Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9712 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.F.E. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e
nella qualità di rappresentante e difensore di M.M.,
elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Doria 48, presso il
proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 301/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 10/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: il ricorso
sia fissato per l’esame in Camera di consiglio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che l’avv. A.F.E., in proprio e quale difensore di M.M., in data 16 ottobre 2008 ha notificato alla Presidenza del consiglio dei Ministri ricorso per correzione di errore materiale, esponendo che nella sentenza n. 301 del 2008 di questa Corte, depositata il 10 gennaio 2008, era stata omessa la distrazione delle spese in favore di esso avvocato A., che se ne era dichiarato antistatario, sia quanto al giudizio di cassazione sia quanto a quello di merito;
che si ravvisano le condizioni per la correzione della sentenza n ei sensi richiesti;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese, non liquidabili nella presente procedura stante la sua natura (v. Cass. 2008 n. 8103).
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Corregge il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 301 del 2008 nel senso che le spese di lite, sia del giudizio di merito sia del giudizio di Cassazione, si debbono intendere distratte in favore dell’avv. A.F.E..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010