Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9702 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15066/2006 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato DIECI UMBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FLORINO LUCIO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ILVA S.P.A. (già I.L.V.A. LAMINATI PIANI S.P.A.) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/05/2005 r.g.n. 58/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 10 maggio 2005, che ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del ricorrente nei confronti di ILVA LAMINATI PIANI spa.

Il presupposto della richiesta era costituito dal fatto che il M., già dipendente di Italsider, aveva svolto presso tale società mansioni di natura dirigenziale ed aveva pattuito in data 19 marzo 1987 l’inquadramento come dirigente.

Egli, però, era passato all’ILVA, società con la quale aveva sottoscritto un contratto in data 1 giugno 1989, che prevedeva l’inquadramento nella categoria di quadro e l’attribuzione di un assegno una tantum.

Chiedeva al giudice del lavoro che venisse accertato il suo diritto all’inquadramento dirigenziale, in virtù di quanto pattuito in data 19 marzo 1987, a far data dal 1 ottobre 1987 e di condanna dell’ILVA al pagamento delle differenze retributive.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto l’esistenza di un trasferimento d’azienda da Italsider ad ILVA ed aveva prodotto un atto di assunzione da parte dell’ILVA, qualificabile come cessione di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.. Precisava, poi, che, poichè l’istruttoria svolta aveva escluso che alle dipendenze dell’ILVA egli avesse svolto mansioni dirigenziali, la domanda non poteva essere accolta.

La Corte d’appello, ha confermato la decisione, ma con motivazione diversa.

Contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto provato che il ricorrente alle dipendenze di Italsider avesse svolto mansioni dirigenziali, ma ha comunque rigettato la sua domandala Corte sostiene che il contratto di lavoro è stato ceduto da Italsider ad ILVA, ma, pur rientrando la fattispecie nell’art. 1406 c.c., la domanda non può essere accolta, perchè “vi è stata anche novazione oggettiva per facta concludentia”, sussistendo l’animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto. Infatti, spiega la Corte d’Appello, il M. in sede di assunzione presso l’ILVA ha concordato la qualifica di quadro e, riconosciutagli la anzianità ed il livello retributivo maturato presso la precedente impresa, la retribuzione gli è stata integrata nella stessa data in maniera cospicua e gli è stata inoltre liquidata una somma ulteriore, con la conseguenza che nè le precedenti mansioni mantenevano la loro rilevanza, nè il livello retributivo pattuito era quello originario.

Contro questa decisione il M. ricorre per cassazione per due motivi.

Con il primo denunzia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 3, anche in relazione ai principi desumibili dagli artt. 99 e 122 c.p.c..

Il giudice di appello, nel rilevare d’ufficio la novazione del contratto, avrebbe violato la norma che gli impone l’obbligo di indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione e ciò comporta la nullità della decisione.

La norma in questione è il comma 3 (ora divenuto quarto) dell’art. 183 c.c., che così si esprime: “il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

Le Sezioni unite, con la sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009 (Rv. 610517), hanno dato “continuità all’orientamento predicativo della validità e non anche della nullità delle sentenze in parola (che una recente dottrina definisce “della terza via”) nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal giudice”, pur se con alcune precisazioni.

A tale conclusione si è pervenuti per una ragione diversa da quella sostenuta nella decisione che aveva escluso la nullità della sentenza della “terza via” a causa della insussistenza di una previsione espressa di nullità. Le Sezioni unite hanno rilevato in proposito che “il principio di tassatività delle nullità non trova applicazione per le nullità extra – formali, qual è appunto quella derivante dalla violazione del principio del contraddittorio”.

L’aspetto nodale della questione è stato ritenuto, invece, quello di “stabilire se dalla violazione di tale precetto costituzionale discenda, sempre e inevitabilmente, la (assai grave) conseguenza della nullità di una sentenza che abbia pronunciato sulla questione rilevata d’ufficio e sottratta alla cognizione delle parti”. Le Sezioni unite affermano: “indiscussa la violazione “deontologica” da parte del giudicante che decida pronunciando sentenza sulla base di rilievi non previamente sottoposte alle parti”, tuttavia “la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile, pur a fronte della violazione di un dovere “funzionale” del giudicante, la consumazione di altro vizio “processuale” diverso dall’error iuris in indicando (ovvero ancora in indicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perchè in concreto consumatosi. Di conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente (a prescindere dalla censura di erroneità della soluzione) a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini)”.

Nel caso in esame non è stato prospettato che la mancata osservanza di quanto previsto dall’art. 183 c.p.c., abbia comportato la violazione del diritto di chiedere prove o di ottenere rimessioni in termini. Il motivo pertanto non può essere accolto.

Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. e ss., e art. 1406 c.c. e ss., nonchè, della normativa di cui alla Sezione quadri, parte speciale, del ceni, aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e, in particolare, della norma contenuta in premessa di detta sezione. Insufficienza e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”.

La parte concernente la violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 maggio 2005, quindi non è soggetta alla normativa che oggi consente l’impugnazione per violazione diretta della contrattazione collettiva nazionale.

Per il resto la censura mossa è duplice: contraddizione nella motivazione per aver desunto la novazione tacita del rapporto originario sulla base dello stesso atto negoziale (lettera di assunzione M./ILVA in data 1 giugno 1989) in base al quale aveva ravvisato immediatamente prima una cessione del contratto; insufficienza della motivazione a sostegno della novazione tacita per facta concludentia.

La censura è fondata.

Il ragionamento della sentenza è articolato nei seguenti passaggi.

Il M. alle dipendenze di Italsider svolgeva mansioni di dirigente (a conclusione di una articolata analisi la Corte d’appello afferma:…”non può che concludersi per la sussistenza della qualifica dirigenziale” (pag. 10 – 11 della sentenza).

Non vi fu tra Italsider e ILVA un trasferimento di ramo di azienda, o meglio, vi fu ma non rileva in causa perchè fu successivo (31 marzo 1990) al passaggio da un impresa all’altra del M. (1 giugno 1989) (pag. 11 della sentenza).

“Non vi sono dubbi, per le circostanze della vicenda in cui si colloca e per il contenuto del contratto 1 giugno 1989, che il contratto di lavoro del M. sia stato ceduto da Italsider ad ILVA” (pag. 11 – 12).

Però (è qui è lo snodo del ragionamento che porta al rigetto del ricorso), secondo la Corte d’Appello, pur sussistendo gli estremi della cessione del contratto, la domanda non può essere accolta, perchè vi è stata “novazione del rapporto per facta concludentia” (rilevata d’ufficio).

La novazione oggettiva viene ritenuta per il fatto che i M. ha concordato con ILVA la qualifica di quadro, e che, riconosciuta l’anzianità maturata ed il livello retributivo, ha concordato una integrazione della retribuzione.

Su questi passaggi, che riguardano “un punto decisivo della controversia” (n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame) la motivazione è effettivamente contraddittoria ed insufficiente.

La novazione oggettiva è un accordo con il quale le parti di un rapporto obbligatorio “sostituiscono alla obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso”. In forza di tale accordo l’obbligazione originaria “si estingue”. “La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”. Modificazioni accessorie dell’obbligazione non comportano novazione (queste le regole dettate dall’art. 1230 c.c.).

La cessione del contratto è un fenomeno giuridico diverso per il quale “ciascuna parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite, purchè l’altra parte vi consenta” (art. 1406 c.c.).

Quindi, nella cessione si ha continuità del rapporto con modificazione soggettiva. Nel caso della novazione si ha estinzione e creazione di un nuovo rapporto obbligazionario.

Può ipotizzarsi che si abbia, in sequenza, una cessione di un contratto e poi, intervenuta la modificazione soggettiva, tra le nuove parti ci si accordi per una novazione. Ma devono essere chiari e distinti i due passaggi e i diversi accordi tra soggetti in parte diversi che ne costituiscono il fondamento. In particolare, come si è visto, il codice sancisce che nella novazione, “la volontà di estinguere la obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”.

Nel caso in esame, la motivazione è insufficiente perchè non individua con la doverosa chiarezza tali passaggi e i distinti elementi costitutivi dei due istituti, nè spiega con la necessaria chiarezza perchè si desume in modo “non equivoco” la volontà di entrambe le parti di estinguere il rapporto di lavoro precedente. La motivazione è anche contraddittoria perchè fa derivare i diversi (opposti) effetti della cessione del contratto e della novazione oggettiva per facta concludentia da un medesimo atto: il contratto di lavoro del 1 giugno 1989.

Tale contratto viene indicato al tempo stesso, e contraddittoriamente, come elemento su cui si fonda la cessione del contratto di lavoro da Italsider a ILVA (pag. 12) e quindi come elemento su cui si fonda la continuità del rapporto di lavoro e (pag. 13) come elemento su cui si fonda la novazione oggettiva e quindi la estinzione del rapporto.

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, il quale ricostruirà i fatti e dovrà valutarli con motivazione priva della contraddizione indicata e adeguata a spiegare quali negozi giuridici siano stati realizzati, indicandone gli elementi costitutivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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