Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9704 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14945/2017 proposto da:

RP INJECTION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

S.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO CONTESSA;

– ricorrenti –

contro

MAICOPRESSE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Maicopresse, s.p.a., chiedeva l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato RP Injection, s.r.l., all’esito della mancata dichiarazione di quantità di quest’ultimo nel procedimento esecutivo promosso dalla stessa società nei confronti di S.G.;

deduceva l’attrice che, al momento del pignoramento, sussistevano crediti assegnabili, fondati su un rapporto di lavoro o assimilabile, tra il terzo e l’esecutato;

il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello che, in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla Maicopresse, s.p.a., accertava il credito in misura maggiore rispetto al giudice di prime cure;

osservava la Corte territoriale che:

– l’appello incidentale era tempestivo in ragione del tempo di deposito della memoria di costituzione secondo l’applicato rito laburistico;

– la disposta rinnovazione della notifica dello stesso, per mancato rispetto dei termini a difesa, non ostava alla ritenuta tempestività;

– nel merito non era stata sollevata per tempo eccezione di compensazione legale o giudiziale essendosi solo prospettata l’inesistenza del debito, laddove non emergeva la sussistenza di un rapporto unitario tale da dar luogo a mere partite di dare e avere;

– la compensazione legale o giudiziale avrebbe potuto aver luogo solo su eccezione e inoltre a fronte di crediti egualmente liquidi o di pronta liquidazione ed esigibili;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione S.G. e RP Injection, s.r.l., articolando due motivi;

resiste con controricorso Maicopresse, s.p.a..

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di statuire la tardività dell’appello incidentale depositato ma non notificato nei termini previsti;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1252,2917, 27109, 2710 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di constatare sia la tempestiva eccezione di compensazione, sia la sua fondatezza in ragione dell’anteriorità del fatto genetico rispetto al pignoramento, sia, comunque, l’unitarietà del rapporto che aveva determinato partite di dare e avere confermate dai libri contabili utilizzati dal consulente nominato dal giudice di prime cure in istruttoria;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:

a) il principio di ultrattività del rito comporta che la valutazione sulla tempestività dell’impugnazione deve essere effettuata secondo le forme processuali in concreto adottate dal giudice di prime cure (Cass., 06/11/2019, n. 28519): ne consegue che risulta irrilevante la modifica del rito, pacificamente intervenuta successivamente, da laburistico in ordinario;

b) nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell’appellato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, mentre alla sola omissione della seguente attività di notifica è collegata la diversa sanzione d’improcedibilità dell’impugnazione tempestivamente proposta (Cass., 19/10/2017, n. 24742; in linea e parità di trattamento con quanto avviene per l’appello principale: Cass., 19/01/2016, n. 837, pag. 4; Cass., 08/03/2017, n. 5855 e Cass., 02/12/2019, n. 31346);

il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la Corte territoriale:

i) pur affermando che con l’omessa dichiarazione al terzo pignorato sarebbe stata preclusa la possibilità di opporre compensazioni, ha poi statuito interpretando le deduzioni difensive articolate con la costituzione di prime cure da parte degli odierni ricorrenti, ed escludendo che anche in quella sede fosse stata eccepita la compensazione;

ii) ha escluso che si potesse evincere la sussistenza di un unitario rapporto tale da poter operare la c.d. compensazione impropria nella cornice della quale poter prescindere dall’eccezione (cfr. a pag. 14 della sentenza impugnata, in cui si ricostruisce che si trattava da una parte di procacciamento di affari e dall’altra di acquisto di taluni macchinari);

l’accertamento sub ii) è in fatto, non sindacabile come tale nè idoneamente sindacato sul piano motivazionale: ne deriva che non opera il principio, anch’esso infine consolidato, per cui la c.d. compensazione impropria – quando cioè i crediti derivino da un verificato rapporto unitario (ancorchè complesso: Cass., 19/02/2109, n. 4825) ovvero, in altra chiave, siano connessi da un vincolo di sinallagmaticità, altrimenti incidendosi sull’efficacia negoziale quale configurata dalle parti (Cass., 09/03/2011, n. 5529, pag. 13) – non è soggetta all’eccezione di parte, diversamente dall’ipotesi di compensazione “propria”, trattandosi del medesimo accertamento contabile (Cass., 04/05/2018, n. 10798, Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225, pag. 6);

il rilievo per cui le deduzioni formulate in costituzione di primo grado non costituirono eccezione, per un verso non è censurato riportandole in conformità all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 (operante anche nella prospettiva degli errori “in procedendo”: Cass., 13/03/2018, n. 6014), per altro verso inerisce all’interpretazione della volontà processuale della parte riservata al giudice di merito e sindacabile sotto il profilo, qui non idoneamente dedotto, del vizio motivazionale (Cass., 21/12/2017, n. 30684);

peraltro può osservarsi che l’esame degli atti processuali mostra come la motivazione espressa sul punto dal Collegio di merito sia idonea rispetto gli stessi, tenuto conto che nella memoria di costituzione si era genericamente dedotta l’inesistenza di debiti all’esito delle partite di dare avere, inquadrate in un rapporto di procacciamento d’affari allegato come unico e affermato per negare le ipotesi di subordinazione o parasubordinazione affermate da controparte;

pertanto, neanche in tesi avrebbe potuto dirsi essere stata sollevata, neppure in via subordinata, un’eccezione di compensazione, risultando solo complessivamente sollecitata la verifica giudiziale di una diversa compensazione contabile presupponente un differente esito degli accertamenti in fatto;

per completezza può ricordarsi che la compensazione, sia legale che giudiziale, presuppone che il controcredito eccepito specificatamente, seppure senza necessità di formule sacramentali, sia comunque prospettato e riconosciuto come certo oltre che derivante da distinti rapporti, e non invece contestato (salva pretestuosità della contestazione), afferendo la facile e pronta liquidazione di cui all’art. 1243 c.p.c., comma 2, alla determinazione dell’ammontare (Cass., Sez. U., n. 23225 del 2016, cit.), fermo restando che per essere opposto al creditore procedente deve originarsi da fatto genetico precedente alla notifica del pignoramento presso terzi che determina il vincolo d’inopponibilità ex art. 2917 c.c. (Cass., 21/05/2019, n. 13647, pag. 4, Cass., n. 5529 del 2011, cit., pag. 11; cfr. altresì Cass., 15/05/2011, n. 10683, Cass., 10/06/2005, n. 12327);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 7.800,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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