Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9712 del 03/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta, e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 182/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 08/05/2006 R.G.N. 73/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla societa’ Poste avverso la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda di B.A.L., veniva dichiarata la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, stipulato in data 15 ottobre 1998, con conseguente declaratoria di sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna della societa’ al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni dovute con decorrenza dal 18 dicembre 2002.
A fondamento del decisum la Corte territoriale poneva il rilievo che l’impugnazione risultava proposta oltre il termine breve, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita nei confronti di Poste italiane S.p.a.
rappresentata dall’avv.to Carla Conti presso il domicilio eletto.
Tale notificazione, precisava la predetta Corte, in quanto avvenuta nel domicilio eletto, soddisfaceva l’esigenza di portare a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ della impugnazione.
Avverso tale sentenza la societa’ Poste ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la societa’ deduce violazione degli artt. 285, 170, 326, 327, 434 c.p.c. e art. 12 disp. gen. nonche’ carenza di motivazione.
Pone la societa’ ricorrente, sotto il profilo della denunciata violazione di legge, il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la sentenza notificata in forma esecutiva con indicazione della rappresentanza del difensore anziche’ del legale rapp.te pro tempore e presso l’ufficio postale dove e’ stato eletto il domicilio, anziche’ al domicilio del procuratore costituito sia idonea o meno a far decorre il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1 “.
Sottolinea, poi, la societa’ per quanto attiene il lamentato vizio motivazionale che la Corte del merito apoditticamente afferma il decorso del termine senza dar conto dell’iter logico giuridico che ha portato ad escludere l’inidoneita’ della notifica del titolo esecutivo in persona del legale rappresentante presso il domicilio eletto, ma non al difensore a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Preliminarmente va disattesa la eccezione, sollevata da parte resistente, di genericita’ del quesito di’ diritto e di mancata indicazione del fatto controverso.
Invero, come desumesi da quanto riportato con riferimento al contenuto della censura il quesito e’ specifico ed il fatto controverso e’ indicato.
Passando all’esame della censura rileva il Collegio che secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore e’ equivalente a quella effettuataci sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte,atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunita’ dell’impugnazione (Cass. 24 novembre 2011 n. 24795 e Cass. 22 giugno 2007 n. 14584).
La Corte di Appello dando rilevo alla circostanza che la sentenza era stata notificata presso il domicilio eletto dal procuratore costituito si e’ attenuta al richiamato principio di diritto.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 25,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011