Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9711 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/04/2021), n.9711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35219-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Antonio URICCHIO ed elettivamente

domiciliata in Milano, alla Galleria Strasburgo, n. 2, presso lo

studio legale del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1727/18/2019 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo riferite a diverse cartelle di pagamento che F.C. sosteneva non esserle mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, dopo aver rilavato che alcune delle cartelle impugnate erano già state “oggetto di separate pronunce giurisprudenziali”, in relazione alla altre accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando l’inutilizzabilità a fini probatori delle relate di notifica e degli estratti di ruolo “(diretti a provare il contenuto di quanto notificato)” in quanto prodotti in copia fotostatica priva di qualunque attestazione di conformità e disconosciuti “in modo chiaro e puntuale” dalla contribuente.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la difesa erariale che la CTR era incorsa nella violazione delle disposizioni censurate per avere ritenuto necessaria la produzione in giudizio delle copie fotostatiche delle relate di notifica con l’asseverazione di conformità all’originale e per avere ritenuto efficace il disconoscimento operato dalla parte ricorrente nel ricorso originario, anteriormente alla produzione delle copie, e quindi in maniera astratta e generica.

2. Il motivo è manifestamente fondato.

3. Al riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018).

4. Pertanto, il giudice d’appello è incorso, nel caso di specie, in un duplice errore.

5. Il primo, per aver ritenuto che un disconoscimento effettato con riferimento a documenti non ancora prodotti in giudizio potesse considerarsi efficace e specifico. Invero, l’art. 215 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede espressamente che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: (…); 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”. D’altro canto, il disconoscimento di un documento non ancora prodotto in giudizio, e quindi non ancora esaminato dalla parte che ha interesse a negarne la originalità o la conformità all’originale, è chiaramente incompatibile, sul piano logico, con l’onere di specificità del disconoscimento. Ne consegue che nel caso di specie, in mancanza di una contestazione specifica successiva alla produzione documentale dell’ADER, che la ricorrente in primo grado avrebbe dovuto fare con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 24, comma 2, la CTR avrebbe dovuto trarne la conseguenza della piena utilizzabilità a fini probatori di quei documenti (cfr., Cass. 4053 del 2018, secondo cui “Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”; in termini, Cass. n. 1974 del 2018, che richiama Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006). Quanto alla specificità della contestazione, pena la sua inefficacia, questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).

6. Il secondo, perchè, anche a voler ritenere efficacemente effettuata la contestazione, la CTR non si è comunque attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui “l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” e ciò in quanto “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. n. 12737 del 2018; v. anche Cass. n. 7960 del 2003 e n. 13425 del 2014).

7. In estrema sintesi, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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