Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9706 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/04/2021), n.9706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25152/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TECNOMONTAGGI s.r.l., in persona del legale rappresentate pro

tempore, S.S., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Roberto SARRA,

presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Gregorio VII, n.

368, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3097/10/2018 della Commissione Tributaria

Regionale del LAZIO, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa relativi all’anno di imposta 2006, derivanti dall’applicazione degli studi di settore, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Tecnomontaggi s.r.l., la CTR con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto tardivamente proposto, ritenendo che il termine di impugnazione, scadente di sabato, non potesse essere prorogato a quello successivo non festivo poichè il sabato andava considerato giorno lavorativo.

2. Avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 51, comma 1, dell’art. 327 c.p.c., della L. n. 724 del 1969, art. 1, dell’art. 155 c.p.c., comma 4, e dell’art. 2963 c.c., comma 4.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. L’art. 155 c.p.c., dettato in materia di computo dei termini ed applicabile ai giudizi tributari per rinvio fattone dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, prevede al comma 4 che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” ed al comma 5 che “La proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”.

4. Questa Corte ha, al riguardo, ripetutamente affermato che anche nelle controversie tributarie, “il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno” (Cass. n. 11269 del 2016; Cass. n. 21489 del 2017, non massimata).

5. Il citato art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), è pacificamente applicabile alla fattispecie in esame per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6, si applicano anche ai procedimenti”, come quello in esame, “pendenti alla data del 1 marzo 2006”.

6. Ha, quindi, errato la CTR nell’affermare che il termine di impugnazione scadente di sabato non potesse essere prorogato al giorno successivo non festivo.

7. A quanto detto aggiungasi che nel caso in esame la CTR ha anche errato nel conteggiare i termini di impugnazione, evidentemente ritenendo che il periodo di sospensione feriale fosse di 45 giorni anzichè di 46, ovvero dal 1 agosto al 15 settembre, come previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella versione anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, con decorrenza, ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata, dall’anno 2015 e, quindi, non applicabile alla presente fattispecie.

8. Invero, la sentenza della CTP di Latina è stata pubblicata in data 28 febbraio 2013, sicchè il termine di impugnazione di sei mesi, di cui all’art. 327 c.p.c., ricadente in data 28 agosto 2013 e, quindi, nel periodo di sospensione feriale, andava a scadere domenica 13 ottobre 2013 e non sabato 12 ottobre, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello.

9. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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