Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9712 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14693/2016 proposto da:

PLASTICA ALFA SRL, difesa dall’avv. GUIDO DORIA e domiciliata in Roma

presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

INNVENTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SAS DI E.M. E C,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Rilevato che Plastica Alfa s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 10-11.5.2016 con cui il Tribunale di Milano, dichiarata la litispendenza tra il giudizio ivi promosso dalla predetta società contro la Innventure Innovazione e Sviluppo sas di E.M. e C (n. 59514/2015) e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Caltagirone (iscritto al n. 1532/2015 R.G.), ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del procedimento, essendo stato preventivamente adito il giudice siciliano;

che con unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., commi 1 e 3, art. 643 c.p.c., comma 3, nonchè art. 149 c.p.c., comma 3, L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3, e L. n. 890 del 1982, art. 4, anche nella loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con specifico riguardo al momento perfezionativo della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai fini della determinazione della prevenzione; che la società si duole altresì della declaratoria di estinzione del procedimento emessa dal giudice di Milano;

2 rilevato che la società intimata resiste con memoria difensiva e che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo anch’egli il rigetto;

letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

3 ritenuto che l’istanza di regolamento è infondata;

considerato infatti che secondo il chiaro disposto dell’art. 39 c.p.c., comma 3, “la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso”;

che per giurisprudenza costante di questa Corte, anche a sezioni unite, allorchè la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l’emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all’atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicchè retroagendo gli effetti della “pendenza” della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1, (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 Rv. 633034 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012 Rv. 622319 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 Rv. 599253; v. anche più di recente Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015 (Rv. 636701 – 01);

ritenuto che nel caso in esame è assolutamente pacifica sia la litispendenza (con riferimento alla causa di accertamento negativo del credito promossa a Milano e quella di opposizione a decreto ingiuntivo pendente a Caltagirone), sia la competenza del giudice siciliano in ordine alla domanda monitoria e alla relativa opposizione (v. pag. 20 ricorso), sicchè il criterio della prevenzione depone a favore del giudizio pendente davanti al Tribunale di Caltagirone, perchè il decreto ingiuntivo che ha dato luogo al procedimento di opposizione, è stato ivi depositato il 2.10.2015, mentre l’atto di citazione relativo al giudizio di accertamento negativo del credito davanti al Tribunale di Milano risulta notificato in data 7.10.2015 (al socio accomandatario) e 13.10.2015 (alla società Innventure presso la sua sede);

ritenuta pertanto erronea la tesi della ricorrente laddove ancora al 2.10.2015 la data di notifica della citazione presso il Tribunale di Milano, perchè, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, per determinare la pendenza occorre aver riguardo, non già la data di consegna del plico all’ufficio postale, quanto piuttosto a quella successiva di perfezionamento del procedimento di notificazione (e quindi al momento della ricezione da parte del destinatario), posto che il noto criterio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione della citazione opera a tutt’altri fini (e cioè solo per evitare decadenze non addebitabili al notificante: così Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 Rv. 632845; Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013 Rv. 625806 – 01);

ritenuto (in risposta allo specifico rilievo pure mosso dalla ricorrente a pag. 22) che in tal caso non può neppure invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che, come già chiarito dalle sezioni unite, la maggiore o minore incidenza dell’impulso di parte nell’individuazione del giudice naturale della controversia è solo l’effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore (così Sez. U, Ordinanza n. 23675/2014 cit.);

ritenuto, infine, che la declaratoria di “estinzione del procedimento”, contenuta peraltro nel solo dispositivo dispositivo, è un mero refuso privo di conseguenze pratiche, perchè la cancellazione della causa dal ruolo è stata disposta sul presupposto della “pregressa pendenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata tra le stesse parti avanti il Tribunale di Caltagirone ed avente stesso petitum e stessa causa petendi del presente procedimento”, sicchè è chiara la volontà del Tribunale milanese di ritenere che il giudizio debba proseguire davanti al giudice ritenuto competente;

che pertanto il ricorso va respinto ritenendosi correttamente individuata la competenza del Tribunale siciliano che si pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Caltagirone che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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