Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9702 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 03/05/2011), n.9702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOPARO e ROSSI ANDREA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.A.M., F.G.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 405/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 29/08/2005, r.g.n. 178/04;

udita la relazione della, causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato RITA RASPANTI per delega ROSSI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Sassari, l’INAIL, premesso di avere erogato a T.G.M., vittima di un grave infortunio sul lavoro, le prestazioni previste dalla legge con costituzione di rendita, conveniva in giudizio la datrice di lavoro, societa’ Oscar Pozzobon s.p.a., ed i signori F.G.A. M. e C.G.A.M. chiedendo la loro condanna solidale al pagamento del controvalore di tali prestazioni.

Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa, l’adito Giudice rigettava la domanda compensando le spese.

La pronunzia veniva appellata in via principale dai signori F. e C., che si dolevano della compensazione delle spese ritenendola non giustificata, ed in via incidentale, sul merito, dall’Istituto Assicuratore, che ribadiva l’esistenza di una responsabilita’ dei preposti.

Per ordine del Giudice d’appello il giudizio veniva esteso alle altre due parti, vale a dire alla datrice di lavoro Oscar Pozzobon s.p.a.

ed alle Assicurazioni Generali s.p.a., che entrambe non si costituivano in giudizio.

Con sentenza, depositata il 29 agosto 2005, l’adita Corte d’Appello di Cagliari accoglieva l’appello principale proposto dal C. e dal F. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, condannava l’INAIL alla rifusione, in favore dei predetti, delle spese del giudizio di primo grado, mentre dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’INAIL perche’ tardivamente proposto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INAIL con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Nessuna delle parti intimate si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’INAIL, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 e artt. 327, 334 c.p.c. e art. 436 c.p.c., comma 3 il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostiene che la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello incidentale tardivo proposto dall’Istituto con la memoria difensiva depositata il 4 marzo 2005 per l’udienza del 16 marzo 2005, in quanto non poteva trovare applicazione l’art. 334 c.p.c., investendo l’impugnazione dell’Istituto previdenziale un capo diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale. Dalla affermata natura autonoma del suddetto appello, la Corte territoriale – sempre secondo il ricorrente- altrettanto erroneamente aveva ritenuto che la sua ammissibilita’ fosse soggetta soltanto all’osservanza dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c., e segg. e che nel rito lavoro non poteva essere applicata la disposizione dell’art. 436 c.p.c., comma 3. Piu’ in dettaglio -ad avviso dell’INAIL – il Giudice del gravame non poteva dichiarare inammissibile l’appello incidentale tardivo in quanto esso, nella sua portata oggettiva, puo’ investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale. Il ricorso e’ fondato.

Invero, la decisione impugnata non tiene conto del principio affermato dalle S.U. con la sentenza 7.11.1989 n. 4640 e piu’ volte ribadito (v. pronunzie n. 2331/91; n. 2979/98), secondo cui l’art. 334 c.p.c. che consente alla parte, contro cui e’ stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, e’ rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazione oggettiva, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (v., anche, in tal senso Cass. n. 19155/2005).

Tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che e’ consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. n. 12982/1999; Cass. n. n. 2331/1991).

Anche piu’ di recente le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 24627/2007, hanno puntualizzato che, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e’ ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

Nella specie, l’appello incidentale dell’INAIL risma essere stato proposto con la memoria difensiva del 4 marzo 2005 per l’udienza del 16 marzo 2005 e, quindi dieci giorni prima di quest’ultima data, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 436 c.p.c. Erroneamente, pertanto, il Giudice a quo ne ha dichiarato l’inammissibilita’.

Per quanto precede il ricorso va accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, che, nel rispetto del principio enunciato, provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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