Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9706 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9706 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 22555-2008 proposto da:
CAFFARELLI SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO RE giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2015

contro

163

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 13/05/2015

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 5/2008 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI che
deposita atto di rinuncia e chiede rinvio a nuovo
ruolo, si da atto che la difesa del ricorrente
deposita un atto di rinuncia non notificato alla
controparte nonchè nota Agenzia delle Entrate con la
quale si invita l’Avvocatura dello Stato ad aderire,
si chiede rinvio per notificare l’atto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rinvio a nuovo ruolo.

CIGNA;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Caffarelli Salvatore ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso silenzio-rifiuto opposto
dall’Agenzia delle Entrate a domanda di rimborso della somma di euro 12.662,12 quale maggiore
ritenuta IRPEF 2005 operata sull’assegno straordinario erogatogli dall’Istituto San Paolo IMI SPA a
titolo di incentivo alle dimissioni; a sostegno del ricorso ha evidenziato che l’art 19, comma 4 bis, TUIR
917/1986 (ai sensi del quale le somme erogate a titolo dì incentivo alle dimissioni da un rapporto di
lavoro dipendente erano soggette ad aliquota di tassazione abbattuta al 50% rispetto a quella del TFR
50 anni) era stato radicalmente modificato dalla sentenza 21-7-2005 della Corte dì Giustizia della
Comunità Europea, secondo cui anche i lavoratori di sesso maschile che avevano cessato il rapporto di
lavoro tra i 50 ed i 55 anni avevano diritto all’abbattimento dell’imposta.
L’adìta CTP ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 25-2-08 la CTR Piemonte ha accolto l’appello dell’Agenzia; in particolare la
CTR ha precisato che la su menzionata sentenza della Corte di Giustizia aveva solo ritenuto
incompatibile con la normativa comunitaria la discriminazione dei sessi prevista dalla normativa
nazionale, senza tuttavia imporre al legislatore italiano di estendere agli uomini l’età prevista per le
donne; il predetto comma 4 bis dell’art. 19 TUIR era stato peraltro abrogato con il d.l. 223/2006
proprio al fine di evitare eventuali incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria e
con la precisazione che la disciplina di cui al citato comma continuava ad applicarsi con riferimento
alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima dell’entrata in vigore del
menzionato decreto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a tre motivi;
l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Successivamente è pervenuto in Cancelleria atto 15-12-2014 con il quale il contribuente, precisato che
tra le parti era intervenuto un accordo per diriniere la controversia, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, con compensazione delle spese; rinuncia alla quale ha aderito l’Agenzia, che in precedenza,
con nota 30-6-2009, aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso ed invitato l’Avvocatura
Generale ad abbandonare la vertenza, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e
compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso, nella quale si dà atto di un precedente intervenuto accordo per dirimere la
controversia, e l’adesione a detta rinuncia da parte dell’Agenzia, rendono evidente la sopravvenuta
carenza di interesse delle parti a proseguire il giudizio; di conseguenza il ricorso va dichi

se percepite da lavoratori di sesso maschile di età di oltre 55 anni, oppure, se di sesso femminile, oltre i

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1906
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite dell’intero
procedimento, attesa la concorde richiesta delle parti in tal senso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero

procedimento.

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