Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9710 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9253/2016 proposto da:

P.L. e G.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

GAGLIARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato DAMIANO BRANDI FU

EMIDIO;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER Il SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESI

TEGGIANO-POLICASTRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO FLORIMONTE;

– controricorrente –

nonchè

P.A., P.V., P.R., G.M.G.,

G.A.M., G.A., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che P.L. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno depositata in data 4.1.2016 con cui – per quanto ancora interessa in questa sede – è stato confermato l’accoglimento della domanda di revindica proposta dall’Istituto Diocesano in epigrafe indicato (e il conseguente rigetto della riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti) in relazione ad un fondo sito in (OMISSIS);

rilevato che:

– con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (titolarità del diritto di proprietà in capo all’Istituto ex art. 1158 c.c.;

– col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 2697 c.c. e segg., nonchè artt. 832, 948 e 1158 c.c.;

– col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1141 c.c.;

– col quarto infine i ricorrenti lamentano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta carenza di prova della domanda di usucapione formulata ex art. 1141 c.c., comma 2;

rilevato che il relatore ha proposto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso;

letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

ritenuto che, in adesione alla proposta, il ricorso è manifestamente infondato perchè, lungi dall’evidenziare specifiche violazioni di norme di legge, od omessa pronuncia su fatti decisivi, sollecita una diversa ricostruzione dei fatti ai fini della prova del possesso utile all’usucapione, costituente la ratio principale della sentenza impugnata, rendendosi così irrilevante ogni disquisizione sulla idoneità della prova documentale della proprietà da parte dell’ente ecclesiastico;

rilevato che la censura finisce in sostanza per criticare il contenuto della motivazione, definita ripetutamente “incoerente e contraddittoria” introducendo di fatto un vizio non più denunziabile in cassazione (v. art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione applicabile ratione temporis), mentre non risulta affatto dimostrato l’omesso esame di fatti decisivi, (nel caso di specie, appartenenza del fondo all’Istituto Diocesano e dedotto possesso ad usucapionem vantato dal ricorrente), posto che la Corte di merito ha preso posizione su tali questioni motivando adeguatamente sull’accertamento del diritto di proprietà dell’ente (in base ad un acquisto a titolo originario, per decorso del termine di usucapione) e, viceversa, sulla mancanza di prova di un possesso utile all’usucapione a favore delle altre parti;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente con vincolo solidale;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830-01).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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