Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9703 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23553/2018 R.G. proposto da:

R.M., e Ri.Ma., rappresentati e difesi dall’Avv.

Lamberto Lambertini, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, Piazza Venezia;

– ricorrenti –

contro

Dobank S.p.A., quale mandataria di Unicredit Leasing S.p.A.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Vidi, con domicilio eletto

in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9, presso lo studio

dell’Avv. Andrea Fioretti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Trustandwealth S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 280/2018,

depositata il 6 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2020

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Lamberto Lambertini;

udito l’Avvocato Franco Vidi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria proposta da Dobank S.p.A., quale mandataria di Unicredit Leasing S.p.A., aveva dichiarato inopponibile nei confronti della stessa l’atto con il quale R.M. (coobbligato nei suoi confronti quale fideiussore della mutuataria Enco S.p.A.) aveva dotato di alcuni beni immobili il “Trust RM”, gestito dalla società Trustandwealth S.r.l.; domanda accolta nel contraddittorio con quest’ultima quale trustee e con Ri.Ma., quale beneficiaria, entrambe chiamate in causa dall’attrice: la prima, in esecuzione di ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal primo giudice al momento di assumere la causa una prima volta in decisione, la seconda per spontanea iniziativa dell’attrice coevamente assunta.

I giudici d’appello hanno in sintesi rilevato, in relazione ai dedotti motivi di gravame e per quanto ancora in questa sede rileva che:

– l’iniziativa assunta dalla banca attrice di estendere il contraddittorio nei confronti di Ri.Ma. (con atto di chiamata in causa del quale gli appellanti deducevano la nullità per essere stato effettuato dall’attrice di propria iniziativa, quando ormai il giudizio di primo grado era giunto alla fase decisoria, e senza previa autorizzazione del giudice) ha consentito di raggiungere lo scopo di rendere parte del giudizio un contraddittore necessario pretermesso, senza che allo stesso fosse stato precluso alcuna attività deduttiva ed istruttoria;

– l’atto dispositivo impugnato ha natura gratuita e pertanto ai fini della esercitata azione revocatoria non è richiesto il consilium fraudis bensì soltanto la scientia damni;

– l’eventus damni non è escluso dal fatto che i beni conferiti in trust fossero gravati da ipoteca.

2. Avverso tale decisione i predetti propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste Dobank S.p.A. depositando controricorso.

3. All’udienza 15/10/2019, questa Corte, avendo rilevato che il ricorso non risultava notificato alla Trustandwealth S.r.l., litisconsorte necessaria, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, con rinvio a nuovo ruolo della causa.

A tale adempimento avendo ritualmente e tempestivamente provveduto i ricorrenti, è stata fissata l’odierna udienza per la trattazione della causa, del che risulta data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 183 e 269 c.p.c., in relazione al rigetto del motivo di gravame con il quale si eccepiva la nullità della chiamata in causa, nel giudizio di primo grado, di Ri.Ma. e la conseguente inammissibilità delle domande nei confronti della stessa proposte dalla società attrice.

Rilevano che nonostante il Giudice di primo grado, in seguito al deposito delle memorie di replica, avesse disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sola Trust&Wealth S.r.l., autorizzando quindi la chiamata in giudizio esclusivamente di quest’ultima, Dobank S.p.A. aveva in quella occasione citato in giudizio anche Ri.Ma., della quale, non essendosi costituita, era stata quindi dichiarata la contumacia.

Sostengono che, essendo la chiamata in causa di un terzo subordinata all’espressa necessaria autorizzazione del giudice, quella operata dall’attrice in assenza di un tale provvedimento autorizzativo doveva considerarsi inammissibile.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2901 c.c., per avere la Corte d’appello qualificato quello revocando come atto a titolo gratuito anzichè oneroso, accostandolo al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., e per avere omesso, ai fini di tale qualificazione, l’esame di circostanze decisive.

Rilevano che, occorrendo avere riguardo alla causa concreta della complessa operazione negoziale unitariamente considerata, la natura liberale solutoria dell’atto di dotazione di beni in trust deve essere verificata sulla base delle intenzioni del disponente e degli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari, relazionati ai rapporti negoziali o di fatto tra il disponente ed i beneficiari.

Sostiene pertanto che, nella specie, ai fini della qualificazione dell’atto come oneroso, avrebbe dovuto attribuirsi rilievo all’essere il trust istituito al precipuo scopo di adempiere alle obbligazioni ex art. 143 c.c. e ss., ovvero di assolvere l’obbligo di contribuire ai bisogni familiari, e all’esistenza pertanto di un carattere di corrispettività, avendo gli esponenti riservato, l’uno in favore dell’altro, parte del proprio patrimonio, così garantendosi, reciprocamente, le prestazioni di tipo assistenziale e previdenziale alle quali entrambi sono l’un verso l’altro obbligati.

3. Con il terzo motivo (in ricorso per evidente errore materiale enumerato come quarto: v. pag. 6, intestazione del p. 6) i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonchè omesso esame di circostanze decisive al fine di escludere la sussistenza di un pregiudizio in capo ad Unicredit per effetto dell’esecuzione dell’atto revocando.

Il riferimento è:

– al fatto che gli immobili conferiti in trust erano nella titolarità del R. per la sola quota del 50% del diritto di nuda proprietà ed erano inoltre, al momento della costituzione del trust, gravati da iscrizione ipotecaria a garanzia di ingenti crediti, di ammontare superiore al loro valore;

– al fatto inoltre che il patrimonio personale rimasto escluso dal trust presentava invece un valore pressochè equivalente a quello del patrimonio personale del R. al momento dell’assunzione dell’obbligazione fideiussoria a tutela del cui soddisfacimento è stata esercitata l’azione revocatoria e non era gravato da iscrizioni ipotecarie.

Censurano la valutazione di irrilevanza di tale circostanza espressa in sentenza, poichè erroneamente rapportata ad un momento futuro e successivo all’atto dispositivo, al quale invece occorreva aver riguardo al fine di verificare la sussistenza dell’eventus damni.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo quanto è dato ricavare dalla narrativa della sentenza impugnata la domanda introduttiva di Dobank S.p.a. era volta anche (e anzi primariamente) alla declaratoria di nullità dell’atto istitutivo del trust interno “RM” costituito dai coniugi R. e Ri..

In relazione a tale contenuto della domanda la supposta esistenza di un litisconsorzio necessario, tale da coinvolgere anche la posizione di quest’ultima, trova in effetti riscontro nella più recente giurisprudenza di questa Corte, dovendosi conseguentemente ritenere legittima l’iniziativa della banca attrice volta a consentire la partecipazione al giudizio anche della Ri. (quale beneficiaria ed essa stessa disponente di beni nel medesimo trust, sebbene diversi da quelli oggetto della contestuale azione revocatoria), senza che a tal fine possa ritenersi in alcun modo d’ostacolo la mancata previa richiesta di autorizzazione al giudice procedente (secondo pacifico indirizzo, “qualora siano stati citati in giudizio solo alcuni dei litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, prevista dall’art. 102 c.p.c., comma 2 su ordine del giudice, deve ritenersi consentita anche su iniziativa spontanea dell’attore, che provveda a rinnovare l’atto introduttivo nei confronti delle parti prima non citate, rendendo così superfluo il suddetto intervento del giudice”: Cass. 21/01/1985, n. 194).

Come rilevato, infatti, da questa Corte a Sezioni Unite, “lo stato della giurisprudenza nazionale non consente di qualificare come pacifica l’esclusione della legittimazione passiva del beneficiario nelle azioni di nullità del trust, visto che quella è sì negata, ma soltanto secondo un’impostazione interpretativa maggioritaria (per tutte: Cass. 03/08/2017, n. 19376) e comunque sostanzialmente nei rapporti coi terzi (Cass. 27/01/2017, n. 2043; Cass. 22/12/2015, n. 25800; Cass. 09/05/2014, n. 10105), impostazione che, nella sua assolutezza, altre pronunce iniziano a mettere in dubbio per la configurabilità di una posizione lato sensu creditoria in capo al beneficiario (v. Cass. 25/05/2017, n. 13175) o per la necessità almeno di approfondire e verificare la natura del trust ed in particolar modo se esso sia stato istituito a titolo oneroso (Cass. 29/05/2018, n. 13388)”.

La giustificazione (della esclusione di un litisconsorzio necessario) non può quindi valere quando – come nella fattispecie, in relazione alla predetta contestuale domanda di accertamento della nullità del trust – il tema del giudizio coinvolga più soggetti tutti parti dell’unitario complesso rapporto di trust, “le cui posizioni giuridiche soggettive sono quindi indissolubilmente avvinte e condizionate dalla contestazione della validità genetica della stessa costituzione del rapporto, anzichè di quella della sua opponibilità ai terzi” (così Cass. Sez. U. 18/03/2019, n. 7621).

5. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

Costituisce acquisizione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte la natura gratuita dell’atto di dotazione di beni in trust costituito per i bisogni della famiglia. L’istituzione del trust per esigenze familiari, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, infatti, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (v. in tal senso, ex aliis, Cass. n. 13388 del 2018: n. 19376 del 2017).

E’ corretto affermare, come sostanzialmente fanno i ricorrenti, che la natura dell’atto di disposizione patrimoniale sotto il profilo della sua gratuità o onerosità dipende dal profilo dell’interesse rispetto al bene.

In relazione all’elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c., rappresentato dall’onerosità dell’atto di disposizione, torna in primo piano il criterio dell’interesse, che l’intestazione formale, quale punto di riferimento della dichiarazione d’inefficacia relativa dell’atto di disposizione, aveva in un primo tempo lasciato in ombra. Ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell’atto deve, pertanto, aversi riguardo al criterio dell’interesse e, dunque, al rapporto fra il disponente ed il beneficiario.

Viene così in primo piano il rapporto sottostante fra disponente e beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l’altro, di un rapporto di garanzia (in relazione al credito concesso al disponente) o solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Ma in tale ultima ipotesi e proprio perchè occorre aver riguardo, come sostengono gli stessi ricorrenti, al rapporto sottostante tra disponente e beneficiario, l’atto non può considerarsi a titolo oneroso.

Nella detta prospettiva, invero, che guarda al rapporto sottostante, le ragioni per le quali è da escludere il carattere oneroso dell’atto di dotazione sono le stesse per le quali la giurisprudenza di questa Corte ha sempre pacificamente escluso l’onerosità della costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. (“la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 c.c. e ss.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”: v. e pluribus Cass. 06/12/2017, n. 29298; 08/08/2013, n. 19029; 16/07/2010, n. 16760; 02/02/2006, n. 2327; 23/03/2005, n. 6267; v. anche, con riferimento all’atto di semplice destinazione di un bene, senza il trasferimento della proprietà dello stesso, alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., Cass. 13/02/2020, n. 3697).

6. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso.

La Corte territoriale si è conformata sul punto al principio, ripetutamente affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, e al quale qui si intende dare continuità, secondo cui “l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (Cass. 10/06/2016, n. 11892, cui si rimanda anche per una rassegna dei precedenti conformi e di quelli contrari e per le ragioni di dissenso da questi ultimi; v. anche, succ. conff., Cass. 25/05/2017, n. 13172; 12/03/2018, n. 5860; 08/08/2018, n. 20671; 26/02/2019, n. 5511; 28/02/2019, n. 5806; 29/08/2019, n. 21783; 17/09/2019, n. 23193; 30/09/2019, n. 24207; 15/10/2019, n. 25916; 26/11/2019, n. 30736; Cass. 03/12/2019, n. 31556; 24/01/2020, n. 1593; 15/05/2020, n. 8992; 10/06/2020, n. 11121; 22/06/2020, n. 12121; 01/07/2020, n. 13275; 06/07/2020, n. 13882; 26/08/2020, n. 17816; 07/09/2020, n. 18597; v. anche, da ultimo, Cass. 16/11/2020, n. 25862).

Il motivo di ricorso non offre argomenti che possano indurre a rivedere tale più recente e ormai consolidato indirizzo. Inconferente in particolare appare il richiamo al principio secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione” (Cass. 14/11/2011, n. 23743, e succ. conff.).

Tra i due indirizzi non vi è, infatti, contrasto dal momento che anche nel caso di bene ipotecato il pregiudizio viene valutato con riferimento all’atto dispositivo, solo che, venendo in tal caso in rilievo la mera pericolosità di questo, rimane insita in tale valutazione anche una prognosi futura, in termini di potenzialità del pregiudizio, come tale naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale.

L’affermazione secondo cui i beni oggetto di revocatoria fossero rappresentati da quote indivise di nuda proprietà di immobili non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. Il dato è comunque irrilevante, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza, l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito (v. per un caso analogo Cass. 25/05/2017, n. 13172).

Quanto poi all’iterato rilievo della persistenza nel patrimonio del disponente di beni non conferiti nel trust sufficienti ad assicurare la garanzia patrimoniale del credito quale esistente al momento dell’assunzione dell’obbligazione fideiussoria, pur prescindendo dall’aspecificità del relativo presupposto fattuale, se ne deve rilevare la mancanza di un effettivo rilievo censorio, posto che lo stesso omette di confrontarsi con la motivazione sul punto spesa in sentenza, peraltro conforme a diritto, secondo cui il pregiudizio rilevante ai fini dell’azione revocatoria è quello che subisce il creditore al momento del compimento dell’atto asseritamente pregiudizievole ed è pertanto irrilevante che al momento della stipula della fideiussione il patrimonio del R. potesse essere equivalente a quello rimastogli dopo il conferimento di ulteriori beni in trust, perchè ai sensi dell’articolo il debitore risponde ex art. 2740 c.c. dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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