Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9699 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22968-2006 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI

ERNESTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/08/2005 R.G.N. 883/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 28.1.2003, M.G. conveniva l’INAIL dinanzi al Tribunale di Cagliari deducendo che illegittimamente il convenuto gli aveva negato l’indennizzo in capitale ovvero in rendita,a fronte di una pneumoconiosi silicotica.

Previa costituzione ed opposizione dell’INAIL, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e disponeva il pagamento in capitale di un risarcimento per danno biologico nella misura del 10% come da consulenza tecnica di ufficio espletata. Proponeva appello l’INAIL;

resisteva il M. e la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidava il danno in capitale nella misura del 6%. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– il consulente tecnico ha ineccepibilmente accertato la natura della malattia, sicuramente dipendente dal lavoro di minatore espletato dal 1972 al 1998;

– il danno è quantificato nel 10%, ma le tabelle allegate al D.Lgs. n. 38 del 2000 non consentono una valutazione superiore al 6%; tale valutazione è apparsa incongrua al consulente tecnico, in ciò seguito dal Tribunale;

– non è peraltro possibile disapplicare le tabelle, considerando tra l’altro che l’INAIL opera in un sistema di indennizzo e sostegno sociale;

– il danno biologico viene valutato sulla base di apposite tabelle delle menomazioni, cui la legge fa rinvio e che sono state approvate con D.M. (all. 2, parte A).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione M.G., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 del codice 333 della tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000, dell’art. 113 e segg. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Sostiene che l’art. 13 citato rinvia alle apposite tabelle, ma la tabella non prevede il danno da silicosi e asbestosi, bensì solo l’insufficienza respiratoria generica. Acclarato che trattasi di silicosi di origine lavorativa, il giudice non doveva limitarsi ad applicare la tabella, ma procedere ad una valutazione sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico in base alle cognizioni medico- legali. In altri termini, la tabella è insufficiente per una adeguata valutazione del danno e tale lacuna deve essere colmata, in ipotesi con il ricorso all’analogia.

4. Il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 1 ha stabilito che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.

In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni; in particolare, le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’art. 91 del Testo Unico.

5. Appare evidente il carattere provvisorio della normativa suddetta, la quale non ha la pretesa di esaurire la tematica dell’indennizzo del danno biologico. Le tabelle di cui al Decreto legislativo citato potrebbero bensì essere disapplicate in via incidentale del giudice ordinario che le ritenesse illegittime, ma nel caso di specie il ricorrente prospetta una inadeguatezza delle stesse, ossia un vizio di puro merito, senza contestarne la legittimità. Ed infatti il comma 3 dello stesso art. 13 precisa che “Le tabelle di cui alle lett. a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Non appare quindi possibile incrementare per via giurisprudenziale l’ammontare del danno biologico lamentato da un lavoratore per causa di lavoro, travalicando i limiti della tabella.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dolendosi della compensazione delle spese.

7. Il motivo è infondato. Il ricorrente non contesta la compensazione parziale delle spese in grado di appello per la sua parziale soccombenza (pag. 7 ult. cpv. del ricorso) ma rivolge la contestazione alla compensazione delle spese in primo grado, con ciò cadendo in errore poichè la valutazione della soccombenza è stata esattamente compiuta dalla Corte d’Appello con riferimento all’esito complessivo del giudizio di merito.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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