Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9705 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9705 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 9341-2009 proposto da:
BEATRICE ANTONIO BTRNTN52T26I666B, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato STELLATO GENNARO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
378

contro

IUORIO CARMELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLO
GIOVANNI, giusta delega in atti

Data pubblicazione: 22/04/2013

\,.

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 7/2009 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 15/01/2009 R.G.N. 1400/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

BRONZINI;

Udienza 5.2.2013, causa n. 2
n. 9341/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Beatrice Antonio esponeva avanti il Giudice del lavoro di Salerno di avere lavorato con
carattere di continuità e subordinazione dal 1.3.1977 al 30.6.1998 alle dipendenze della ditta
individuale “La Fornaretta” di luorio Carmela con sede in Campagnia con le mansioni di
fornaio. Deduceva l’orario svolto e la retribuzione percepita e chiedeva il pagamento delle
differenze retributive come da conteggio allegato al ricorso. La convenuta contestava la
fondatezza del ricorso e con domanda riconvenzionale chiedeva fosse accertata la sussistenza
tra le parti di un contratto di cessione in godimento in favore del ricorrente del panificio dal
febbraio del 1989. Prima di tale data il Beatrice aveva lavorato solo per le ore risultanti dalle
busta paga; successivamente il ricorrente e la moglie si erano accollati le spese di gestione del
panificio la cui titolarità era rimasta in capo alla parte convenuta, gestendola in via esclusiva a
fronte del pagamento di un canone.
Il Tribunale di Salerno ammetteva ed espletava prova per testi e con sentenza n. 980/2006
rigettava la domanda ritenendo prescritti anche i crediti derivanti dal rapporto subordinato
esauritosi nel 1988 in quanto la prescrizione era stata interrotta solo dopo dieci anni dal
termine del detto rapporto. Rigettava la domanda riconvenzionale.
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 5.12.2007 rigettava l’appello. La Corte di
appello, come il primo giudice, riteneva provata la circostanza per cui il rapporto di natura
subordinata si fosse interrotto nel 1988 e che quello intercorso successivamente non fosse
riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. I testi avevano confermato che dal 1988 al
1997 dopo l’accordo di cui si è detto tra le parti ( circa la cessione in godimento del panificio a
fronte del pagamento di un canone) il Beatrice aveva gestito in proprio ed in totale autonomia
I’ esercizio, che non vi era stato alcun orario fisso, che i dipendenti del panificio venivano
coordinati e retribuiti dal Beatrice e dalla moglie di questi, che moglie e figlia del ricorrente lo
avevano spesso sostituito, circostanze tutte che portavano ad escludere l’esistenza di un
rapporto di natura subordinata. Circa il periodo precedente il febbraio 1989 era intercorsa la
prescrizione decennale rispetto al primo atto interruttivo del 5.12.1999.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Beatrice con quattro motivi. Resiste
l’intimata con controricorso.

R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. La
Corte territoriale aveva omesso di esaminare, come richiesto, la documentazione versata in
atti, sia il libretto che le buste paga che non erano stati mai disconosciuti da controparte.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte territoriale ( così come il Giudice di prime cure)
ha accertato positivamente, alla luce dell’ampia istruttoria espletata, l’insussistenza degli
elementi distintivi del lavoro subordinato dal 1988 in virtù di un nuovo accordo intercorso tra
tutti i testi escussi ( tra cui anche la moglie e la figlia del Beatrice) alla luce delle quali doveva
escludersi la sussistenza del vincolo della subordinazione ex art. 2094 c.c. ( le testimonianze
sono state specificamente ricostruite a pagg. 15-17 della sentenza impugnata) . Pertanto è
emerso dalla prova che il rapporto ha avuto un andamento diverso da quello risultante
formalmente e la sentenza appare pertanto congruamente e logicamente motivata e
strettamente ancorata alle emergenze processuali (che peraltro non sono neppure
specificamente trattate al motivo).
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c., nonché
l’omessa motivazione su un punto essenziale della controversia. La Corte territoriale aveva
omesso di pronunciarsi sulla efficacia probatoria delle documentazione prodotta.
Il motivo appare infondato per quanto esposto supra: i Giudici di merito hanno accertato
positivamente che la realtà del rapporto intercorso tra le parti era diversa da quella attestata
sul piano formale. Non sussiste pertanto alcuna carenza motivazionale della sentenza
impugnata, posto che quanto indicato libri paga e nel libretto di lavoro, pur offrendo elementi
di valutazione importanti, non può imporre di considerare un rapporto che obiettivamente è
stato di natura ” autonoma” in un rapporto riconducibile allo schema di cui all’art. 2094 c.c.,
soprattutto- come nel caso in esame- quando emergano specifici accordi tra le parti diversi
dalla volontà di dare luogo ad una prestazione lavorativa di tipo subordinato a partire da una
certa data.
Con il terzo motivo si allega la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della
controversia. Era stata rigettata in primo grado la domanda di riconoscimento dell’esistenza
di un contratto di cessione in godimento del panificio e tale domanda non era stata riproposta
in appello, ma poi tale circostanza non era stata considerata ai fini della decisione.
Il motivo appare inammissibile per mancanza del quesito di natura riassuntivo ex art. 366 bis
c.p.p. ed in ogni caso appare infondato in quanto la Corte territoriale ha accertato che erano
intervenuti ( ( pag. 17 della sentenza impugnata) specifici accordi risultanti dalle prove
espletate i tra le parti secondo i quali il panificio sarebbe stato gestito in autonomia dal
Beatrice. Indipendentemente dalla domanda non riproposta sull’accertamento di tale Accordo
e sulla sua qualificazione come atto di cessione ( non vengono neppure indicati i termini del
rigetto in primo grado), la prova ha portato ad escludere che vi sia stata dopo il 1998
prestazione lavorativa in regime di subordinazione ed ha ricostruito le ragioni della
modificazione delle modalità lavorative. Pertanto la motivazione appare congrua, completa,
riferita strettamente alle risultanze processuali e non contraddittoria.
2

le parti. La Corte territoriale ha richiamato sul punto le dichiarazioni rese concordemente da

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c.,
nonché la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. La
luorio non aveva mai dismesso il potere direttivo e di controllo sull’attività del Beatrice; dopo
tanto tempo vi era stati solo una maggiore fiducia ed affidamento sul lavoro svolto da
quest’ultimo, ma comunque in regime di subordinazione come attestato anche dalle buste
paga prodotte.
Il motivo appare infondato per quanto già osservato: la Corte territoriale ha affermato che
1988; inoltre si sono analiticamente ricostruite le più salienti dichiarazioni rese dai vari testi. La
motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure appaiono generiche ( non si
offre alcuna contestazione specifica a quanto affermato in sentenza) e mirano ad una ”
riqualificazione del fatto”, inammissibile come tale in questa sede.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00, nonché in euro
4.000,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.2.2013

tutti i testi escussi concordemente hanno escluso l’esistenza di lavoro subordinato dopo il

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