Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9701 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22963/2006 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON G.

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALONGI PATRIZIA, ALONGI

VITTORIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARTINI & ROSSI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO,

GUASCO MARCO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2985/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/07/2005 r.g.n. 1051/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato CLAUDIO ANDREOZZI per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Santa Maria Capua Vetere, depositato in data 8.7.1999, A.G., premesso di essere stato agente per (OMISSIS) e Provincia della Martini e Rossi s.p.a. dal 1957 al 31.3.1998, data in cui il rapporto di lavoro era stato risolto consensualmente, esponeva di avere svolto a propria cura e spese un’attività continuativa ài esazione dei crediti della preponente verso la clientela; di aver incrementato il volume di affari con i clienti esistenti; di aver diritto all’indennità di risoluzione del rapporto prevista dall’art. 1751 c.c.; di aver svolto una serie di attività accessorie non remunerate. Chiedeva pertanto la condanna della società predetta al pagamento del compenso per l’attività di esazione e per le attività accessorie; il saldo delle attività di clientela e di cessato rapporto; la corresponsione dell’indennità ex art. 1751 c.c..

Con sentenza in data 4.5.2001 il giudice di merito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo; in sede di discussione orale eccepiva altresì il difetto di rappresentanza processuale di parte appellata.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28.4.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione A.G. con dieci motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società intimata.

Con un primo rilievo la Martini e Rossi s.p.a. eccepisce la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Assume in particolare l’intimata che il ricorso per cassazione era stato consegnato per la notifica il 12.7.2006 e recapitato presso il domicilio eletto il 14.7.2006, per come risultava dalla pagina web sul sito internet della Poste Italiane s.p.a.; di conseguenza, essendo stata la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata in data 11.7.2005, era già trascorso il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione non è fondata.

Ed infatti, costituisce ius receptum che “in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento della notifica, per il notificante, si ha per verificato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario” (Cass. sez. lav., 1.6.2009 n. 12726; Cass. sez. lav., 1.5.2007 n. 11024; Cass. sez. 1^, 21.9.2006 n. 20430; Cass. sez. 1^, 7,2.2006 n. 2593).

Orbene, risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio, esame consentito avuto riguardo alla natura della sollevata eccezione, che il ricorso da notificare era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario in data 11.7.2006 e pertanto, perfezionandosi la notifica, per il ricorrente, con siffatta consegna dell’atto, l’eccezione va ritenuta priva di fondamento.

Con un ulteriore rilievo la società intimata eccepisce l’inammissibilità del proposto gravame per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Assume in particolare l’intimata che il ricorso proposto dall’ A. non conteneva la prevista esposizione dei fatti e non consentiva la cognizione chiara e completa dei fatti, delle varie vicende del processo e delle posizioni dei vari soggetti.

Neanche tale rilievo è fondato ove si osservi che per soddisfare il requisito prescritto a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non è necessaria una narrazione analitica o particolareggiata, ma è sufficiente, ed al tempo stesso indispensabile, che da contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte nei confronti della sentenza impugnata (Cass. sez. lav., 3.2.2004 n. 1959; Cass. sez. lav., 19.4.2004 n. 7392; Cass. sez. 1^, 20.8.2004 n. 16360; Cass. SS.UU., 18.5.2006 n. 11653).

Orbene, osserva il Collegio che nel caso di specie il ricorrente ha fatto, sia pur sinteticamente, riferimento al rapporto contrattuale intercorso con la società intimata, alle domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio, alla posizione processuale di controparte, ai rilievi sollevati in grado di appello; e pertanto non può dubitarsi che lo stesso abbia assolto alle prescrizioni del predetto art. 366 c.p.c., riscontrandosi nel ricorso gli elementi indispensabili per una sufficiente cognizione dell’oggetto della controversia, delle posizioni assunte dalle parti, dello svolgimento del processo. La proposta eccezione non può di conseguenza trovare accoglimento.

Posto ciò, rileva il Collegio che col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta contraddittorietà della decisione.

Rileva il ricorrente che, siccome evidenziato in sede di discussione orale nel giudizio di appello, sia nella procura alle liti rilasciata dalla Martini e Rossi s.p.a. in calce alla copia del ricorso alla stessa notificato in primo grado, sia nella memoria difensiva nel giudizio di appello, non figurava il nominato e la qualità di legale rappresentante del soggetto che aveva rilasciato la procura alle liti, in quanto in tali atti era indicato solo che la società predetta si costituiva in giudizio “in persona del procuratore Dott. G.M.”, di talchè mancava qualsiasi indicazione in ordine al nominativo della persona del legale rappresentante della società (persona evidentemente diversa la suddetto procuratore), ed in ordine altresì all’atto con il quale il G. era stato nominato procuratore della società, oltre che ai contenuti di tale atto.

A fronte di tale rilievo la Corte territoriale, ritenendo che vi fosse identità fra la persona che aveva rilasciato la procura alle liti ed il legale rappresentante della società, aveva contraddittoriamente rigettato la sollevata eccezione richiamando una serie di decisioni della Suprema Corte che in buona sostanza evidenziavano la validità della procura ad litem conferita da persona chiaramente identificabile, anche se non indicata come tale, con il legale rappresentante della società.

Il motivo non è fondato.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno rilevato che, “com’è stato ripetutamente affermato, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e quindi spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo derivi da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, spetta a chi agisce l’onere di provare l’esistenza di tale potere…. Tuttavia, l’onere della società di provare la qualità di chi ha agito come suo rappresentante sorge non per la mera circostanza che sia stata sollevata contestazione della legittimazione, richiedendosi anche che la contestazione della qualità stessa sia tempestiva (cfr. Cass. n. 13669/2006, 8442/2002)… Vero è che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine di cui si tratta ha natura meramente ordinatoria (Cass. n. 14659/2000, 5030/2000, 3075/1999, 4597/1982), ma da ciò deriva solo il dovere di questa Corte di prendere in considerazione anche le scritture difensive tardivamente depositate, non anche che, comunque, e cioè anche nel caso di inosservanza del predetto termine, sorga l’onere probatorio della parte nei confronti della quale sia stata sollevata contestazione della legittimazione processuale del proprio rappresentante.

Nè può invocarsi il principio secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice ha il dovere di accertare, anche d’ufficio ed in sede d’impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, perchè, com’è pacifico, tale principio comporta solo che debba essere verificato se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell’ente stesso nel processo, non che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante” (Cass. SS.UU., 1.10.2007 n. 20596).

Deve ritenersi pertanto che, ove il soggetto interessato non contesti tempestivamente la validità della procura ad litem, la situazione si stabilizza processualmente ed il difetto del potere di rappresentanza non è più contestabile, ed in particolare non è più contestabile nel successivo grado di merito.

Orbene, nel caso di specie l’eccezione in parola, relativa al difetto di procura esistente sin dal giudizio di primo grado, risulta essere stata sollevata, per come si legge nell’impugnata sentenza, in sede di discussione orale nel giudizio di appello, di talchè l’eccezione deve ritenersi non tempestiva avuto riguardo altresì alla circostanza che l’odierno ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva preso posizione sulle diverse questioni di merito, si da realizzare un impulso processuale idoneo alla pronuncia, impostando in tal modo un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo.

Il suddetto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento, dovendosi nel senso sopra indicato rettificare la motivazione dell’impugnata sentenza, corretta nel suo contenuto di rigetto.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta contraddittorietà dell’impugnata sentenza per aver rigettato la domanda relativa alla richiesta di compenso per l’attività di esazione svolta dal ricorrente omettendo di pronunciarsi sulle richieste istruttorie avanzate sul punto dallo stesso, e quindi implicitamente rigettandole.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie tendenti a confermare sia l’importo delle somme incassate dall’agente con la propria attività di esazione, sia l’incremento degli affari da lui procurati.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta ulteriore carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla mancanza di compenso per l’attività di esazione, sebbene avesse ritenuto che tale attività fosse stata effettuata a seguito di incarico scritto da parte della preponente.

Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta ulteriore carenza di motivazione circa un fatto controverso, per avere la Corte territoriale erroneamente, ed in contrasto con la copiosa documentazione acquisita, ritenuto che l’attività di esazione dell’agente non avesse riguardato tutti i debiti della clientela ma esclusivamente gli insoluti.

Col sesto motivo di gravame lamenta falsa applicazione di norma di legge, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’agente non avesse fornito la prova dei presupposti individuati dalla giurisprudenza perchè sorgesse il diritto ad un ulteriore compenso per l’attività di esazione, sebbene sia il conferimento dell’incarico che il correlativo obbligo dell’agente risultassero dai contratti di agenzia prodotti.

Ritiene il Collegio di dover procedere ad una trattazione unitaria dei suddetti motivi di gravame, essendo fra loro strettamente connessi.

Gli stessi non possono trovare accoglimento.

Ritiene innanzi tutto il Collegio di dover rilevare che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso in cassazione, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la censura concernente la omessa pronuncia sulle richieste istruttorie concernenti il compenso per l’attività di esazione svolta, avrebbe dovuto riportare il contenuto delle suddette richieste istruttorie, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva proposizione di tali richieste ed il contenuto delle stesse, senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che facciano riferimento alle richieste in parola.

In relazione alla suddetta censura occorre altresì evidenziare che – come questa Corte ha affermato a più riprese – il giudice del merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti la stessa come non conducente. Trattasi di valutazione demandata al potere discrezionale del giudice di merito con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che “dall’esame documentale emerge la prova del consenso dell’agente alle previste condizioni contrattuali, regolarmente stipulate con la società”, aggiungendo che risultava quindi “evidente che l’appellante non può pretendere la corresponsione di una provvigione per l’attività di incasso, diversa da quanto pattuito contrattualmente”. E pertanto la Corte di merito ha espresso sul punto il proprio giudizio sorretto da congrua e coerente motivazione che sfugge quindi al sindacato in questa sede di legittimità.

In ordine alla esistenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza perchè sorgesse il diritto dell’agente ad un ulteriore compenso per l’attività di esazione, occorre osservare che questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui “posto che lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione” (Cass. sez. lav., 5.7.1997 n. 6077; in senso conforme, Cass. sez. lav., 7.7.2006 n. 15484).

In particolare la giurisprudenza della Corte ha ritenuto “che la disciplina legale del contratto di agenzia, desunta dall’art. 1744 c.c. (Riscossioni), comporti che, ove il contratto preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva dei rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisce una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del proponente. Con l’ulteriore precisazione che, quando deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all’originario contratto e richieda una sua propria remunerazione, il compenso debba essere determinato secondo le previsioni dell’ari, dell’art. 2225 c.c., (Cass. 18 maggio 1982, n. 306; 10 ottobre 1985, n. 4939, 12 giugno 1987, n. 5177; 27 marzo 1991, n. 3309; 10 marzo 1994, n. 2356; 25 luglio 1995, n. 8110; 5 giugno 2000, n. 7481)” (Cass. sez. lav., 7.6.2004 n. 10744).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha, sul punto, rilevato che “dalla documentazione allegata agli atti (v. mandati a far data dal 1957 e fino al 1988) emerge la prova che l’agente provvedeva alla riscossione solo previo incarico scritto della società nei confronti dei clienti insolventi, senza alcun riconoscimento di provvigione. Successivamente, dal 1989, la società ha espressamente stabilito una provvigione separata per l’attività di incasso, nella misura dello 0,20%, ben distinta da quella di vendita (quest’ultima pattuita dalle stesse parti nella percentuale del 5,80%), ritualmente accettata dall’ A. (v. docum. in atti)…. Tale compenso è stato riconosciuto all’ A. – a decorrere dal 1989 – in virtù di incarico scritto dalla società al fine del recupero dei soli insoluti”; ed ha altresì rilevato, con riferimento alla suddetta pattuizione del 1989, che “questa clausola deve essere intesa nel senso che, in realtà, le parti avevano concretamente previsto che l’agente svolgesse una certa attività di riscossione ed avevano pattuito che una quota delle provvigioni dovesse compensare specificamente tale prestazione. Una simile interpretazione conferma sostanzialmente la tesi difensiva della società, che fin dalla memoria di costituzione in primo grado ha affermato che l’attività di esazione dell’ A. non aveva riguardato, in via generale, tutti i debiti della clientela, ma esclusivamente gli insoluti”.

Orbene, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento e dell’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove e controllarne la concludenza.

In conclusione, i suddetti motivi di gravame si risolvono in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Col settimo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa motivazione circa la attività accessorie, per avere la Corte territoriale ritenuto – rigettando sul punto l’appello proposto – che tali attività erano inserite nei contratti predisposti dalla società, senza indicare da quali fonti avesse tratto tale conclusione, del tutto apodittica.

Neanche tale motivo può trovare accoglimento.

Ed invero anche in tal caso si riscontra una violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione atteso che il ricorrente avrebbe dovuto riportare nel proposto gravame (ovvero allegare allo stesso) i contratti cui ha fatto riferimento, al fine di consentire a questa Corte una valutazione in ordine alla fondatezza del proposto gravame, senza dover procedere all’esame del fascicolo d’ufficio o del fascicolo di parte.

E si riscontra altresì una evidente violazione del canone di specificità del ricorso per cassazione, avuto riguardo alla genericità della indicazione concernente le attività accessorie di cui si assume la non inclusione nei contratti stipulati. Ciò in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità e della completezza, atteso che la genericità del gravame non consente alla Corte regoiatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Con l’ottavo motivo di gravame lamenta altra falsa applicazione di norma di legge, per avere la Corte d’appello ritenuto che la prescrizione dei crediti dedotti dall’agente decorresse già nel corso del rapporto di agenzia. La Corte di merito avrebbe così disatteso il principio secondo cui l’agente costituiva la parte più debole del rapporto di lavoro.

Il motivo non è fondato perchè la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto non caratterizzato dalla stabilità reale è norma operante per il lavoro subordinato, e non anche per il lavoro autonomo, seppur dotato dei caratteri della cosiddetta parasubordinazione, come quello dell’agente (Cass. 12 agosto 1998 n. 7929, 16 giugno 2003 n. 9636).

Con il nono motivo di gravame lamenta violazione di norma di legge (art. 115 c.p.c., ed art. 1751 c.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’agente non avesse fornito la prova dell’incremento degli affari, rilevante ai fini del proporzionale aumento delle provvigioni, con la conseguenza che l’indennità ex art. 1751 c.c., sarebbe stata superiore a quella cui avrebbe avuto diritto in base alla contrattazione collettiva.

Il motivo è infondato.

Osserva invero il Collegio che trattasi di motivo che, concernendo la valutazione della prova assunta, involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

E nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che “l’affermazione del ricorrente di aver sviluppato gli affari e la clientela risulta smentita dalla documentazione prodotta in atti dalla società appellata (v. memorie di costituzione di primo e secondo grado) e non contestati adeguatamente e con altrettanti dati contabili dall’ex agente”.

Col decimo motivo il ricorrente lamenta ulteriore omessa motivazione in relazione all’implicito rigetto, da parte della Corte d’appello, della richiesta di integrazione dell’indennità di clientela e di cessazione rapporto corrisposte dalla società in misura inferiore a quella dovuta.

Il motivo si appalesa assolutamente generico, non contenendo alcuna indicazione circa le specifiche e concrete ragioni a sostegno della chiesta integrazione, e pertanto non può parimenti trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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