Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9701 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25219/2018 proposto da:

P.T., L.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PATRICELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE COLUCCI;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CASA DI CURA VILLA TORRI, PI.GE., ALLIANZ SPA, CASA SOLLIEVO

DELLA SOFFERENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1474/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 3-11-2004 P.T. e L.V., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori L.L., A. e F., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la Casa di Cura “Villa Torri” SpA di Bologna per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in esito ad un intervento di “asportazione dell’ernia e neurolisi bilaterale” eseguito su P.T. il 9-7-01 presso la detta Casa di Cura dal Dott. Pi.Ge.; danni consistenti in una invalidità permanente riportata da P.T., bisognosa anche di assistenza e di costose cure riabilitative, e in un grave danno biologico, esistenziale e morale subito dai familiari.

Si costituì la convenuta Casa di Cura “Villa Torri” chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice “Assicurazioni Generali” SpA e Pi.Ge..

Autorizzata la chiamata, si costituì la “Assicurazioni Generali” SpA, associandosi alla difesa della Casa di Cura “Villa Torri”, nonchè Pi.Ge., chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico SpA e la “Casa Sollievo della Sofferenza di (OMISSIS)”, ove P.T. era stata successivamente ricoverata per sopraggiunta flogosi e revisione della ferita lombare infetta da batterio “Serratiti Marcescens”.

Autorizzata la chiamata, si costituirono il “Lloyd Adriatico” SpA e la “Casa Sollievo della Sofferenza di (OMISSIS)”, chiedendo entrambe il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, e la “Casa Sollievo della Sofferenza di (OMISSIS)”anche l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia Assicuratrice RAS.

Si costituì la RAS, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

Con sentenza 3178/2011 del 10-11-2011 l’adito Tribunale rigettò la domanda.

Con sentenza 1474/2018 del 31-5-2018 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da P.T. e L.V., in proprio e nella loro qualità; in particolare la Corte territoriale, in sede di rilettura dell’elaborato peritale svolto in primo grado, ha innanzitutto confermato quanto accertato dal Tribunale in ordine alla correttezza (sia in relazione alla sede sia per modalità di esecuzione) degli eseguiti interventi (asportazione erniaria, liberazione radici, neurolisi per liberazione dei tronchi infiammati); ha poi condiviso quanto affermato dal Tribunale in ordine alla carenza di prova sul danno lamentato (il cui onere era a carico del danneggiato); al riguardo ha rilevato che i periti avevano evidenziato una sostanziale inconciliabilità tra l’obiettività clinica mostrata dalla P. al loro esame e la plegia da quest’ultima lamentata quale conseguenza del duplice intervento subito presso la Casa di Cura “Villa Torri”; ha quindi soggiunto che la chiarezza del quadro clinico rendeva non opportuno un rinnovo della CTU e che esulava dalla sfera del doveroso accertamento ogni altra indagine atta a stabilire il fattore causale alternativo dell’insorgenza dei sintomi e degli effetti patologici del paziente; in ordine, infine, all’infezione da “Serratiti Marcescens”, in adesione a quanto riferito dai periti, ha escluso ogni responsabilità della Casa di Cura “Villa Torri”, non ritenendo provata, in base al criterio del “più probabile che non”, la sussistenza del nesso causale tra l’infezione e l’operato dei sanitari della Casa di Cura; a tale riguardo ha evidenziato che nel preoperatorio la P. era stata adeguatamente trattata con terapia antibiotica e che l’infezione era emersa quasi un mese dopo le dimissioni (periodo nel quale la P. si era curata da sè presso il proprio domicilio).

Avverso detta sentenza P.T. e L.V. propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Generali Italia SpA resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano – ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in un caso di responsabilità contrattuale per colpa medica, erroneamente ritenuto non assolto dagli appellanti l’onere della prova del danno subito e per avere illegittimamente posto in capo agli stessi l’onere della prova dell’inadempimento della prestazione sanitaria e del nesso causale tra danno ed operato dei sanitari.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso l’esame della documentazione sanitaria prodotta dagli appellanti nel corso del giudizio di secondo grado e l’esame dei due decreti di archiviazione emessi nei confronti di P.T. nel corso di procedimenti penali presso il Tribunale di Bologna ed il Tribunale di Foggia.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si dolgono della condanna alle spese.

Rileva il Collegio che il giudizio pone, in ordine all’onere della prova in relazione. a infezioni asseritamente contratte in ospedale, questioni nomofilattiche che appare opportuno vengano esaminate nel contraddittorio della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA