Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9701 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9701 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 20157-2008 proposto da:
COEM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA
MARGHERITA

262-264,

presso lo studio dell’avvocato

CATALDO D’ANDRIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARPANO GENNARO giusta delega
2014

a margine;
– ricorrente –

4007

contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 13/05/2015

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 83/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 03/07/2006;

udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott.

MARIO

CIGNA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASTROGREGORI
delega Avvocato D’ANDRIA che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Milano ha accolto, previa riunione, tre ricorsi proposti dalla CO.EM srl avverso due avvisi di
accertamento per IRPEG ed ILOR 1995 e 1996 ed un avviso di rettifica parziale IVA per il 1996.
Con sentenza depositata il 3-7-2006 la CTR Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio e nella
contumacia della società, ha ritenuto legittimi gli accertamenti impugnati; in particolare la CTR, per quanto
rileva, ha evidenziato, in ordine alla mancata costituzione della società, la regolarità della notifica dell’atto

come risulta(va) dalla procura rilasciata in primo grado: Studio Ramponi-Consolandi in Milano, viale
Piave,6″.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società, affidato a tre motivi; ha resistito
l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc- nullità della sentenza per
inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di appello, ha evidenziato che, come appariva evidente
dall’esame della cartolina di ricevimento dell’atto di appello, quest’ultimo era stato erroneamente
notificato alla “CO.EM. srl c/o Studio Ramponi/Consolandi- V.le Pavia n. 6-20129 Milano”, e non quindi
presso il domicilio dalla stessa eletto nel ricorso introduttivo, e cioè presso la studio Ramponi/Consolandi
sito in Milano, viale Piave n. 6; la firma, inoltre, apposta sul predetto avviso di ricevimento dal soggetto
ricevente (certo “Giuliano”), non consentiva in alcun modo né l’identificazione del soggetto che avrebbe
ritirato l’atto notificato né tanto meno di conoscere il collegamento con il soggetto destinatario della
notifica; ha sostenuto, pertanto, l’inesistenza o la nullità della notificazione dell’atto di appello, che (non
sanata) si doveva estendere anche alla sentenza impugnata e giustificare l’impugnazione della stessa oltre il
termine lungo di cui all’art. 327 cpc; siffatto termine, invero, doveva decorrere dall’effettiva conoscenza
della sentenza in questione, avvenuta soltanto in data 9-10-2007, al momento della richiesta (alla
Segreteria della CTP di Milano) di copia della sentenza di primo grado con verifica del passaggio in giudicato
della stessa.
Con il secondo motivo la società, denunziando -ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4- violazione e falsa
applicazione dell’art. 101 cpc, ha sostenuto che, stante la predetta inesistenza o nullità della notificazione
dell’atto di appello, era stato violato il principio del contradditorio di cui all’art. 101 cpc, con conseguente
nullità insanabile della impugnata sentenza, non idonea a trasformarsi in cosa giudicata anche se on
impugnata nel termine lungo di cui all’art. 327 cpc.

di gravame, in quanto avvenuta “nello studio dei difensori presso i quali la società aveva eletto domicilio,

l

Con il terzo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente e contradditoria motivazione
su un fatto decisivo del giudizio, ha evidenziato che la CTR aveva affermato la regolarità della notifica
dell’atto di appello senza nulla precisare in ordine alle verifiche svolte al riguardo.
Il ricorso è ammissibile ed i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.
Questione centrale, decisiva per decidere in ordine sia alla tempestività del ricorso per Cassazione sia alla

Siffatta notifica è da ritenersi inesistente, in quanto awenuta a mezzo posta in luogo ed a persona non
avente alcun collegamento con il destinatario.
Come è noto, invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi,
è inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel
caso in cui sia stata omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante
l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante
rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della
notificazione; per altrettanto costante e condiviso principio di questa Corte, inoltre, la notifica per mezzo
del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al
destinatario da parte dell’agente postale e la sua esecuzione è provata dall’avviso di ricevimento; qualora,
richiesta la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, per presunto errore dell’Amministrazione
postale il plico sia stato consegnato a (e l’avviso sottoscritto da) persona diversa dal destinatario e in luogo
a questi estraneo, la notifica non è nulla ma inesistente, e pertanto non può essere rinnovata.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che la società ha eletto domicilio presso lo Studio
Ramponi-Consolandi, sito in Milano, viale Piave,6, mentre, come risulta dall’avviso di ricevimento in atti, la
consegna del plico concernente ratto di appello proposto dall’Agenzia è avvenuta in Milano, viale Pavia 6,
con avviso sottoscritto dal tal “Giuliano”, e quindi in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario
della notificazione ed a persona diversa da quest’ultimo; né siffatto collegamento può ritenersi sussistente,
come sembra sostenere l’Agenzia, dalla mera assonanza dei due indirizzi (viale Piave e viale Pavia) o dalla
ipotizzata circostanza che “Giuliano” sia il cognome del portiere dello stabile del domicilio eletto dalla
società in primo grado (viale Piave 6), non apparendo siffatti elementi (il secondo, peraltro, non
comprovato, non essendo neanche indicata la qualifica di “portiere” del ricevente la copia dell’atto) idonei
a costituire il necessario collegamento con il domicilio e con la persona del destinatario.
Siffatta inesistenza della notifica dell’atto di appello comporta, in primo luogo, l’ammissibilità del pres t
ricorso in Cassazione benchè proposto tardivamente in data 25/28 luglio 2008 oltre il termine lu

fondatezza dei detti motivi, è la validità o meno della notifica dell’atto di appello.

l
,

all’art. 327, comma 1, cpc (sentenza impugnata depositata il 3-7-2006, non notificata; termine lungo ex art.
327, comma 1, ratione temporis vigente, scadente il 3-10-2007).
Ai sensi, invero, dell’art. 327, comma 2, cpc in combinato disposto con l’art. 38, comma 3, d.lgs 547/92, la
decadenza dall’impugnazione per decorrenza del termine lungo, prevista dal comma 1 dell’art. 327 cpc, non
si applica quando, come nel caso di specie, la parte non costituita ha dimostrato di non avere avuto
conoscenza del processo per nullità (e, a maggior ragione, di inesistenza) della notifica del ricorso.

comma terzo, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo che il termine annuale per la
proposizione dell’impugnazione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto
conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di
fissazione d’udienza, richiama implicitamente l’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale,
nell’ammettere l’impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, della sentenza non
notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale, subordina tale impugnazione ad un duplice
presupposto, oggettivo e soggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della notificazione dell’atto di
appello e dall’effettiva ignoranza della pendenza del processo. Tale ignoranza, la cui dimostrazione incombe
al contumace, deve peraltro presumersi in caso (quale quello di specie) d’inesistenza della notificazione, la
quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio di appello l’onere di
fornire la relativa prova (in senso conforme, v. Cass. 11999/2006); nella fattispecie in esame costituisce
circostanza incontestata che la società ha avuto conoscenza dell’impugnata sentenza solo in data 9-10-2007
(e cioè quando il difensore domiciliatario della COEM, recatosi presso la segreteria della CTP di Milano per
richiedere l’apposizione della formula di “passaggio in giudicato” della sentenza della CTP, è venuto a
conoscenza del processo d’appello e della sua conclusione ed ha richiesto copia della detta sentenza ed
estratto copia dell’originale dell’atto di appello dell’Agenzia), e quindi oltre l’ordinario termine lungo per
impugnare, scadente (come detto) il 3-10-2007.
Detta inesistenza della notifica dell’atto di appello comporta, inoltre, la fondatezza dei su esposti motivi; ne
consegue che, stante appunto l’inesistenza della notifica e le conseguenti nullità dell’atto introduttivo del
giudizio di appello nonché della sentenza emessa all’esito del medesimo, quest’ultima deve essere cassata
senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2 del d. Ig. n. 546 cit., e 382, comma 3,
secondo periodo cod. proc. civ, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di
appello, ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 53, comma 1, del
d. Ig. n. 546/92 (in senso conforme, v. Cass. 7608/2008 e 11991/2006).
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassata senza rinvio l’impugnata se

Al riguardo va ribadito che, come già precisato da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’art. 38,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENS! DEL D.P.R. 26/4/19116
N. 131 TA3. ALL. B. N.5
MATERIA TRIRUTARIA

In considerazione della peculiarità della questione in esame, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; dichiara compensate tra le parti le
spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 12-12-2014.

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