Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9703 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 03/05/2011), n.9703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA U.S.L. ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ARIOSTO 3/9

(Servizio Legale dell’Azidenda), presso lo studio dell’avvocato POSSI

ENRICA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ VILLA LUANA GESTIONI IMMOBILI FONDIARIA ITALIANA G.I.F.I.

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale

mandataria ad agire e riscuotere della Signora R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio

dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8332/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2007, r.g.n. 7811/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ALESSIA ALESII per delega ENRICA ROSSI;

udito l’Avvocato OCCHIPINTI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammisibilita’ o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 aprile – 18 giugno 2004 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla Azienda USL RM (OMISSIS) il pagamento della somma di L. 23.973.900, oltre accessori, per ricovero in assistenza indiretta del sig. R.A. presso la Casa di cura Villa Luana, nel periodo dal 6.3.1998 al 4.5.1998.

La sentenza veniva appellata dall’Azienda Sanitaria che deduceva quali motivi di gravame: a) l’erroneo rigetto della eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; b) la omessa motivazione sull’eccezione del difetto di legittimazione ad agire della opposta; c) la violazione dell’art. 633 c.p.c. in relazione alle condizioni di ammissibilita’ del decreto ingiuntivo;

d) la erronea interpretazione e applicazione della normativa di riferimento in relazione alla determinazione dell’ammontare del rimborso per l’assistenza indiretta. Chiedeva, in riforma della decisione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva per resistere la societa’ appellata.

Con sentenza del 24 novembre 2006-12 marzo 2007, l’adita Corte di Appello di Roma rigettava tutti i motivi di appello, dichiarando infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, inammissibile l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Soc. Villa Luana e priva di conseguenze l’eventuale difetto dei requisiti per l’azione in via monitoria. Quanto alla pretesa creditoria riteneva che dovesse applicarsi il disposto della L.R. Lazio 4 febbraio 1975, n. 15, art. 11, comma 6 e cioe’ il principio di “parita’” tra il rimborso per assistenza indiretta e le tariffe fissate per l’assistenza diretta, mettendo in dubbio la legittimita’ delle delibere adottate dalla Giunta Regionale, in quanto irragionevoli per non aver tenuto conto della “forbice intanto determinatasi tra trattamento del 1980 per l’assistenza indiretta e trattamento diretto via via attualizzato”. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda USL RM (OMISSIS) con tre motivi.

Resiste la Casa di cura Villa Luana GIFI srl con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Azienda USL RM (OMISSIS) va dichiarato inammissibile, poiche’ la vicenda giudiziaria in esso esposta fa riferimento a persona diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.

Invero, nella parte espositiva del ricorso in esame si afferma testualmente: “Su ricorso per decreto ingiuntivo della Societa’ Villa Luana Gestioni Immobili Fondiaria Italiana — G.I.F.I., quale mandataria ad agire e riscuotere della Sig.ra R.M., il Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro ha emesso decreto ingiuntivo n. 5954/00 nei confronti dell’Azienda USL RM (OMISSIS) per il pagamento della somma di L. 21.672.300, oltre interessi legali dalla domanda, per il ricovero relativo ai periodi dal 6/3/98 al 4/5L98 fruito presso la casa di Cura Villa Luana, risultante da fatture”.

Si aggiunge che avverso il decreto ingiuntivo l’Azienda USL RM (OMISSIS) ha proposto tempestiva opposizione deducendo, tra l’altro, in via pregiudiziale il difetto di legittimazione della societa’ ad agire per conto dell’assistito e nel merito l’insussistenza del credito, stante l’applicabilita’ al caso delle tariffe stabilite per l’assistenza indiretta (quale quella usufruita dalla Sig.ra R.) dalla Regione mediante delibera di Giunta, essendo questo il soggetto al quale la vigente normativa rimette nella materia competenza esclusiva.

Orbene, nella impugnata sentenza il soggetto sottoposto al ricovero in assistenza indiretta non e’ la sig.ra R.M. bensi’ il sig. R.A. e l’importo richiesto in pagamento con il procedimento monitorio ammonta a L. 23.973.900 e non a L. 21.672.300, come indicato in ricorso.

La mancanza di corrispondenza dei suddetti dati fondamentali nella sentenza impugnata e nel ricorso in oggetto, rende quest’ultimo inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la evidente inadeguatezza della esposizione dei fatti in esso contenuta, con conseguente preclusione dell’esame dei formulati mezzi d’impugnazione.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA