Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9709 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 23/04/2010), n.9709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Q.V., M., G., C., L., E.
A., quali eredi di Q.P., domiciliati in Roma, presso
la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Marra
Alfonso Luigi giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel
procedimento n. 51638/05 in data 9.3.2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 6.10.2009 dal
Relatore Cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9.3.2006 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 3.330,00 in favore di V., M., C., G., Q.L. e E.A., quali eredi di Q.P., in relazione al ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001, per la durata di un giudizio davanti alla Sezione Lavoro della Pretura di Napoli, ritenuta eccessiva per otto anni e tre mesi.
Avverso la decisione gli istanti proponevano ricorso per cassazione affidato a diciannove motivi, cui non resisteva l’intimato, con i quali lamentavano: 1) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2) l’errata determinazione del periodo di ragionevole durata; 3), A), 5), 6), 7), 8), 9), 10) l’inadeguata liquidazione dell’indennizzo sotto vari aspetti, e cioè, oltre che per la sua scarsa consistenza, perchè avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di Euro 1.500,00 per ogni anno di durata e per il mancato riconoscimento del ” bonus ” di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia; 11) e 12), l’omessa considerazione della trasmissibilità del diritto agli eredi; 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), l’errata liquidazione delle spese processuali, sotto diversi profili.
Osserva il Collegio che sono inammissibili le doglianze sub 1), perchè generica, e sub 11) e 12), poichè la Corte ha liquidato l’indennizzo agli eredi.
E’ inoltre infondata la censura sulla durata, in quanto la stessa è stata riconosciuta in conformità dei parametri CEDU. Diversamente deve invece dirsi per l’entità dell’indennizzo riconosciuto, inferiore ai detti parametri che indicano in Euro 1.000,00 annui la base di commisurazione dell’indennizzo, dai quali tuttavia il giudice può discostarsi in termini di ragionevolezza.
E’ viceversa ostativo al riconoscimento dell’indennizzo sull’intera durata del processo il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, mentre per il “bonus” è sufficiente rilevare che la relativa liquidazione non è automatica, ma il giudice può discrezionalmente concederlo ove ne ravvisi l’opportunità, ipotesi non verificatasi nella specie.
Resta infine assorbita la censura relativa alla statuizione sulle spese processuali.
Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra precisati, il decreto cassato in relazione al profilo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., il Ministero va condannato al pagamento di Euro 7.250,00 (circa Euro 900,00 annui in ragione della modesta entità della posta in palio) oltre interessi legali dalla domanda in favore degli istanti, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità (da compensare per il 50%, tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini precisati in motivazione cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 7.250,00 in favore dei ricorrenti, oltre interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e liquidate rispettivamente in Euro 1.150,00 di cui Euro 720,00 per onorari e Euro 380,00 per competenze e, nella loro interezza, in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Compensa il 50% delle spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010