Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9711 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 23/04/2010), n.9711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CECCARELLI AMERICO, giusta procura a margine
della memoria di costituzione;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO L.U., in persona del Curatore Avv. C.
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA
CARPI 6, presso l’avvocato PIGA MARCELLO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
BANCA DI ROMA INTERNATIONAL (c.f. (OMISSIS)), in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l’avvocato GHIA LUCIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
S.G.I. SOGENE INTERNATIONAL S.A., in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso l’avvocato CORDA TOMMASO
GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GRAZIADEI GIANFRANCO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
SOGENE – SOCIETA’ GENERALE IMMOBILIARE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 492/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANDREA MAGNANELLI, per delega,
che dichiara di non avere interesse a proseguire la causa, essendo
transatta, quindi rinuncia al ricorso;
udito, per la controricorrente Banca, l’Avvocato DANIELA CIARDO, per
delega, che accetta la rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la cessazione della materia
del contendere.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, con ricorso notificato in data 12-13 ottobre 2004, il Comune di Roma ha proposto ricorso per Cassazione – nei confronti del Fallimento di L.U., della Banca di Roma International S.A., della S.G.I. Sogene International S.A. e della s.p.a. Sogene in liquidazione – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 492/04 del 29 gennaio 2004;
che hanno resistito al ricorso, con distinti controricorsi, tutti gli intimati, ad eccezione della S.p.a. Sogene in liquidazione che, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensive;
che, dal processo verbale dell’odierna udienza di discussione risulta che “l’Avv. Andrea Manganelli, per delega, difensore del ricorrente, dichiara di non aver interesse a proseguire la causa, essendo transatta, quindi rinuncia al ricorso”, e che “l’Avv. Daniela Ciardo, per delega, difensore della resistente Banca accetta la rinuncia”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
che, infatti, ancorchè la su riportata dichiarazione del difensore del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte, sia inidonea -nonostante l’adesione del difensore di uno degli intimati – a determinare l’estinzione del giudizio per difetto delle forme di cui all’art. 390 cod. proc. civ., essa tuttavia documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente stesso alla decisione della causa, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6189 del 2008);
che la su riportata dichiarazione di avvenuta transazione della causa costituisce anche giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra tutte le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010