Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9708 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/04/2021), n.9708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30265-2019 R.G. proposto da:

FARMACIA SAN CALORIU PICCIULU s.a.s. di D.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, D.A., nonchè

quest’ultima in proprio, rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Daniele VITELLO, presso il

cui studio legale, sito in Favara, alla via Aldo Moro, n. 89, sono

elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1638/12/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della FARMACIA SAN CALORIU PICCIULU s.a.s. di D.A., l’Agenzia delle entrate, sulla scorta dell’esame dei movimenti bancari riconducibili alla predetta società e condotta anche nei confronti della socia accomandataria (con quota di partecipazione nella predetta società al 99 per cento) e delle figlie di questa, effettuato dalla G.d.F., le cui conclusioni aveva riportato in apposito processo verbale di constatazione, emise nei confronti della predetta società e della socia accomandataria, per gli anni di imposta 2009 e 2010, due avvisi di accertamento con cui veniva rettificato il reddito della predetta società e quello di partecipazione della socia D.A..

2. Il ricorso avverso il predetto atto impositivo, proposto dalla società contribuente e dalla socia, venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento e la sentenza impugnata dall’Agenzia delle entrate davanti alla CTR della Sicilia che accolse l’appello ritenendo non giustificate dai contribuenti i movimenti bancari ripresi a tassazione e riconducibili alla società anche i movimenti bancari accertati in capo alle figlie della socia di maggioranza.

3. La società contribuente e la socia accomandataria impugnano la predetta statuizione con ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarato, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

3. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

4. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

5. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci, non solo l’accomandatario, ma anche l’accomandante, dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che alcuni dei soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di essi (nella specie, l’accomandante con quota all’1 per cento).

6. Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito e la causa rinviata al giudice di primo grado.

7. In conclusione, premesso che l’esito del giudizio rende del tutto superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rimessione delle parti avanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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