura della norma di diritto in quanto espressivo della regola di diritto del caso concreto, in ordine alla quale la Corte di legittimità, ove ritualmente investita della questione di violazione del giudicato, viene a verificare non soltanto la sussistenza dei requisiti formali ex art. 324 e 329 c.p.c., ma anche i limiti della effettiva estensione del “decisum” al rapporto di diritto sostanziale, non potendo in conseguenza circoscriversi la detta verifica – come sembra fare la parte controricorrente – al solo perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in cui sarebbe incorso il Giudice della sentenza impugnata.

Orbene la ricorrente ha impugnato la statuizione concernente la insussistenza della preclusione determinata dal giudicato esterno deducendo ritualmente il relativo vizio di legittimità che supera il vaglio di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., in quanto: a) sono state individuate le statuizioni della sentenza oggetto di censura; b) sono stati indicati gli elementi concernenti l’oggetto del giudizio precedente sui quali si è formato il giudicato; c) è stata esposta l’argomentazione giuridica volta a dimostrare la erroneità dell’assunto del Giudice di merito; d) è stata parzialmente trascritta la motivazione della sentenza passata in giudicata, ritualmente allegata con il fascicolo di merito al ricorso per cassazione e correttamente individuata tra i documenti ivi prodotti.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente sostiene che oggetto del primo giudizio definito dalla medesima Corte d’appello di Torino con sentenza 10.11.2015 n. 1995, passata in giudicato, era la pretesa relativa al pagamento del corrispettivo di vendita, fatta valere dai G. sul presupposto della mancata negoziazione e del mancato incasso della somma portata dall’assegno bancario non trasferibile di Euro 67.500,00 emesso dalla M. in data 1.6.2012 in favore di G.A.M.. La domanda era stata rigettata, sulla contestazione dell’avvenuta negoziazione dell’assegno non prodotto in giudizio, mossa dalla M. nella comparsa di risposta depositata in quel giudizio (indicata nel ricorso a pag. 13), in quanto i G. non avevano “neppure dedotto circostanze quali, esemplificativamente, la restituzione ovvero lo smarrimento ed il furto dei titoli…. idonee a dimostrare che il mancato possesso non era riconducibile al pagamento…” (motivazione sentenza n. 1995/2015, parzialmente riprodotta a pag. 6 ricorso ed indicata come doc. 1 fasc. primo grado allegato al ricorso; riportata anche nella motivazione della sentenza impugnata, pag. 7). Pertanto secondo la ricorrente tale pronuncia veniva a ricomprendere nella efficacia preclusiva del giudicato ogni possibile ipotesi di “mancato incasso del titolo”, non potendo le parti già soccombenti riproporre la medesima domanda di condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale, in violazione del principio “ne bis in idem”, attraverso il presupposto di fatto dello smarrimento del titolo, in quanto fatto “deducibile” – ma non dedotto nel precedente giudizio – sul quale si era già implicitamente pronunciato il Giudice di merito.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che per giurisprudenza consolidata di questa Corte l’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito): pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. da ultimo: Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019).

Occorre ancora premettere che la distinzione, elaborata dalla dottrina, tra la categoria dei diritti cd. “autodeterminati” – ossia tali che l’individuazione del diritto affermato prescinde dal titolo e si motiva in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale, ovvero alla posizione dei soggetti con riferimento allo stesso bene – ed i diritti cd. “eterodeterminati” – ossia tali che l’identificazione delle stesse è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicchè la ” causa petendi ” si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto che si fa valere – è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 4712 del 22/05/1996; id. Sez. 1, Sentenza n. 7267 del 06/08/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 14934 del 23/10/2002) che, in relazione agli effetti preclusivi del giudicato nei diritti eterodeterminati quali sono i diritti di credito, è venuta a definirne i confini in relazione ai “fatti costitutivi del diritto” (causae petendi), bene potendo giustificarsi il medesimo petitum sostanziale in relazione a distinti fatti generatori della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 4773 del 30/03/2001), con la specificazione che l’insussistenza del giudicato va ravvisata laddove le domande proposte nei due giudizi si pongano in una relazione di reciproca non fungibilità, risultando i rispettivi fatti giustificativi divergenti sul piano genetico e funzionale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 726 del 16/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 25378 del 12/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 14771 del 30/06/2014).

La rilevazione, nei diritti eterodeterminati, della “causa petendi” come elemento individuatore della distinzione delle domande aventi il medesimo petitum, non pregiudica nè consente di prescindere dalla complessiva verifica dell’ambito oggettivo della efficacia del giudicato, che deve essere condotta in relazione al “dedotto ed al deducibile” e dunque avuto riguardo al medesimo “oggetto” dei due giudizi posti in comparazione, che riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012; id. Sez. L -, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017).

Tanto premesso, non è in questione che in entrambi i giudizi svoltisi tra le stesse parti i G. aveva proposto domanda di condanna della M. al pagamento della medesima somma di denaro: tuttavia, mentre nel giudizio definito con la sentenza della Corte d’appello n. 1995/2015 il fatto giustificativo della pretesa alla prestazione pecuniaria era stato individuato nella obbligazione del pagamento del prezzo scaturente dal contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti, nel presente giudizio il fatto giustificativo della medesima prestazione pecuniaria veniva fondato sul titolo di credito emesso dalla M. a favore di G.A.M., denunciato da quest’ultima come smarrito ed in ordine al quale veniva richiesto il duplicato ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 73 (Legge Assegni).

Parrebbe, quindi, ad un primo sommario esame, di essere in presenza addirittura di azioni distinte, la prima causale e la seconda cartolare, dunque fondate su presupposti costitutivi non sovrapponibili: nel primo caso venendo in questione, come elemento costitutivo del diritto di credito, il negozio attributivo di tale diritto e, specularmente, costitutivo della obbligazione pecuniaria; nel secondo caso, identificandosi il credito con il documento che lo incorpora (carthula), ed operando il criterio della astrattezza e letteralità proprio dei titoli di credito, la cui “ratio” è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso.

In tal senso ha concluso la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di individuare la differenza tra le “causae petendi”, nei distinti “presupposti giuridici” delle due azioni e cioè, rispettivamente, nella “perdita definitiva di disponibilità di un titolo di credito” e nell'”adempimento esatto del contratto di compravendita”.

Tale autonomia delle azioni esperite dai G. nelle due cause è, peraltro, soltanto apparente, posto che nel primo giudizio -definito con il giudicato – il Giudice di merito ha esaminato anche il titolo di credito, quale mezzo di pagamento “pro solvendo” idoneo ad estinguere il debito con l’incasso della somma di denaro in esso indicata; nel secondo giudizio, l’oggetto del decidere risulta esteso anche al rapporto causale di compravendita.

Ed infatti l’oggetto del giudizio sul quale cade la decisione suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, non deve essere limitato soltanto ai fatti costitutivi della domanda, ma deve essere esteso anche alle eccezioni di merito formulate dal convenuto e volte a contestare i predetti fatto ovvero a modificare od estinguere il diritto (art. 2697 c.c.).

Orbene risulta dalla sentenza n. 1995/2015 passata in giudicato (si veda anche il ricorso per cassazione pag. 6 e 12-13) che la questione concernente la estinzione del diritto di credito al pagamento del corrispettivo della vendita, era stata introdotta dalla M., convenuta in quel giudizio, con la deduzione, svolta nella comparsa di costituzione e risposta, che il pagamento del saldo prezzo era avvenuto mediante consegna di assegno bancario non trasferibile, non rifiutato dalla prenditrice; ed anche la conseguente controdeduzione di merito formulata dai G., secondo cui l’assegno non era stato incassato, era stata ritualmente acquisita al “thema decidendum ac probandum”.

Ne segue che la pronuncia di quel Giudice d’appello, chiamato a decidere sulla persistenza ed attualità del credito al pagamento del corrispettivo vantato dalla parte alienante nei confronti della parte acquirente, reiettiva della pretesa ex contractu, è venuta ad accertare – non occorre in questa sede verificare se correttamente o meno – che il pagamento eseguito a mezzo della consegna di assegno bancario non trasferibile, non avendo il creditore fornito prova del mancato incasso (o per avere restituito il titolo, o perchè questo era andato smarrito od era stato illecitamente sottratto), doveva ritenersi adempimento satisfattivo e dunque liberatorio della obbligazione pecuniaria.

E’ bene vero che tale giudizio ha, quindi, definito in modo irrevocabile la controversia in ordine al rapporto obbligatorio di natura contrattuale, disinteressandosi della azione cartolare: ma a ciò è pervenuto sulla incontestata emissione e consegna del predetto assegno bancario il cui possesso non è mai stato contestato dai G., circostanza che il Giudice di merito ha ritenuto idonea ad accogliere la eccezione di pagamento della convenuta M. fondata sul fatto costitutivo – oggetto di prova presuntiva, tratta dal comportamento della parte creditrice che non aveva fornito la prova contraria – dell’avvenuta negoziazione del titolo e dell’incasso della somma indicata.

Pertanto la questione concernente l’incasso della somma portata dal titolo di credito – inteso quale fatto costitutivo della eccezione idoneo ad estinguere la pretesa al pagamento del corrispettivo – è da ritenere coperta dal giudicato.

Se così è, l’azione cartolare promossa, nel successivo giudizio, dai G., fondata sul possesso del medesimo assegno bancario non trasferibile e sulla omessa riscossione della somma in esso indicata per essere il titolo di credito andato smarrito (circostanze comprovate in giudizio alla stregua della denuncia di smarrimento presentata alla Questura di Torino in data 22.1.2016 ed alla attestazione rilasciata in data 24.6.2016 dalla Banca San Paolo s.p.a. che il titolo non era stato presentato all’incasso), in quanto contestata dalla M. con eccezione di estinzione del rapporto causale – per intervenuto giudicato accertativo della estinzione del credito relativo al pagamento del corrispettivo della compravendita immobiliare -, non sembra potere spiegare alcuna autonomia rispetto alle questioni trattate nel precedente giudizio, atteso che la domanda di condanna al pagamento della somma portata dal titolo di credito rimane paralizzata dalla predetta eccezione di merito, certamente opponibile ex art. 1193 c.c., comma 1, nel giudizio cartolare dal traente nei confronti del prenditore che rivesta anche -come nel caso di specie- la qualità di parte nel sottostante rapporto di provvista (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 22/03/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 11851 del 19/05/2006; id. Sez. 3,

Sentenza n. 7779 del 03/04/2014). Nè è possibile riconoscere una propria autonomia alla domanda cartolare svolta dai G., limitatamente alla richiesta di duplicazione del titolo smarrito ex art. 73 Legge Assegni, atteso che se, da un lato, tale domanda è funzionale esclusivamente ad ottenere quello stesso titolo di credito giustificativo della pretesa di condanna al pagamento della somma, che rimane paralizzata dalla eccezione di merito svolta dalla M. in reazione al rapporto causale (estinzione del credito accertata dalla sentenza passata in giudicato); dall’altro lato la mera richiesta di duplicazione del titolo smarrito, quando anche considerata in modo avulso dalla domanda di condanna consequenziale, risulterebbe incompatibile con l’accertamento dell’incasso della somma portata da quello stesso titolo di credito, compiuto nella sentenza passata in giudicato, atteso che la riscossione della somma implica la negoziazione – e con essa la perdita del possesso – del titolo, in contraddizione quindi con una diversa pronuncia volta invece a restituire il portatore nel possesso del titolo di credito. Deve dunque ribadirsi che l’autorità del giudicato – salva la configurabilità di un caso di revocazione che consenta l’esperimento della relativa azione – copre sia il dedotto che il deducibile, senza che assuma rilievo l’ignoranza, da parte di colui contro il quale si sia formato il giudicato, di fatti che avrebbero potuto dare fondamento ad azioni o eccezioni non fatte valere (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8784 del 19/08/1993).

Non appare in conseguenza corretta la statuizione della sentenza impugnata che circoscrive l’esame dell’ambito oggettivo del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ai soli fatti costitutivi delle domande svolte dai G. nei due giudizi, pretermettendo le questioni introdotte con le eccezioni di merito formulate dalla M. nel precedente giudizio e sulle quali si era pronunciata la sentenza n. 1995/2015 passata in giudicato.

In conclusione il primo motivo del ricorso va accolto, rimanendo assorbito l’esame degli altri motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio potendo questa Corte pronunciare nel merito, rigettando la domanda introduttiva proposta da G.A.M. e G., non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto.

Le spese di lite dell’intero giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, rilevato il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1995/2015 della Corte d’appello di Torino, rigetta la domanda introduttiva di condanna al rilascio del duplicato dell’assegno bancario e di condanna al pagamento della somma portata dal titolo, proposta da G.A.M. e G. nei confronti di M.V..

Condanna i controricorrenti, alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, che liquida, per il primo grado in Euro 5.950,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; per il secondo grado in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; per il giudizio di legittimità in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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