Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9707 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23267-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., B.L., P.F.P.,

PI.SI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2609/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2005 r.g.n. 4574/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: inammissibilità per

PE., CE. e L.; accoglimento per quanto di ragione

per P.; rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1.4/1.8.2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 10.5.2003, impugnata da Ce.Ma., P.F.P., Pi.Si., B.L., Pe.An., C.N. e L.M.L., dichiarava sussistere fra i predetti e le Poste Italiane un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto della nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra le parti, nel periodo 1997/2000, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso …” ai sensi dell’accordo collettivo del 25.9.1997, ad eccezione del Ce. e del P., i cui contratti erano stati stipulati, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, “per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie”.

Osservava la corte territoriale, con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 30.4.1998, che si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti dopo quello del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma fossero piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita. E che doveva, comunque, ritenersi illegittimo anche il contratto stipulato col Pe. (in data (OMISSIS)), per difetto di prova delle “esigenze eccezionali” che legittimavano il ricorso alla clausola di durata, sol genericamente richiamate.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con sei motivi. Resistono con controricorso, illustrato con memoria, C.N., B.L., Pi.Si., P.F.P.. Non hanno svolto attività difensiva Ce.Ma., Pe.An. e L.M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la società ricorrente lamenta l’omesso esame dell’eccezione (formulata in primo grado e riproposta in sede di appello) di risoluzione dei contratti per mutuo consenso; risoluzione consensuale che era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dagli intimati dopo la scadenza dei contratti a termine.

Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il quarto e quinto motivo, lamentando violazione delle stesse norme da ultimo indicate, si censura la sentenza impugnata, con riferimento al contratto concluso con P.F.P., per aver erroneamente ritenuto che, per la legittimità dell’assunzione a termine, fosse necessario che nel contratto venisse riportato il nominativo del dipendente sostituito e la causa specifica della sostituzione: condizioni estranee al sistema della L. n. 56 del 1987.

Con il sesto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1217 e 1223 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte dei lavoratori e per aver, comunque, omesso di accertare se e in che misura gli stessi avessero svolto attività lavorativa successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro a termine.

1. Il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di Ce.Ma., Pe.An. e L.M.L. va dichiarato inammissibile.

Sono stati, infatti, depositati copie dei verbali di conciliazioni stipulati fra la società ricorrente e i predetti in data (OMISSIS) ( Ce.), (OMISSIS) ( Pe.) e (OMISSIS) ( L.).

Da tali verbali risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale gli intimati sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

2. Con riferimento a tutte le ulteriori parti, inammissibile si palesa il primo motivo del ricorso.

La censura, infatti, risulta formulata con riferimento ad un parametro diverso da quello rilevante (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.) in relazione all’effettivo contenuto dei rilievi svolti con il motivo di impugnazione (che prospetta l’omessa valutazione di una eccezione difensiva) e, comunque, pur dove fosse configurabile la rituale prospettazione di un vizio di procedura, dovrebbe, comunque, richiamarsi il principio di diritto secondo cui, se è vero che la corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere, è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile d’ufficio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazione e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v, per tutte, Cass. n. 14133/2007), con la puntuale trascrizione degli atti difensivi e dei verbali di udienza che siano a tal fine rilevanti.

Condizioni che, nel caso, non sono affatto riscontrabili.

2. Infondati sono, poi, il secondo e terzo motivo (con riferimento alle posizioni degli intimati Pi., B. e C.).

Riguardo a tali motivi, vanno, infatti, ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggetti ve di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., explurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuati ve), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141). In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), devono,quindi, rigettarsi il secondo ed il terzo motivo del ricorso, con conseguente conferma della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati fra le Poste e gli intimati in questione in un arco temporale successivo al 30.4.1998.

3. Meritevoli di accoglimento, sono, invece, il quarto e quinto motivo, dovendosi riconoscere la legittimità del termine apposto al contratto stipulato fra la società ricorrente e P.F. P. per “concomitanza ferie” dal 7 luglio al 30 settembre 2000, palesandosi fondate le censure avanzate in proposito. Questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), ha reiteratamente affermato l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato (i dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e già richiamato (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. Giova soggiungere che altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale … l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale Io stesso è stato destinato”.

Alla luce dei principi indicati, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata in giudizio da P.F.P..

4. Infondato è, infine, l’ultimo motivo.

Basti, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata ha accertato che gli intimati hanno “messo a disposizione le proprie prestazioni lavorative”, unitamente alla richiesta relativa al tentativo di conciliazione, e che il contenuto di tale accertamento non risulta documentalmente contestato, in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

Del resto più volte questa Corte ha affermato che ben può essere ravvisata la messa in mora anche nella comunicazione della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione (v. fra le altre Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710).

Ugualmente generica e priva di autosufficienza è pure la censura relativa all’aliunde perceptum.

Ed, infatti, la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito tale circostanza (in relazione alla quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 101 e 740) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. 1 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza; con riferimento, tuttavia, alla posizione processuale del P., ricorrono giusti motivi per compensare quelle della fase di merito, tenuto conto dell’incertezza del quadro giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia controversa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di Ce.Ma., Pe.An. e L.M.L., nulla per le spese fra le dette parti; accoglie il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di P.F.P., cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dallo stesso avanzata in giudizio; compensa fra le dette parti le spese della fase di merito e condanna il P. al rimborso di quelle di legittimità, che liquida in Euro 66,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA;

rigetta per il resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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