Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9700 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9700 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 19042-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
4006

contro
LA NUOVA SMERALDO SRL

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. PUCCINI

9,

presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 13/05/2015

- controricorrente
avverso la sentenza n. 51/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto il rinvio per accertare il tipo di confisca,
nel merito si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato TARDELLA che
deposita prima della trattazione del ricorso
cartolina verde e nel merito si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del 1° motivo di ricorso, accoglimento del
2° e 3°, assorbiti il 4° e 5°.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Nuova Smeraldo srl, esercente l’attività di lavori generali costruzioni edifici, ha proposto ricorso dinanzi
alla CTP di Roma avverso avviso con il quale l’Ufficio ILDD. di Roma aveva accertato nei suoi confronti con
metodo induttivo -ex art. 39, comma 2, e 40 dpr 600/73- per l’anno 1993 un maggior reddito di impresa,
con conseguenti maggiori IRPEG ed ILOR, oltre interessi e sanzioni.
Con sentenza 399/56/04 l’adita CTP ha accolto il ricorso; in particolare la CTP ha, in primo luogo,

accolto (sul rilievo della mancata prova della pretesa impositiva da parte dell’Ufficio) il ricorso proposto
dalla contribuente avverso accertamento ai fini IVA per lo stesso anno d’imposta; ha inoltre rilevato che
neanche nel giudizio in discussione, ai fini IRPEG, l’Ufficio aveva fornito le necessarie prove.
Con sentenza depositata il 22-5-2007 la CTR Lazio ha rigettato l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR ha
rilevato che l’Ufficio si era limitato ad astratte affermazioni di principio e non aveva quindi adempiuto
all’obbligo di adeguatamente motivare il gravame; l’impugnazione era dunque caratterizzata da carenza di
elementi convincenti, sicchè andava confermata la sentenza di primo grado, la cui motivazione era
integralmente condivisa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a cinque motivi; ha resistito
la società, in liquidazione, con controricorso; la stessa società, inoltre, ha presentato memoria ex art. 378
cpc con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; al riguardo ha
evidenziato che, a seguito di sequestro divenuto definitivo il 16-5-2001, l’intera partecipazione sociale era
stata oggetto di confisca da parte dello Stato, sicchè, come risultava dalla depositata visura camerale, il
demanio dello Stato dal 28-4-2006 possedeva il 100% del capitale sociale della “La Nuova Smeraldo sr1”; di
conseguenza, poiché ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs 159/2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) “nelle
ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni sequestrate, i crediti erariali si estinguono per
confusione ai sensi dell’art. 1253 cc”, anche l’eventuale (in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione)
credito dello Stato per tributi, sanzioni ed interessi doveva comunque essere dichiarato estinto per
confusione; dal che l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rigettata la su esposta richiesta di inammissibilità.
Con la stessa, invero, si prospetta per la prima volta una questione nuova, che richiede un completo
accertamento in fatto, in ordine al quale la documentazione agli atti non appare sufficiente; la prospettata
eventuale estinzione per confusione in caso di confisca è, invero, espressamente prevista solo dal digs

159/2011 (e quindi nell’ambito della normativa antimafia), mentre la detta documentazione, facen

evidenziato che con precedente sentenza 23-11-2000 della stessa Commissione, resasi definitiva, era stato

••

generico riferimento all’applicazione di misure di prevenzione per la sicurezza e la pubblica moralità, non
chiarisce compiutamente in quale specifico contesto è intervenuta la confisca in questione.
Venendo quindi al merito, appare preliminare la trattazione del terzo motivo, con il quale l’Agenzia,
denunziando —ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36,
comma 2, n. 4 d.lgs 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 cpc e 118 disp. att., ha sostenuto la
nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione, ritenuta solo apparente; al riguardo ha, infatti,
evidenziato che, a fronte delle dettagliate doglianze formulate dall’Ufficio e dell’articolato materiale
cognitorio sottoposto al suo esame, la CTR si era limitata ad affermare che mancavano “elementi
convincenti” e che la decisione di primo grado era “legittima e meritevole di conferma”.
Siffatto motivo è fondato.
A fronte, invero, di specifici motivi di appello sollevati dall’Ufficio (in particolare: mancato passaggio in
giudicato della sentenza in materia di IVA richiamata dal Giudice di primo grado e diversità dei presupposti
sulla quale la stessa si fonda; correttezza dell’accertamento analitico-induttivo; qualificazione degli
immobili appartenenti alla contribuente come beni merce anziché come beni strumentali), la CTR si è
limitata a considerare come “astratte affermazioni di principio” le argomentazioni prospettate dall’Ufficio
ed a ritenere quindi l’impugnazione caratterizzata da “carenza di elementi convincenti”, sì da confermare la
sentenza di primo grado, della quale ha condiviso integralmente le motivazioni; tanto senza prendere in
nessuna considerazione, in particolare, che la sentenza impugnata si fondava anche sul richiamo alla
precedente sentenza del 23-11-2000 e che la qualificazione degli immobili della contribuente quali beni
merce (in virtù dell’attività svolta dalla società di compravendita di immobili) anziché beni strumentali
costituiva uno dei principali rilievi dell’accertamento in questione.
La su riportata motivazione appare pertanto meramente

apparente, in quanto non permette di

comprendere le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, sì che ne riesce
integrata una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 c.p.c. di esporre
concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, atteso che le utilizzate espressioni appaiono
assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile
come tale.
L’accoglimento di siffatto motivo, e la conseguente inesistenza della motivazione, comporta
l’assorbimento degli altri vizi denunziati, concernenti insufficiente e contradditoria motivazione
(motivo n. 1) e violazione di specifiche disposizioni di legge (motivi 2,4 e 5).
In conclusione, pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; per l’effe
va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizio h
provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

t

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DPR. 26/4/19g6
N. 131 FA13. ALL. 8.- N.5
MATERIA TRIbIUTARIA
P. Q. M.
LA Corte accoglie il terzo motivo; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo

esame alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese
relative al presente giudizio di legittimità.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma in data 12-12-2014

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