Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 970 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.17/01/2017), n. 970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3460/2015 proposto da:
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso
l’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., C.O., C.R., C.A.,
C.S., CA.AM., in proprio e nella qualità di
eredi di G.G.; P.M.E.,
B.G., B.C., in proprio e nella qualità di eredi di
B.L.; B.M., BU.MA., BE.AN.,
S.F., PA.TE., CO.RA., CE.PA.,
Z.G., F.L., in proprio e nella qualità di eredi di
c.e.; F.A., F.S., F.G.,
F.P., F.D., F.R., in proprio e nella
qualità di eredi di FR.GI. e B.R.;
D.M.C., in proprio e nella qualità di erede di DO.EL.;
S.S., S.G., N.C., DO.LA.,
NA.GI., BE.TE., d.v., d.n.,
M.G., M.D., M.R., in proprio e nella qualità
di eredi di P.G.; DO.AS., DO.AM., in proprio
e nella qualità di eredi di G.M.; BA.SI., nella
qualità di amministratrice di sostegno di DO.EL. (erede di
G.M.); elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2023/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 27/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERRARI GIUSEPPE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MICHIELAN PRIMO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza depositata il 27 agosto 2014, la Corte d’appello di Venezia, ha determinato le indennità dovute a C.L. ed agli altri soggetti indicati in epigrafe dal Comune di Farra di Soligo per l’espropriazione e l’occupazione di alcune aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di Soligo, in conformità delle conclusioni cui era pervenuto il secondo Consulente nominato, ribadite in sede di chiarimenti e, fondate sul metodo sintetico comparativo riferito a svariati atti notarili ed a stime giudiziarie.
Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Farra di Soligo sulla base di un motivo, al quale resistono con controricorso C.L. e consorti. Le parti hanno depositato memoria.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il proposto ricorso, con cui il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile. 3. Premesso che, ad onta della formulazione della violazione di legge (peraltro indicata erroneamente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità antecedente l’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001, e venendo, dunque, in rilievo la L. n. 2359 del 1865, art. 39) la doglianza si limita a dedurre l’erroneità del valore dell’area assunta in concreto dalla Corte territoriale (del tutto esterno all’esatta interpretazione ed applicazione della legge), e si risolve, solo in una censura di difetto di motivazione, va rilevato che, essendo la sentenza stata pubblicata il 27.8.2014, il motivo di ricorso va scrutinato alla luce del testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – quale riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 39, conv. in L. n. 134 del 2012, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 8053 del 2014), consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, semprecchè il vizio risulti dal testo della sentenza ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, dovendo appena aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto (peraltro, incongruamente indicato nella inattendibilità della CTU, id est in un dato valutativo invece che in un fatto storico) rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017