Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9704 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9704 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n.524312010 proposto da:
Basso Susanna,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico

n.197 presso l’Avv.Alfredo Galasso e rappresenta e difesa, per procura in
calce al ricorso, dall’Avv.Franco Monducci.
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate
-intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria, sez.10, depositata in data 15.1.2009, n440/09;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del giorno 11.2.2015 dal
Consigliere dott. Roberta Crucitti;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.Paola
Mastroberardino che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Data pubblicazione: 13/05/2015

Vista le comunicazioni di regolarità di definizione della lite inviate
dall’Agenzia delle Entrate che chiede dichiararsi cessata la materia del
contendere;
visto l’art.39, comma 12, del d.l. n.98/2011 e l’art.16 della legge 289/2002;
visto l’art.391 c.p.c.;
p.q.m.

Così deciso in Roma, il giorno 11.2.2015.

Dichiara estinto il processo per intervenuto condono.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA