Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9702 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11631/2017 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SETTEMBRINI

30, presso lo studio dell’avvocato ERICH GRIMALDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, BANCO BPM SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2730/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che

venga accolto il motivo di ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L’avvocato G.E. si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., a un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un pignoramento presso terzi, deducendo, per quanto ancora qui rileva, il mancato riconoscimento della voce di spese legali di cui del D.M. n. 55 del 2015, art. 4, lett. e), il mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo giudiziale oggetto dell’originario precetto, in suo favore quale distrattario, e il mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto;

il Tribunale rigettava l’opposizione osservando che la voce di spese di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. e), doveva essere chiesta nell’ambito della fase esecutiva cui era relativa e, dunque, scorporata dal precetto, altrimenti ottenendosi due volte, poichè relativa sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d’intervento;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.E. articolando un motivo;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Rilevato che:

con l’unico motivo si prospetta l’omessa pronuncia sul mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo, e sul mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto, con conseguente erronea individuazione dello scaglione di riferimento per le spese processuali della fase esecutiva;

Rilevato che:

il ricorso è fondato e va accolto;

risulta dagli atti, quali idoneamente riportati in ricorso ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, che il Tribunale ha omesso la pronuncia su entrambi i motivi di opposizione quale svolta, limitandosi ad affermare la non debenza doppia della voce di spese di cui in parte narrativa, prima in precetto e poi, non essendovi stato adempimento, nella fase esecutiva che delle attività oggetto di autoliquidazione nell’intimazione prevede una liquidazione unitaria riferita sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d’intervento (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. e));

ai fini della valutazione della fondatezza “in iure” della domanda altrimenti da rigettare, salvi diversi accertamenti in fatto ostativi, in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (Cass., 01/02/2010, n. 2313, Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693), può evidenziarsi che la ritenuta d’acconto dev’essere effettuata dal terzo pignorato quale sostituto d’imposta, a norma della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 15 (in specie quale precisato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 2, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), trattandosi del pagamento di prestazioni professionali da lavorio autonomo (cfr., in punto di pignoramento presso terzi, Cass., 08/02/2018, n. 3029, pag. 9, e, in generale, già Cass., 27/02/2009, n. 4785, e Cass., 24/03/1992, n. 3606);

quanto alle spese generali accordate nel titolo esecutivo giudiziale azionato, le stesse dovranno essere computate sui compensi ivi distintamente liquidati (Cass., 19/02/2018, n. 3970) e poi sulle spese di precetto e fase esecutiva, senza duplicazione del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, lett. e), come stabilito dal Tribunale con statuizione non oggetto, infine, di censura in questa sede;

nell’appropriata sede sarà poi determinato il corretto scaglione di riferimento per le spese della fase esecutiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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