Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 97 del 04/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.04/01/2017), n. 97
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24152-2012 proposto da:
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.A.S. IN LIQUIDAZIONE DI R.M.
& C. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv.
D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI
23, presso l’avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SEBASTIANO ALBANESE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
R.M., BANCO DI NAPOLI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 472/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su richiesta della curatela del Fallimento (OMISSIS) sas di R.M. & C., il Tribunale di Consenza, con sentenza 11 maggio 2001, ha dichiarato il fallimento del socio accomandatario e amministratore unico R., non avendo a ciò provveduto la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS).
Avverso questa sentenza il R. in proprio ha proposto reclamo, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 24 aprile 2012, in accoglimento del reclamo, ha dichiarato la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso al creditore istante (Banco di Napoli) del primo fallimento, in quanto litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147 L. Fall., e ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice.
Il curatore del Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il R. e il Banco di Napoli non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Fallimento (OMISSIS) denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 148, art. 147, comma 6, art. 18, commi 1 e 6, L. Fall., artt. 100, 101, 324 e 331 c.p.c., per avere R.M., in proprio, notificato il reclamo al curatore del Fallimento (OMISSIS) e non anche al curatore del proprio fallimento personale.
Il motivo è infondato, proponendo una doglianza – di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento personale di R. – poco comprensibile, tenuto conto dell’identità (nella persona dell’Evv. D.V.) del curatore del predetto fallimento e del Fallimento (OMISSIS), quest’ultimo costituitosi nel giudizio di reclamo.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 147, commi 1, 3, 4 e 6, e art. 18, comma 6, L. Fall., artt. 100, 101 e 102 c.p.c., art. 157 c.p.c., comma 2, e art. 354 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.: erroneamente sarebbe stata dichiarata la nullità della sentenza di fallimento di R.M. a causa della mancata notifica del ricorso, con il quale il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento al R., e del relativo decreto di comparizione delle parti, al Banco di Napoli, creditore e istante per la dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS).
Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale i creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell’art. 147 L. Fall. (v. Cass. n. 10731/2013, n. 7152/2010, n. 10693/2005, n. 9359/2001).
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017