Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9700 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33978/2006 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 43,

presso lo studio dell’avvocato TUFANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ISPODAMIA CARLO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.I.U. AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE URBANA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUGLIESE ANTONIO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 719/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/08/2006 r.g.n. 844/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato TUFANI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CLAUDIO ANDREOZZI per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.P. adiva il Tribunale di Genova ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze dell’AMIU, quale autista addetto alla raccolta rifiuti. Sottoposto a visita medica e ritenuto non più idoneo alla guida dei mezzi pesanti, gli veniva prospettata l’assunzione alla dipendenze dell’ADEC come raccoglitore ed in tal modo veniva gravemente dequalificato. Subiva quindi una serie di vessazioni e di provvedimenti disciplinari; riportava vari infortuni sul lavoro, in particolare una lesione al tendine dovuta al sollevamento di pesantissimi cassonetti. Previa nuova visita medica, veniva licenziato per asserita impossibilità di utilizzazione in altre mansioni. Veniva tenuta una riunione congiunta con le organizzazioni sindacali, a sensi dell’art. 40 del vigente CCNL, ma senza esito. In sede di procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l’attore veniva reintegrato nel posto di lavoro ed il provvedimento era confermato in sede di reclamo. Instaurato il giudizio di merito, l’azienda eccepiva che il lavoratore aveva totalizzato circa 500 giorni di assenza nei primi due anni, aveva cercato in due occasioni di far passare come infortuni sul lavoro episodi di comune malattia.

L’inidoneità al lavoro era stata confermata dall’Istituto di Medicina del Lavoro della locale Università. Non esistevano possibilità di reinserimento.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, motivando nel senso che il F. poteva essere adibito ai servizi interni, nell’ambito di apposita unità. Proponeva appello l’AMIU. Resisteva il F.. La Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda attrice. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– è pacifico che il F. non è più in grado di svolgere le mansioni di ADEC;

– esistono nell’azienda n. 19,5 posizioni di “addetto ai servizi interni”, ma l’azienda convenuta ha dimostrato che tale unità è al completo;

– vero è che nella citata unità figura una tale P., elemento di fatto inidoneo in via temporanea, ma tale requisito non rileva in quanto la costituzione di tale unità era frutto di una determinazione dell’azienda e non un obbligo;

– l’attore non ha allegato nel ricorso la possibilità concreta di “repechage”;

– peraltro l’azienda ha provato che non era possibile utilizzare il F. nei servizi interni.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione F.P., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’AMIU, la quale eccepisce “in limine” l’inammissibilità del ricorso avversario. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’AMIU si fonda sulla mancanza di (valida) sottoscrizione da parte del difensore avv. Tufani, unico abilitato alla difesa in Cassazione, della procura. L’eccezione è infondata, in quanto ad una attenta lettura dell’atto si rileva che il mandato con l’autentica della firma del F. è sottoscritto dall’avv. Tufani, la cui firma corrisponde a quella in calce al ricorso stesso (pag. 36) ed alla memoria integrativa.

5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 40 del CCNL di categoria, L. n. 604 del 1966, artt. 5, 1 e 3, artt. 1366, 1363, 1364, 2103 e 2110 c.c., sotto il profilo che in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore occorre dimostrare l’inesistenza di altre attività, anche di livello inferiore, nelle quali il lavoratore stesso può essere utilizzato.

La Corte di Appello introduce una sorta di inversione dell’onere della prova, ritenendo che l’esito infruttuoso della riunione ex art. 40 citato esoneri l’azienda dal tentativo di “repechage”.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione delle stesse norme di cui al motivo primo, oltre a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5:

l’onere probatorio incombente sull’azienda deve essere valutato con particolare rigore. Nella specie, proprio mediante l’istituzione della figura dell’addetto ai servizi interni si è inteso fornire una più intensa tutela al lavoratore. Nella specie non si è dimostrato che l’unità operativa degli addetti ai servizi interni non potesse tollerare una presenza in più.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione sul punto inerente all’organico dell’unità addetti ai servizi interni, perchè la Corte di Appello non ha accertato se il numero delle unità stesse non fosse assolutamente immodificabile in aumento, tenuto anche conto che tale Traverso non poteva esservi compreso in quanto invalido.

8. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (autista) e nelle quali è stato successivamente utilizzato (raccoglitore) costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale giustificato motivo è stato integrato dalla giurisprudenza mediante la teoria del c.d. “repechage”, vale a dire la dimostrazione che non è possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni. Nella specie, a prescindere da un onere di allegazione che la Corte di Appello ha addebitato al lavoratore, il giudice di merito ha accertato la sussistenza del giustificato motivo e la mancanza di possibilità di “repechage” con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni possibilità di riesame e di censura in sede di legittimità. E’ stato infatti dato atto dell’esito infruttuoso di apposito incontro previsto al riguardo dal contratto collettivo con la partecipazione delle organizzazioni sindacali; è stato accertato che nell’ambito dell’azienda esiste un congruo numero di dipendenti addetti ai servizi interni, vale a dire una unità nella quale vengono collocati i lavoratore non idonei. Ma tale unità, come accertato dalla Corte di Appello, era completa e comunque devesi dare atto che la previsione di una siffatta unità costituisce un di più rispetto al mero dato normativo, posto che la legge non obbliga il datore di lavoro a creare apposite unità dove collocare il personale non altrimenti utilizzabile nelle mansioni proprie della produzione svolta. In sostanza, la Corte di Appello ha accertato l’impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore in altre mansioni e tale statuizione non è soggetta a diversa valutazione. In questa sede, non è possibile riesaminare il merito, onde stabilire se uno o più lavoratori fossero inseriti nella struttura in questione senza averne titolo. In definitiva, il ricorso per Cassazione si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, onde va rigettato.

9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’AMIU – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Genova spa – le spese del grado, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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