Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9708 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 17/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32617/2018 proposto da:

SGS STUDIO GESTIONE SINISTRI SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 31,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SERGIO TOGNON, JACOPO TOGNON;

– ricorrente –

contro

V.F., V.V., elettivamente domiciliate in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROMEO BIANCHIN;

– controricorrenti –

e contro

V.E., V.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 472/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha chiesto

la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 17-1-2013 S.G.S. (Studio Gestione Sinistri) srl convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone le sorelle V.F., C., V. ed E. per sentirle condannare al pagamento sia della somma di Euro 32.000,00 (oltre IVA), a titolo di compenso per l’attività prestata dalla società in forza di mandati alla stessa conferiti in data 16-4-2010, sia al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 30.000,00, a titolo di rimborso spese sostenute sempre dalla società per il compenso dei professionisti di cui quest’ultima si era servita nell’esecuzione dei mandati.

A sostegno della domanda evidenziò: che il giorno (OMISSIS) M.A.M. (madre delle convenute), mentre era al lavoro presso il Supermercato Ipercoop Meduna di (OMISSIS) (di proprietà Coop Consumatori Nord Est Scarl di (OMISSIS)), fu colpita da ischemia cerebrale e cadde a terra, con conseguente stato di coma vegetativo irreversibile; che circa un mese dopo, con scritture private (OMISSIS), le figlie maggiorenni F. e C., conferirono mandato alla Studio per attivarsi al fine di ottenere, nei confronti della Coop (ritenuta responsabile per ritardo nel prestato soccorso) e della sua Compagnia assicuratrice UNIPOL, il risarcimento del danno subito; che, dopo numerosi incontri tra le parti (con l’intervento anche dell’avvocato Buscema e dei medici legali Ve. e T.), la Unipol offrì la somma di Euro 320.000,00 per capitale ed Euro 30.000,00 per spese di professionisti; che, tuttavia, con lettere rispettivamente del (OMISSIS), V.F. e C. revocarono il mandato; che in data (OMISSIS) morì M.A.M..

Si costituirono le convenute.

Con sentenza 42/2017 del 25-1-2017 il Tribunale di Pordenone rigettò le domande; al riguardo il Tribunale, dopo avere precisato che i contratti di mandato stipulati in data (OMISSIS) da V.F. e C., rispettivamente quale “tutore legale” e “vice tutore legale”, erano stati pacificamente dalle stesse sottoscritti come “amministratrici di sostegno provvisorie”, evidenziò: che il decreto di nomina di quest’ultime era limitato ad assicurare alla beneficiaria unicamente l’ordinaria amministrazione dei suoi beni mobili ed immobili; che i mandati in questione non potevano essere considerati come atti di ordinaria amministrazione, essendo forieri di cospicue obbligazioni per il mandante e di una serie di valutazioni di merito sull’opportunità di una nomina fiduciaria di tal genere, ed anche perchè attribuivano al mandatario ampi poteri di disposizione in ordine alla gestione del sinistro; che, pertanto, detti contratti di mandato, quali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, dovevano ottenere una specifica autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, insussistente nella specie; che, di conseguenza, doveva ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 1398 c.c. (rappresentanza senza potere; c.d. falsus procurator), e quindi considerarsi i detti contratti inefficaci nei confronti della pseudo rappresentata ( M.A.M.); che parte attrice non aveva, tuttavia, proposto una domanda risarcitoria per avere confidato senza colpa nella validità del contratto (unica pretesa azionabile ex art. 1398 c.c.), bensì una domanda di adempimento contrattuale rispetto ad un contratto che tuttavia era (come detto) inefficace nei confronti delle convenute (sia in quanto false procuratrici sia in quanto eredi di M.A.M.).

Con sentenza 472/2018 del 3-8-2018 la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il gravame principale proposto da S.G.S. (Studio Gestione Sinistri) srl; in particolare la Corte territoriale: 1) ha ribadito che i mandati in questione non erano stati sottoscritti dalle sorelle V.C. e F. “in proprio ma nell’interesse della madre” (come sostenuto dall’appellante), ma per ottenere, “in qualità di tutore legale” ( F.) e “in qualità di vice tutore legale” ( C.), al tempo in realtà “amministratrici di sostegno provvisorie”, il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso alla madre; tanto poteva desumersi dal su esposto tenore letterale dei mandati nonchè dalla mail del 12-3-2012, con cui F. aveva richiesto, quale “amministratrice di sostegno della madre e quale tutore delle sorelle minori”, all’avvocato Buscema varia documentazione; niente in contrario poteva invece desumersi dalla lettera 22-3-2012, sottoscritta da C. solo “per ricevuta”, e non per accettazione del contenuto; 2) ha confermato la natura di atti di straordinaria amministrazione dei mandati in questione, da ritenersi quindi soggetti all’autorizzazione del Giudice Tutelare; al riguardo ha evidenziato che detti mandati comportavano alcuni rischi di natura finanziaria e comunque non erano compresi tra gli atti espressamente indicati e già autorizzati nello stesso decreto di nomina; 3) ha, inoltre, ribadito l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1398 c.c. (rappresentanza senza potere), anzichè, come richiesto dall’appellante, dell’art. 1394 c.c., concernente il diverso caso dell’atto concluso dal rappresentante in conflitto di poteri con il rappresentato; 4) ha, infine, precisato che, anche ai sensi dell’art. 412 c.c., sono inefficaci gli atti dispositivi posti in essere dall’amministratore senza alcuna attinenza con l’incarico (tra questi il mandato in questione), e che, comunque, l’annullabilità di un atto per la presenza di un vizio ne determina comunque anche l’inefficacia.

Avverso detta sentenza S.G.S. (Studio Gestione Sinistri) srl propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successive memorie.

V.F. e V. resistono con controricorso, anch’esso illustrato da successive memorie.

V.C. ed E. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 1362 c.c., sostiene l’illogicità e l’inconciliabilità delle argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base solo della firma dei contratti quale “tutore” o “vice tutore”, che i contratti di mandati non erano stati sottoscritti dalle sorelle V.C. e F. in proprio; al riguardo evidenzia: che le dette sorelle non erano mai state tutrici della madre; che, quando avevano firmato i contratti di mandato (il 16-4-2012), non erano neanche amministratrici di sostegno, in quanto, avendo giurato il 21-4-2012, non avevano ancora assunto l’ufficio; che la Corte, in violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, non aveva tra l’altro considerato il comportamento successivo delle sorelle (v. lettere 22-3-2012 di C. e 12-3-2012 e 21-3-2012 di F.), dal quale doveva desumersi che le stesse stessero agendo per sè stesse sia pur nell’interesse della madre.

Il motivo è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie la Corte di appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, invero, la Corte territoriale, nel confermare quanto al riguardo già precisato dal Tribunale, ha ritenuto che le sorelle V. avessero firmato i mandati in questione non “in proprio” ma in qualità di “tutore” e “vice tutore” (in realtà amministratrici provvisorie di sostegno), desumendo siffatta qualità sia dall’espresso tenore letterale dei due mandati (contenenti appunto la menzione della “qualità” in cui gli stessi erano sottoscritti) sia proprio dal comportamento successivo delle stesse, e, in particolare, dalla mail del 12-3-2012 di F. e dall’irrilevanza della lettera sottoscritta da C. il 22-3-2012 (con conseguente infondatezza del motivo anche in relazione alla denunziata violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, non essendosi la Corte territoriale limitata al solo dato letterale); la doglianza, peraltro, con riferimento alla circostanza della firma del mandato prima del giuramento, è inammissibile in quanto, non essendo indicato in ricorso quando e dove detta circostanza sia stata dedotta nei giudizi di merito, la stessa deve ritenersi formulata (inammissibilmente, come detto) per la prima volta nel presente giudizio di legittimità

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e artt. 374,375, 404 e 412 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia considerato i contratti di mandato in questione atti di straordinaria amministrazione, come tali abbisognevoli delle previste autorizzazioni; al riguardo, nello specifico, sostiene che nei mandati in questione non era previsto alcun esborso a carico delle convenute (in particolare nessun pagamento di corrispettivo) se non all’esito positivo dell’operazione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, invero, ha ritenuto i contratti di mandato in questione abbisognevoli di autorizzazione del Giudice tutelare anche in quanto nel decreto 1-4-2010 del Tribunale di Pordenone di nomina delle sorelle V. amministratrici di sostegno della madre, contenente le attività cui le stesse dovevano ritenersi già autorizzate, risultava escluso il conferimento di qualsiasi mandato; la doglianza non contrasta adeguatamente l’autonoma ratio dell’impugnata decisione, sicchè (come detto) va ritenuta inammissibile.

La censura è, in ogni caso, inammissibile anche perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non viene riportato in ricorso (neanche in sintesi nè comunque localizzato negli atti del giudizio di merito) il contenuto dei mandati in questione, sicchè non è consentita a questa S.C. alcuna valutazione in ordine alla sussistenza o meno, nei mandati, di specifiche immediate obbligazioni a carico dell’amministrata (obbligazioni, previste, a dire della ricorrente, solo in caso di esito positivo dell’operazione); al contrario, in base a quanto riportato in controricorso (v. pag. 17), nei mandati erano espressamente previsti specifici immediati obblighi di pagamento (v. art. 6, lett. b, in caso di recesso; v.rimborso “fin d’ora” di spese e/o compensi erogati a favore di terzi).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 412, 1703 e 1394 c.c., sostiene che, nell’ipotesi in questione, non poteva trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 1394 c.c. (conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato), bensì quella di cui all’art. 412 c.p.c., che, in caso di esercizio di poteri in eccesso rispetto a quelli conferiti, prevedeva l’azione di annullamento, non proposta nella specie.

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con la statuizione impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha escluso l’applicabilità nella specie dell’art. 1394 c.c.; la doglianza è comunque inammissibile per difetto di interesse, atteso che, a prescindere dall’applicabilità nel caso di specie, dell’art. 1398 c.c. (da cui deriverebbe l’inefficacia) o dell’art. 412 c.c. (da cui deriverebbe, l’invalidità), costituisce circostanza pacifica (evidenziata sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, e non contrastata con il presente ricorso) che le convenute hanno tempestivamente eccepito sia l’inefficacia sia l’invalidità dei contratti di mandato in questione in quanto stipulati in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15%, agii esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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