Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9708 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9708 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 4035-2009 proposto da:
BRANCIA

LOREDANA

BRMLDN64M41H501Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
543

NDOJ

BESNICK

NDJBNK75H6Z100Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio
dell’avvocato IANNUCCI ERNESTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOMENICO GANGEMI,

Data pubblicazione: 22/04/2013

giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

7696/2007 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 05/06/2008 R.G.N. 6460/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
13/02/2013

dal Consigliere Dott. GIULIO

FERNANDES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del
14.9.2004, accertata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel
periodo dal 1°.7.2000 al 3.2.2001 tra Ndoj Besnick e Brancia Loredana
condannava quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente della
somma di euro 2.196,20 oltre accessori a titolo di differenze retributive
Avverso tale decisione interponeva gravame la Brancia e la Corte di
appello di Roma, con sentenza del 5.6.2008, lo rigettava ritenendo che

dalla istruttoria espletata non era emerso alcun elemento circa l’esistenza
di una associazione in partecipazione tra le parti mentre dalle deposizioni
dei testi escussi erano rimasti provati elementi tipici di un rapporto di lavoro
subordinato (la continuità della prestazione, l’osservanza di un determinato
orario di lavoro, l’inserimento dello Ndoj nell’organizzazione di impresa
della Brancia per lo svolgimento delle mansioni di parrucchiere,
l’erogazione di un compenso fisso).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Brancia affidato ad
un unico articolato motivo.
Resiste lo Ndoj con controricorso che non risulta notificato a controparte
(non è stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo
del servizio postale) .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del controricorso perché
non risulta essere stato notificato a controparte. Ed infatti, la notifica a
mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma
si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte
dell’agente postale e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod.
proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna,
sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata
eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica
del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere
disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e
l’inammissibilità del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale (Cass.
n. 13639 del 04/06/2010; Cass. n. 4559 del 28/03/2001).
Passando alla disamina del ricorso si osserva che con l’unico articolato
motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2094
1

e 2222 c. c., 115 e 116 c.p.c. nonché ” error in procedendo” ex art. 112
c.p.c. ( art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.) e vizio di motivazione ( art.
360,co.1° n. 5 c.p.c.).
Si assume che la Corte di merito avrebbe ritenuto dimostrata la ricorrenza
di un rapporto di lavoro subordinato, pur in assenza della prova della
sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico del datore dì lavoro,
dando rilievo determinante alla concorrenza di elementi sussidiari e
sintomatici della subordinazione.

Viene denunciata, inoltre, la omessa pronuncia sulla specifica domanda
afferente la ricorrenza dei requisiti essenziali della subordinazione.
Il motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili.
In primo luogo, per carenza del requisito dell’autosufficienza non essendo
stato riportato per intero ma solo per limitati stralci il contenuto delle
deposizioni testimoniali che non sarebbero state adeguatamente valutate
(si fa un generico rinvio alle pagine 3, 4, 5 e 6 dell’atto di appello).
Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte qualora il ricorrente
in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di un documento ovvero
di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente
soltanto nel caso di totale obliterazione del documento o di elementi
deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si palesino idonei
a condurre – secondo una valutazione che la Corte di cassazione esprime
sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza – ad una decisione
diversa da quella adottata dal giudice di merito. Nella denuncia di questo
vizio, il ricorrente ha dunque l’onere, per il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero
della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il
contenuto nella sua integrità, in modo da permettere siffatta valutazione di
decisività, essendo insufficienti i richiami “per relationem” agli atti della
precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n.
13677 del 31/07/2012; Cass. Sez. 6- L, ordinanza n. 17915 del
30/07/2010; Cass. n. 4405 del 28/02/2006).
Inoltre, il motivo finisce con il criticare l’interpretazione e la valutazione
delle prove svolte dalla Corte di merito prospettandone una diversa, il che
involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale
spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è
sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr.
2

Cass 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass. Cass. 9908/2010,
Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass.
18885/2008, Cass. 6064/2008).
D’altro canto i giudici di merito hanno valutato le risultanze della istruttoria
orale espletata argomentando, in modo logico, adeguato e privo di
contraddizioni, che erano rimasti provati una serie di elementi (la continuità
della prestazione, l’osservanza di un determinato orario di lavoro,

svolgimento delle mansioni di parrucchiere, l’erogazione di un compenso
fisso) che, complessivamente valutati erano da considerarsi indici rivelatori
della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Peraltro, così operando il giudice del gravame ha fatto corretta
applicazione di un principio più volte affermato da questa Corte secondo
cui elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur
assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono
costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i
quali diventa ostensibile nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè la
subordinazione, attraverso la valutazione non atomistica ma complessiva
delle risultanze processuali (Cass. n. 5645 del 09/03/2009; Cass. n. 4171
del 24/02/2006; Cass. n. 5960 del 15/06/1999)
Va, infine, rilevato che il motivo, per la parte in cui si lamenta una omessa
pronuncia, in realtà finisce con il denunciare un vizio di motivazione che,
come sopra già esposto, non ricorre.
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che la configurazione formale della
rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la
qualificazione del vizio denunciato, in quanto è solo la esposizione delle
ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo
giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 4171 del 2007; Cass. n. 7882
del 2006; n. 3941 del 2002).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va, dunque, rigettato.
Stante la inammissibilità del controricorso, non si provvede in ordine alle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.

l’inserimento dello Ndoj nell’organizzazione di impresa della Brancia per lo

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