Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9701 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28468 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

G.M. EDILIZIA S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore T.M., rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Carlo Cellitti

(C.F.: CLL CRL 74D05 H501Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

SIDERURGICA BRESCIANA S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore Z.G. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Mario Manca, (C.F.: MNC MRA 55E18 H501T);

– controricorrente –

nonchè

S.R., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

4481/2017, pubblicata in data 5 luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Siderurgica Bresciana S.r.l. ha pignorato un credito vantato dalla sua debitrice CEMM Appalti S.r.l. nei confronti della G.M. Edilizia S.r.l.. Sorte contestazioni in ordine alla dichiarazione di quantità, la società creditrice procedente ha instaurato (nel 2007) il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., nella formulazione all’epoca vigente. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.M. Edilizia S.r.l., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del successore della CEMM Appalti S.r.l., frattanto cancellata dal registro delle imprese.

Ricorre G.M Edilizia S.r.l., sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Siderurgica Bresciana S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 1) violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione agli artt. 110,102,331 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “2) conseguente falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione agli artt. 110,102,331 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con i due motivi del ricorso, logicamente collegati e quindi da esaminare congiuntamente, viene formulata una censura sostanzialmente unitaria.

La società ricorrente fa presente che, nel corso del giudizio di secondo grado, la corte di appello aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società debitrice esecutata CEMM Appalti S.r.l., società che, nelle more del processo, era stata cancellata dal registro delle imprese. Nonostante fosse stato eseguito tale ordine con la chiamata in giudizio di S.R., che pacificamente risultava essere l’unico socio (nonchè amministratore unico) della società cancellata, la corte ha ritenuto la citazione di quest’ultimo insufficiente, in mancanza della prova che lo stesso avesse effettivamente riscosso delle somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Il ricorso è fondato.

La decisione impugnata non risulta conforme all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 – 01; è opportuno in proposito precisare, peraltro, che secondo la successiva Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 – 01: “l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare; in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima”).

Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ha ad oggetto una pretesa della società cancellata, in quanto debitrice esecutata (e ciò benchè la legittimazione a chiedere tale accertamento non spetti ad essa, ma solo al creditore procedente, ai sensi dell’art. 548 c.p.c.).

Dunque, non possono esservi dubbi sul fatto che, nel caso in esame, la legittimazione a contraddire in relazione a tale giudizio spettava all’unico socio (al momento della cancellazione) della società cancellata, anche a prescindere dalla riscossione di somme da parte sua in base al bilancio finale di liquidazione, riguardando esclusivamente il merito l’accertamento della titolarità o meno di crediti sociali nonostante l’estinzione.

La sentenza impugnata – che ha dichiarato inammissibile l’appello della G.M. Edilizia S.r.l. – va pertanto cassata, in quanto il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti del S. e, sotto tale profilo, l’appello doveva ritenersi ammissibile.

Resta naturalmente impregiudicata la (distinta) questione che dovrà essere valutata dal giudice dell’esecuzione in caso di riassunzione dello stesso processo esecutivo originariamente promosso contro la società – relativa alla possibilità che detto processo possa eventualmente e direttamente proseguire nei confronti del diverso soggetto, individuato nell’ex socio S., nonostante l’avvenuta cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese, specie laddove avvenuta a seguito di chiusura del relativo fallimento per inesistenza o mancanza di attivo, essendo a tal fine quanto meno necessario che il socio sia tenuto a rispondere, almeno in parte, dei debiti sociali: e sempre che non debba in radice escludersi in ogni caso la procedibilità dell’azione esecutiva individuale iniziata contro la società, per essere sopravvenuto il suo fallimento, con necessità di iniziare una eventuale nuova e distinta esecuzione nei confronti del socio, solo nel qual caso il giudice del rinvio potrebbe addirittura dubitare della persistenza dell’interesse delle parti alla decisione della presente controversia, funzionalmente collegata ad un processo esecutivo di cui non potrebbe mai pronosticarsi l’utile proseguibilità nei confronti del solo esecutato originario.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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