Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9709 del 14/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6176/2016 proposto da:

B.A.P., domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO MARTINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

D.M.C. & FIGLI SNC, PROCURATORE GENERALE CORTE DI

APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 9/2015 della CORTE APPELLO PENALE di NAPOLI,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che B.A.P. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza 3.2.2016 dell’ottava sezione penale della Corte d’Appello di Napoli con cui era stata rigettata la sua opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso spettante all’impresa per la demolizione di un fabbricato abusivo emesso il 4.9.2015 dal Procuratore Generale della Repubblica;

rilevato che con l’unico motivo il ricorrente denunzia “violazione del D.M. 30 maggio 2002, n. 182 e del D.P.R. n. 115 del 2002”;

ritenuta la inammissibilità dell’impugnazione, perchè seppur formalmente proposta come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione del D.M. 30 maggio 2002, n. 182 e del D.P.R. n. 115 del 2002 (v. intestazione e titolo del motivo), non solo omette di precisare (perfino nel corpo del motivo) quali disposizioni dei citati D.M. e D.P.R. siano state in concreto violate (non potendosi di certo ritenersi conforme al criterio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il richiamo ad un intero corpo di norme: v. Sez. U., Sentenza n. 17555 del 18/07/2013 (Rv. 627252-01), ma si riduce in sostanza ad una mera critica della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione delle attività compiute e alla congruità del compenso liquidato;

considerato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova versione applicabile ratione temporis, non consente più la proposizione di censure alla motivazione, ma solo “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi nel caso di specie non ricorrente e neppure dedotta;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA