Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9703 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19480/2006 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE

&

PARTNERS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PROVERA Vittorio, ZUCCHINALI PAOLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TISCALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73,

presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MACCIOTTA Giuseppe, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2005 r.g.n. 181/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO BRUNO per delega TRIFIRO’, PROVERA,

ZUCCHINALI;

udito l’Avvocato BONI NADIA per delega GIUSEPPE MACCIOTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Milano M.F. conveniva in giudizio la s.p.a.

TISCALI – alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal giugno 1999 con la qualifica di “dirigente” e le mansioni di “direttore vendite” – esponendo di avere subito un demansionamento a partire dal mese di aprile del 2001 a causa di una asserita riorganizzazione aziendale, che avrebbe comportato la drastica riduzione delle vendite nel settore telefonico e la concentrazione dell’attività aziendale sui prodotti Internet. Il ricorrente richiedeva, quindi, all’adito Giudice del lavoro il risarcimento dei danni per il demansionamento sofferto dall’aprile 2001, nonchè, previo accertamento dell’ingiustificatezza del licenziamento, la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare previste dal c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. TISCALI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 1 aprile 2003, rigettava i “capi” della domanda diretti ad ottenere il pagamento dell’indennità supplementare prevista per i licenziamenti ingiustificati dei dirigenti e del risarcimento del danno da ingiuriosità del licenziamento come dianzi intimato, nonchè ad ottenere il pagamento di somme dovute per rimborso di spese di trasporto e benefici vari, mentre accoglieva i “capi” concernenti gli interessi e la rivalutazione sulla somma netta corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e il pagamento di tale indennità nella misura di otto mensilità. Successivamente a seguito di appello principale del M. e di appello incidentale della s.p.a. TISCALI – la Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, “condannava la società a pagare gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute al lordo di ritenute fiscali e contributive”, compensando le spese del grado.

Per la cassazione di questa sentenza M.F. propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c..

La s.p.a. TISCALI resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. – inapplicabile (vale fin d’ora precisare) nella specie in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 21 giugno 2005 e, quindi, prima della data del 2 marzo 2006 dalla quale la “novella” introdotta del D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 6, può trovare applicazione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 1613/2007).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all’art. 2697 cod. civ.” – censura la sentenza impugnata, in merito alla statuita giustificatezza del licenziamento intimato al ricorrente, per avere la Corte territoriale omesso l’esame di prove documentali determinando così “la violazione del dovere di giudicare iuxta alligata et probata che si è riflessa sulla congruità della motivazione utilmente censurabile mediante ricorso per cassazione”.

2 – Il ricorso come dianzi proposto non è meritevole di accoglimento.

2/a – Al riguardo, in via di premessa, appare opportuno puntualizzare i caratteri essenziali del licenziamento dei dirigenti e i presupposti per il riconoscimento agli stessi del trattamento di fine rapporto e della c.d. indennità supplementare (cerne riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali applicabili nella specie).

Su tale punto è stato stabilito che la clausola del contratto collettivo per i dirigenti d’azienda che prevede per gli stessi la corresponsione di una indennità supplementare, qualora il licenziamento risulti ingiustificato, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell’oggetto perchè la terminologia usata dalla clausola stessa non risulta dissimile, per quanto concerne la tecnica normativa, da quella adottata dal legislatore in materia di licenziamento individuale. E’ devoluto, conseguentemente, al giudice di merito, nell’ambito dei poteri interpretativi che gli competono, accertare quale sia il contenuto della clausola contrattuale e quale sia l’ambito della garanzia prevista per il dirigente in caso di licenziamento, potendo, così, spettare al detto dirigente una tutela del tutto analoga a quella degli altri lavoratori per i quali trova applicazione – per legge – la disciplina della L. 15 luglio 1966, n. 604 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 9 dicembre 1986 n. 7295).

In una direzione diversa da quella seguita dalla cennata sentenza – che sembra operare in tema di garanzie in materia di recesso un accostamento tra la posizione dei dirigenti e quella degli altri lavoratori subordinati – si è mosso un successivo indirizzo giurisprudenziale secondo cui, invece, il licenziamento ingiustificato del dirigente nei cui confronti può essere disposto il licenziamento ad nutum, si verifica tutte le volte in cui il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio fondamentale di buona fede che presiede all’esecuzione dei contratti (art. 1375 cod. civ.), in attuazione di un comportamento puramente pretestuoso (ad esempio, ai limiti della discriminazione) ovvero del tutto irrispettoso dell’osservanza dell’esercizio del diritto. Ne consegue che il giudice investito della controversia relativa al diritto del dirigente alla corresponsione dell’indennità supplementare in dipendenza di un licenziamento ingiustificato, non può limitarsi alla mera applicazione dei parametri valutativi impiegati correttamente nella identificazione del licenziamento per giustificato motivo del “lavoratore non dirigente”, ma deve fare riferimento a tutti gli elementi e circostanze che, in relazione al caso concreto, possano ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso ad nutum del datore di lavoro nei confronti del dipendente che rivesta la qualifica di dirigente (cfr.

Cass. 14 maggio 1993 n. 5531). In senso sostanzialmente analogo si è, poi, affermato che la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente posta dalla contrattazione collettiva non coincide con quella di “giustificato motivo” della L. n. 604 del 1966, ex art. 3 (cfr. Cass. 9 giugno 1995 n. 6520); e si è, altresì, precisato che “se è consentito attraverso la contrattazione collettiva incidere sulla regolamentazione del rapporto lavorativo del dirigente equiparando il trattamento di quest’ultimo a quello degli altri lavoratori subordinati – in relazione ai singoli istituti non suscettibili di snaturarne le caratteristiche – non è permessa, invece, una totale equiparazione di disciplina o un accostamento tra normative con riguardo ad aspetti qualificanti lo specifico rapporto dirigenziale”, con la conseguenza che, stante il profilo fiduciario (presupposto indispensabile per la continuazione del rapporto lavorativo del dirigente), il licenziamento di quest’ultimo “deve risultare coerente con la realtà aziendale, nel senso che ad essa deve riconnettersi, senza però potere acquistare la consistenza garantista degli altri lavoratori subordinati, perchè altrimenti risulterebbe alterata la stessa specialità che l’ordinamento assegna al ruolo dirigenziale” (Cass. 25 novembre 1996 n. 10455).

Da ultimo si è ribadito che, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 108 del 1990, il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, non avendo la suddetta legge inciso sull’art. 10 di detta legge ed aggiungendosi che la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva del settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui alla cit. L. n. 604, art. 3 (ex plurimis, Cass. n. 1591/2000).

In conformità a quest’ultimo orientamento si rimarca che i comportamenti del dirigente, non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell’indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare una valida ragione di cessazione del rapporto lavorativo in ragione, appunto, della concreta posizione assunta nell’organizzazione aziendale dal dirigente stesso e del carattere spiccatamente fiduciario del relativo rapporto. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e del divieto del licenziamento discriminatorio L. n. 108 del 1990, ex art. 3 o per motivo illecito, con l’utilizzabilità – nei casi in cui ci si trovi di fronte a condotte di inesatto o parziale adempimento anche dei generali criteri codicistici (art. 1453 cod. civ., e segg.) – di valutazione della gravità dell’inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venire meno della fiducia della parte non inadempiente alla ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro.

2/b – Nella specie, la Corte di appello di Milano – mediante una corretta ed esaustiva motivazione in relazione ad una completa valutazione delle risultanze istruttorie – ha evidenziato che “la causale del licenziamento che fa riferimento alla forte diminuzione delle vendite relative al traffico telefonico di largo consumo e all’individuazione di nuove strategie di mercato della TISCALI verso il settore internet, con pressocchè azzeramento della rete di vendita strutturata per agenti, risulta, per un verso, provata, e per un altro verso idonea ad integrare la giustificatezza del recesso” e – dopo avere precisato codesta situazione fattuale – ha concluso che “questo significa che buona parte delle funzioni facenti capo alla sua figura siano state soppresse, il che integra quella causa ragionevole e meritevole di tutela che costituisce giustificatezza del recesso: ferma la maggiore ampiezza di quest’ultima nozione e, in particolare la segnalata inesistenza dell’obbligo di ripescaggio, non appare irragionevole e immeritevole di tutela che, per decollare in un diverso settore considerato cruciale nelle proprie scelte strategiche la società abbia fatto ricorso ad altro dirigente assunto all’esterno, evidentemente – ed insindacabilmente – ritenuto più adatto a gestire e svilupparlo”.

Pertanto, la sentenza impugnata presenta, – vale ribadirlo – una motivazione del tutto congrua in relazione ai caratteri del rapporto di lavoro (dirigenziale) intercorso tra le parti e alle modalità del licenziamento adottato dalla società datrice di lavoro, sicchè la decisione stessa non è suscettibile di alcuna delle censure che le sono state mosse dal ricorrente.

In siffatta corretta ottica, seguita dal Giudice di appello, non acquistano alcuna rilevanza le numerose questioni sollevate in questa sede dal ricorrente, che attengono ad aspetti estranei alle ragioni addotte dalla Corte di appello, da sole sufficienti a giustificarne le conclusioni e non permeabili in alcun modo dalle critiche ad essi sollevate, anche per la mancanza della decisività delle censure su pretesi vizi di motivazione in merito all’asserita “violazione delle norme relative alla valutazione delle prove ed all’onere probitorio”.

2/c – Con riferimento, comunque, alle censure concernenti l’errata valutazione delle risultanze probatorie si rimarca che la cennata valutazione rientra nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il li valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

2/d – In relazione, inoltre, alle doglianze in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero la sentenza impugnata – si precisa: -) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Milano – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3 – A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da M.F. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento, a favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 40,00 oltre a Euro 3000,00 per onorario ed alle spese generali e agli ulteriori “oneri” di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA