Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9707 del 14/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/04/2017),  n. 9707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21006/2015 proposto da:

S.N., titolare dell’omonima ditta titolare esercente

attività di impresa edile, (P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8 (STUDIO FALCONE/RINA)

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO RINA, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 27,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA TESSITORE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE TEDESCHI, ALFONSO

TEDESCHI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2015, del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

emessa e depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI;

letta la memoria depositata dalla parte controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 12 maggio 2015 e notificata il 27 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Sorrento n. 1013 del 2009, e nei confronti di S.N..

1.2. Il Giudice di pace aveva condannato la sig.ra C. a pagare al sig. S. l’importo di Euro 2.500 oltre accessori, a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti nel periodo dicembre 2004-gennaio 2005.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione sul rilievo della carenza di prova del fatto costitutivo della pretesa.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.N. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso C.P., che ha depositato memoria.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

5. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1460, 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

6. I motivi, che sotto diversi profili contestano l’applicazione della regola di giudizio dell’onere della prova e la valutazione delle risultanze probatorie, sono privi di fondamento.

7. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola sull’onere probatorio, ritenendo che incombesse sul sig. S. la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, e cioè di avere ricevuto l’incarico di eseguire lavori edili sul muro di cinta della proprietà C. nel dicembre 2004. Lo stesso Tribunale ha poi rilevato, con motivazione immune da vizi logici, che le prove assunte non dimostravano il fatto costitutivo della pretesa in quanto era rimasto incerto il periodo in cui i lavori sarebbero stati eseguiti, tenuto conto che la convenuta C. aveva provato di avere regolarmente pagato lavori edili eseguiti da S. nel 2002. La valutazione delle prove, salvi i limiti della prova legale, è attività rimessa al giudice di merito sindacabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione che deve emergere dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa (ex plurimis, Cass. 30/11/2016, n. 24434).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA