Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9707 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9707 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 28699-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
165

PAGNAN GIUSEPPE, SCACCO DANIELA;
– intimati Nonché da:
PAGNAN GIUSEPPE,

SCACCO DANIELA,

domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66,

elettivamente
presso lo studio

Data pubblicazione: 13/05/2015

• dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI
CONTARINI, FRANCESCO GIULIANI giusta delega in calce;
– controricorrenti incidentali contro

intimato

avverso la sentenza n. 45/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
preliminarmente si da atto che nel corso della
relazione il Cons. Relatore ha evidenziato la
problematica del difetto di integrità del
contraddittorio trattandosi di soci e società di
persone;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUFFINI
delega Avvocato BELLI CONTARINI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI premesso trattarsi di
ipotesi di litisconsorzio necessario chiede in ogni
caso in ipotesi di omesso rilievo chiede in via
principale accoglimento per quanto di ragione in
subordine e nel merito inammissibilità ricorso
incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Scacco Daniela e Pagnan Giuseppe hanno proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso avviso di
accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, in conseguenza della rettifica ex art 5 TUIR -ai fini
ILOR- dei redditi della Morenauto snc (della quale erano soci), aveva rideterminato -ai fini IRPEF- i
redditi dagli stessi dichiarati per l’anno 1995.
L’adita CTP ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l’accertamento induttivo operato nei confronti

Con sentenza depositata il 10-7-08 la CTR Lazio ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a sei
motivi; hanno resistito i contribuenti, che hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato;
all’odierna udienza, nella relazione ex art 379, comma 1, cpc, è stata segnalata la questione del difetto
di contradditorio, non avendo preso parte al giudizio la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che, come affermato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia
tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società,
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni
personali sìcchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autorkativo impugnato, con conseguente configurabilità
di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, li ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
546/92 (salva la possibilità dì riunione ai sensi del successìvo art. 29) ed il gìudìzìo celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio”.
Siffatto principio è applicabile anche nel caso dì specie, ove sia il rìcorso in primo grado sia l’atto dì
appello, nei quali non sono state fatte valere questioni personali, sono stati proposti solo dai soci,
senza la partecipazione, in entrambi i gradi di merito, della società.

della società e, di conseguenza, l’accertamento operato nei confronti dei soci.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P R. 20/4/1986
N. 131 TAB. ALL. H. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Alla stregua dì quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero gìudìzìo, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Roma; in considerazione dell’affermazione del detto
principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per
compensare interamente tra le partì le spese relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame

Così deciso in Roma in data 15-1-2015.

alla CTP diRoma; dichiara compensate interamente tra le parti le spese relative all’intero giudizio.

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