Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9710 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 23/04/2010), n.9710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.C., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avv. Marra Maria Teresa giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 1553/06/in data
21.2.2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 6.10.2009 dal
Relatore Cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 21.2.2006 la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 2.400,00 in favore di B.C., in relazione al ricorso da lei proposto ex L. n. 89 del 2001, per la durata di un giudizio davanti al TAR Campania, ritenuta irragionevole per tre anni.
Avverso la decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva l’intimata, con il quale sostanzialmente lamentava l’errata determinazione dell’indennizzo.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, poichè l’indennizzo liquidato è immotivatamente inferiore ai parametri CEDU, che indicano l’importo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo come base di commisurazione.
Il ricorso deve dunque essere accolto, il decreto cassato e, decidendo ex art. 384 c.p.c., la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento di Euro 3.000,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo) in favore di B.C., oltre al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 3.000,00 in favore di B.C., oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate rispettivamente in Euro 1.150,00 di cui Euro 720,00 per onorari e Euro 380,00 per diritti, e in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010