Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9707 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/04/2021), n.9707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30149-2019 R.G. proposto da:

LEOPLAST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

T.F.E., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Alessandro RAMPELLO e

Cristina MANCUSO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Tuscolana, n. 1178, presso lo studio legale dell’avv. Nelide CACI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1290/12/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2007, emessa dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Leoplast s.r.l. ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 3, sulla ritenuta sussistenza dei presupposti di non operatività della predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello della predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente l’eccepito difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento e fondata la pretesa erariale in quanto la società aveva avuto perdite sistematiche continuativamente dal 1998 al 2011.

2. Avverso la citata sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere valida la delega di firma rilasciata dal Direttore Provinciale della locale Agenzia delle entrate al capo ufficio controlli benchè sulla stessa mancasse l’indicazione del nominativo del funzionario delegato, della durata della stessa e dei motivi del suo rilascio.

2. Anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità della doglianza, in quanto tardivamente formulata, solo in grado di appello, essendosi limitata la parte contribuente ad eccepire, con l’originario ricorso (riprodotto per autosufficienza nel ricorso e comunque ad esso allegato), che la delega non era stata allegata all’avviso di accertamento, e non avendo proposto motivi aggiunti di ricorso, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 24, comma 2, all’esito della produzione da parte dell’Ufficio della delega in questione nel giudizio di primo grado (Cass. n. 19337 del 2011; conf. Cass. n. 28680 del 2005, n. 6620 del 2009, n. 15769 del 2017), il motivo è comunque infondato alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

3. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti cumulativamente un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e una violazione di legge, e segnatamente della L. n. 724 del 1994, art. 30, rispettivamente sotto il profilo dell’omesso esame da parte dei giudici di appello della censura sollevata in primo grado e della conseguente violazione di legge in ordine all’erronea determinazione del reddito della società contribuente per avere l’amministrazione finanziaria conteggiato nel test di operatività il valore delle immobilizzazioni ancora in corso.

4. Superata l’inammissibilità del motivo per avere la ricorrente cumulato in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto si può discernere con facilità le linee argomentative di ciascuna censura, tanto che la stessa controricorrente articola le sue difese in modo specifico per ciascuna di esse (arg. da Cass. n. 14756 del 2020 che richiama anche Cass. n. 8915 del 2018), osserva il Collego che dall’avviso di accertamento, allegato al ricorso, in ossequio al Protocollo d’intesa tra questa Corte e il CNF del 17/12/2015, risulta che l’amministrazione finanziaria ha utilizzato, ai fini della determinazione del test di operatività, le immobilizzazioni immobiliari e finanziarie della società contribuente, il cui valore, invece, deve essere escluso dal predetto computo ove le stesse risultano ancora in corso (in tale senso la stessa Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 1997). Di tale accertamento la CTR non si è fatta carico, non rinvenendosene alcun cenno nella motivazione della sentenza impugnata.

5. Ne consegue che il motivo di ricorso, che non incorre neppure nel vizio di inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di circostanza di fatto tempestivamente dedotta dalla società ricorrente (v. penultima alinea del ricorso in primo grado, riprodotto per autosufficienza a pag. 4 del ricorso in esame), non oggetto di vaglio da parte di nessuna delle Commissioni di merito, va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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