Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9705 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9705 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 22307-2008 proposto da:
AVANZO BARBIERI CLAUDIO, AVANZO BARBIERI STEFANO,
CILIBERTO LUCIA FRANCESCA ANNA, AVANZO BARBIERI
MARIA, CILIBERTO MARIO, CILIBERTO ANTONIO, AVANZO
BARBIERI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE NATOLA, che li rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/05/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 91/2007 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 27/09/2007;

udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ciliberto Antonio, Ciliberto Mario, Ciliberto Lucia Francesca Anna, Avanzo Barbieri Claudio, Avanzo Barbieri
Maria, Avanzo Barbieri Marco e Avanzo Barbieri Stefano, quali eredi di Ciliberto Guglielma Rita„ hanno proposto
ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso sentenza con la quale la Cr( Calabria aveva rigettato
l’appello dei contribuenti e confermato la decisione della CTP di Catanzaro, che aveva ritenuto legittimo il
silenzio-rifiuto opposto dalla Direzione Regionale delle Entrate alle istanze di rimborso dell’IRPEF trattenuta dal
Comune di Crotone sull’Indennità di esproprio corrisposta in due rate nel dicembre 1996 a seguito di
statuito dai primi Giudici, ha evidenziato, in primo luogo, che, in base all’art. 11, comma 5, L. 413/91, il
presupposto impositivo andava Identificato nel pagamento-riscossione delle somme (principio di cassa), con
conseguente irrilevanza della data -eventualmente anteriore- del trasferimento dell’immobile; in secondo luogo
che l’art. 11, comma 7, della L. 413/91, prevedeva la tassazione delle somme percepite dalla data di entrata in
vigore della legge (1=14992) sull’intera somma liquidata
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 11,
commi 5 e ssg della L. 413/91, hanno sostenuto che il Comune aveva erroneamente applicato la ritenuta del 20%
su indennità di esproprio liquidate, come quelle In questione, in periodi successivi al triennio normativo (31-121988/31-12-1991) ma in forza di provvedimenti adottati anteriormente.
Il motivo è fondato.
Costituisce ormai principio consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che “in tema di
imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 413 del 1991, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza
in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è
assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989,
in quanto la disciplina transitoria di cui al comma 9 del cit. art. 11 – che consente, con una parziale retroattività,
la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola, per& al fatto che
nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la
percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore
della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione al sensi del commi 1, lett. a e 5 della medesima
disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione” (Cass.
10811/2010); conf. Cass. 24161/2011 e, per il passato, tra le tante, Cass. 2593/2008 e Cass. 2490/2005; di
recente anche Cass. 12144/2014).
Correttamente, pertanto, alla stregua dei predetti principi, la CTR ha ribadito la legittimità della ritenuta in
questione, atteso che, prescindendo appunto dalla data di conclusione dei procedimenti ablativi (anni 19731980), l’indennità di esproprio è stata corrisposta nel 1996, quindi successivamente all’entrata in vigore della L.
413/91.

procedimenti ablativi conclusisi negli anni tra il 1973 ed il 1980; in particolare la CTR, in conformità con quanto

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
Con il secondo motivo i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt.
81 (ora 67) e 82 (ora 68) dpr 917/86, hanno sostenuto che erroneamente la base imponibile della ritenuta del
20% era stata calcolata dal Comune sull’intero ammontare dell’indennità di esproprio e non invece sulla
differenza tra la corrisposta indennità di esproprio ed il valore del terreno alla data in cui lo stesso era divenuto
suscettibile di utilizzazione edificatoria.
Il motivo è infondato.
Il comma 7 dell’art. 11 della legge 413/1991, dispone, invero, che “gli enti eroganti, all’atto della corresponsione
occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura
del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede dì dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione
ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto”.
Ai sensi, pertanto, del tenore letterale di detta disposizione, non vi è dubbio che il contribuente possa scegliere

tra la ritenuta “secca” del 20%, operata (In mancanza di espressa precisazione) sulla intera somma erogata, e la
tassazione ordinaria, che determina l’ammontare dell’imposta dovuta tenendo conto invece della sola
plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (in senso conforme, anche Cass. 2490/2005, che ritiene

anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost,
del comma settimo di detto art. 11, nella parte in cui prevede che la ritenuta del 20 per cento si applichi
sull’intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza (v., sul punto, anche Corte Cost ord. n. 395 del 2002) .

In conclusione il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese dì legittimità, liquidate in complessivi
euro 11.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Cos’ • eciso in Roma in data 15-1-2015.

kc

i

igliere est.

li P ‘dente
Camilla Di lasi

delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA